Decreto Cura Italia D.L. 17 marzo 2020 n. 18: sostegno a famiglie, imprese e lavoratori, pubblici o privati, single o genitori, autonomi, dipendenti o co.co.co. Il D.L. assume i contorni di una manovra economica d’emergenza.

Il decreto con le misure economiche per fronteggiare l’emergenza Covid-19 è stato approvato dal Governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020. Si tratta del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Stanziati gli aiuti a sanità, famiglie, imprese, lavoratori. Nel decreto anche aiuti specifici per il turismo e spinta alla produzione italiana di mascherine. Si tratta di interventi complessivi del valore di circa 25 miliardi di euro.

Il Governo vara l’atteso decreto Cura Italia con misure urgenti per sostenere l’economia danneggiata dall’emergenza Coronavirus. Il premier, Giuseppe Conte, sottolinea che l’Italia non solo mette in campo  25 mld di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico, delle imprese e delle famiglie, ma con le misure varate attiva flussi per complessivi 350 miliardi di euro.

Di seguito il testo del Decreto Cura Italia:

Decreto Cura Italia

Vediamo in estrema sintesi le principali novità previste per il mondo produttivo e le famiglie, per la cui attuazione si attinge a tutti i 25 miliardi di flessibilità sul bilancio approvati dal Parlamento, in attesa di ulteriori provvedimenti per l’emergenza economica dettata 

Vediamo, di seguito tutte le misure approvate dal Governo.

Indice degli Argomenti

Gli aiuti fiscali del Decreto Cura Italia

Sospensione degli adempimenti tributari

Per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia (residenza, domicilio, sede legale, svolg. att. effettiva) sospensione degli adempimenti tributari per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio. In questo ambito faccio particolare riferimento alla scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA (non rientra nella sospensione la Certificazione Unica).

Tali adempimenti devono essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

Nel nuovo calendario fiscale rimane invariato il nuovo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata (D.L. n 2 marzo 2020).

Rinvio dei versamenti di imposte e contributi

Rinvio dei versamenti per i soggettimaggiormente esposti

Sono considerati maggiormente esposti le seguenti categorie di imprese.

Imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche Gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine
Teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco Gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse Organizzatori di corsi, fiere ed eventi
Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici Parchi divertimento e tematici
Aziende termali Asili nido, servizi educativi e didattici Servizi di trasporto passeggeri e stazioni
Servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Ai sensi dell’art. 62 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, chi gestisce una delle predette attività può sospendere, nel periodo dal 16 marzo al 30 aprile 2020, i:

  • Versamenti di ritenute alla fonte, operate in qualità di sostituto d’imposta;
  • Versamenti di contributi previdenziali e assistenziali, premi e assicurazioni obbligatorie.

Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator e gli altri soggetti sopra indicati i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

Rinvio dei versamenti per le imprese con ricavi o compensi non superiori a 2M euro

Chi non gestisce una delle predette attività, ma nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro, può comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo.

Si tratta dei versamenti:

  • Relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del DPR n. 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • Relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • Oppure, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Rinvio dei versamenti di 4 giorni per le imprese con ricavi o compensi superiori a 2M euro

Chi non gestisce una delle predette attività, e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento “tecnico” di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì prossimo, 20 marzo.

Il versamento: chiarimenti

Pare peraltro corretto ritenere che, laddove operi, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali potrebbe non riguardare solo quelli versati con riguardo a lavoratori dipendenti e pensionati, ma anche quelli eventualmente in scadenza nel medesimo periodo con riguardo alla posizione del soggetto imprenditore (es. artigiani e commercianti).

I versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

Tra i pagamenti sospesi rientrano i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito.

Sono postergate al 31 maggio 2020 anche la rata di febbraio della rottamazione nonché quella del 31 marzo relativa al saldo e stralcio.

I soggetti che hanno già effettuato i versamenti non possono chiedere i rimborsi.

Rinvio dell’applicazione della ritenuta d’acconto

Si segnala che, per i compensi e le provvigioni che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, viene concessa al lavoratore autonomo e all’agente di chiedere, al sostituto di imposta che provvede al pagamento, la non applicazione della ritenuta IRPEF di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/73. Questo è quanto previsto dall’art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Anche in questo caso, comunque, il percipiente deve poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta “sospesa per coronavirus”.

Indennità di 600 euro per i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata e Co.co.co

L’art. 27 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede per i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS un bonus di 600 euro.

