Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 n. 246, i testi definitivi dei decreti attuativi sui requisiti tecnici dei lavori e sulle asseverazioni.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 246 del 5 Ottobre 2020 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus“, il quale, fissa i requisiti tecnici ed i massimali di costo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici agevolati da Ecobonus, bonus facciate e superbonus 110%.
Accanto al decreto sui requisiti tecnici, è stato pubblicato il Decreto asseverazioni. Il Decreto asseverazioni, definisce quali devono essere i contenuti dell’asseverazione tecnica e fornisce i modelli da utilizzare.
Decreti requisiti tecnici
Le disposizioni ed i requisiti tecnici previste dal Decreto trovano applicazione per gli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020. Per gli interventi iniziati prima di tale data, si applicano invece, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
Pertanto, l’applicazione dei requisiti tecnici e dei massimali di spesa fissati dal decreto MISE sarà obbligatoria solo per gli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva al 6 ottobre 2020.
I requisiti definiti dal decreto si riferiscono agli interventi:
- Interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
- Interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di edifici esistenti;
- Gli interventi di installazione di collettori solari;
- Interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
- Installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.
Il prezzario dei lavori è al netto dell’IVA, delle prestazioni professionali e delle opere complementari per l’esecuzione dei lavori.
Restano fuori dai limiti di congruità delle spese sostenute i lavori rientranti nel sismabonus, anche se, detraibili al 110% ed anche se sono ammessi in detrazione con le aliquote ordinarie.
Per i lavori rientranti nel superbonus del 110% sarà obbligatoria l’acquisizione dell’asseverazione tecnica, comprendente la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche per gli interventi avviati prima dell’entrata in vigore dei decreti attuativi del MISE.
Decreto Asseverazioni
Il Decreto Asseverazioni definisce le modalità e i contenuti delle asseverazioni redatti dai tecnici incaricati e che dovranno essere inviati agli organi competenti, tra cui l’ENEA.
Il tecnico abilitato dovrà compilare l’asseverazione su requisiti e prezzi dei lavori online, sul sito ENEA, utilizzando i moduli forniti dal MISE. L’invio dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla fine dei lavori, per i lavori conclusi.
All’asseverazione devono essere allegati:
- Copia del documento di riconoscimento;
- Polizza assicurativa.
Il portale ENEA rilascerà quindi una ricevuta di trasmissione.
La gestione operativa degli adempimenti legati all’accesso al superbonus del 110% viene affidata ad ENEA, effettuando le verifiche sui requisiti, sulla congruità degli interventi.
Il massimale della polizza di assicurazione deve essere adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi, esso comunque, non può essere inferiore a 500.000 euro.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di reato, ovvero, ammonta da un minimo di 2.000 euro, e può salire fino a 15.000 euro.