Si tratta un’indennità una tantum di 600 euro per i soggetti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il bonus in commento si intende percepito in relazione al mese di marzo. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Ulteriori categorie di beneficiari

Tale bonus spetta anche alle seguenti categorie di soggetti:

  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Questo ex art. 28 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Disposizione ex art. 29 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
  • Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Disposizione di cui all’art. 30 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ;
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS), con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto). Disposizione ex art. 38 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
  • Titolari di rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, già in essere al 28 febbraio 2020.

L’indennità è erogata, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti, dall’INPS, previa domanda (per i collaboratori di ASD e SSD, le domande sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a.).

Tale indennità non è cumulabile e non è riconoscibile ai percettori di reddito di cittadinanza.

Per approfondire: “Bonus di 600 euro per le partite IVA

Sospensione dell’attività degli uffici impositori

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Termini di prescrizione e decadenza: rinvio di due anni

Nel decreto si prevede, mediante la tecnica del rinvio, che, “con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all’attività degli uffici” si applica, in deroga all’art. 3 della Legge n. 212/2000, l’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2019.

Tale norma, al comma 2, recita: “i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione [ndr] che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.

Ecco che l’anno 2015, in scadenza a fine 2020, slitta, per effetto dell’emergenza da Coronavirus, a fine 2022. Questo è quanto previsto dall’art. 67 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Per approfondire: “Termini di accertamento per le imposte sui redditi

Sospensione dei termini di versamento per i carichi affidati all’agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Ripresa della riscossione: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Credito di imposta per gli interventi di sanificazione

Sotto un diverso profilo, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene prevista l’introduzione di un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Il limite massimo di spesa previsto è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito di imposta sul canone di locazione di marzo

Viene, inoltre, previsto un credito d’imposta per botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica.

Nello specifico, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (es. farmacie, supermercati, ecc.).

Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Gli aiuti per la liquidità delle PMI del Decreto Cura Italia

Differimenti dei termini di approvazione del bilancio nei 180 giorni

Ai sensi dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 viene stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 c.c. (per le spa e le sapa) e 2478-bis comma 2 c.c. (per le srl), o alle diverse disposizioni statutarie, che potrebbero non prevedere la possibilità del rinvio dei termini di approvazione del bilancio d’esercizio, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il prossimo 28 giugno (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica).

Semplificazioni

Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:

  • il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
  • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Per approfondire: “Approvazione del bilancio d’esercizio

Per approfondire: “Mancata approvazione del bilancio

Cassa integrazione in deroga per tutti

Cassa integrazione finì a nove settimane per tutte le imprese, anche per quelle con meno di 5 dipendenti. Ammortizzatori garantiti anche per i lavoratori agricoli, gli stagionali, in particolare del comparto turistico, gli autonomi e chi ha un contratto a tempo determinato. In particolare:

NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

  • Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
  • Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

Fondo di garanzia PMI

Si interviene con l’art. 56 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 sul funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI. Le Piccole e Medie Imprese possono avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

  • Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • I mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione agli istituti di credito deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Fondo di Garanzia Centrale per le PMI

Ai sensi dell’art. 49 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per 9 mesi dal provvedimento, lo Stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Il decreto, in particolare, prevede quanto segue:

  • La garanzia del Fondo è gratuita. Pertanto è sospeso l’obbligo di versare le commissioni per l’accesso al Fondo;
  • L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro;
  • Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90%;
  • Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • Le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
  • Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
  • Sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Determinazione della probabilità di inadempimento delle imprese

Fatte salve le esclusioni già previste all’art. 6, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al D.M. 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”.

Commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie

La commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’art. 10, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017 è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso del 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019.

Finanziamenti per settori colpiti dall’emergenza

Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

Operazioni di investimento immobiliare

per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Liquidità da Cassa Depositi e Prestiti

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

Cessione di crediti verso debitori inadempienti

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.

Fondo made in Italy

Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.

Credito per le PMI

Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch’essi prorogati;
  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

Cessione dei crediti pecuniari e credito d’imposta

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

  • Perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, alla data della cessione;
  • Importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Agevolazione affitti – Credito d’imposta botteghe e negozi

Credito d’imposta al 60% del canone di affitto di marzo per gli esercenti di attività d’impresa di negozi e botteghe al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contrasto al Covid-19.

Soggetti interessatiEsercenti attività d’impresa.
Misura del credito d’imposta60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
EsclusioniIl credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Questo è quanto previsto dall’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Rottamazione-ter Saldo e stralcio

Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:

  • del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” (art. 3 , commi 2, lettera b), e 23 , e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019);
  • del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio” (art. 1 , comma 190, Legge n. 145/2018).

Processi tributari

Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020.

Sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all’art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione).

Gli aiuti alle famiglie del Decreto Salva Economia

Periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex D.L. n. 23 febbraio 2020 n. 6 art. 1) dei dipendenti del settore privato è equiparato a malattia. Questo, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non computabile ai fini del periodo di comporto.

Questo è quanto prevede l’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti e pubblici in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di da patologie oncologiche o da svolgimento di terapie salvavita.

Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero. Questo fino al 30 aprile 2020.

Proroga dei termini i materia di domande di disoccupazione Naspi

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo. Questo è quanto prevede l’art. 33 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Disposizioni in materia di Lavoro Agile

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Questo è quanto prevede l’art. 39 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020,
senza applicazione di sanzioni e interessi. Questo è quanto prevede l’art. 37 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti

Bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo IRPEF non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente. Si tratta di un bonus, relativo al mese di marzo, che riguarda i dipendenti che durante il periodo di emergenza sanitaria Covid 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il bonus di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Questo è quanto prevede l’art. 63 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Fondo di solidarietà “mutui prima casa

L’art. 54 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede, per un periodo di 9 mesi dalla data in entrata in vigore del Decreto, l’accesso alla disciplina del Fondo solidarietà mutuiprima casa” (cd. Fondo Gasparrini):

  • Ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Questo in conseguenza della chiusura o della restrizione della propri attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;
  • Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario prevede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Congedo parentale straordinario

L’art. 23 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede un particolare congedo parentale straordinario, continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni.

I destinatari dell’agevolazione sono i genitori che dovranno astenersi dal lavoro per seguire i figli (di età inferiore a 12 anni) rimasti a casa a causa della chiusura delle scuola per l’emergenza Coronavirus.

Si tratta dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e dei genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS con figli di età inferiore a 12 anni.

L’indennità è calcolata al 50% del reddito spettante per i lavoratori dipendenti ed al 50% del salario o 1/365 del reddito per gli autonomi iscritti alla Gestione Separata.

Per i genitori con figli tra i 12 e i 16 anni è possibile usufruire del congedo straordinario ma senza indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non ci sono limiti di età per i genitori con figli disabili.

Per approfondire: “Congedo parentale straordinario per i genitori lavoratori dipendenti ed autonomi

Bonus Baby-Sitter per i figli sotto i 12 anni

In alternativa al congedo parentale straordinario di cui sopra, i genitori, lavoratori dipendenti privati, pubblici, o autonomi possono fruire di un bonus. Si tratta della possibilità, offerta in questo caso anche agli autonomi non iscritti alla gestione separata INPS, di fruire di un rimborso dei costi legati al baby-sitting dei figli.

Il valore del bonus è fissato a 600 euro per i lavoratori del settore privato e a 1.000 euro per i lavoratori del settore pubblico (art. 25 del Decreto).

Anche in questo caso deve trattarsi di figli di età non superiore a 12 anni, per un periodo massimo di 15 giorni a partire dal 5 marzo scorso. La fruizione del bonus avviene tramite l’erogazione del Libretto Famiglia da parte dell’INPS. Questo è quanto prevede il comma 8 dell’art. 23 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Per approfondire: “Congedo parentale straordinario per i genitori lavoratori dipendenti ed autonomi

Bonus baby-sitter per i medici

Viene stabilito a mille euro il bonus baby sitter per i bambini inferiori a 12 anni del personale sanitario, medici, infermieri, esperti di laboratorio che prestano servizio.

Estensione della durata dei permessi lavorativi per il personale della sanità

L’art. 24 del D.L. 17 marzo 2020 prevede l’aumento del numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33 comma 3, Legge n. 104/92.

Si tratta di un aumento di ulteriori ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei
mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza Covid-19 e del comparto sanità.

Detrazione per le erogazioni liberali in denaro a fondazioni ed associazioni per finanziarie il contenimento dell’epidemia da Covid-19

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una
detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Questo è quanto previsto dall’art. 66 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Decreto Cura Italia: si doveva fare meglio

Il Decreto, sicuramente molto complesso nella sua struttura e nelle procedure, appare sicuramente adeguato alla situazione, pur tralasciando nuovamente la situazione di moltissimi professionisti (non considerati se non gli iscritti alla gestione separata). Inoltre, si è approfittato della situazione per introdurre un aumento di due anni dei termini di accertamento (sinceramente una disposizione inaccettabile).

In ogni caso, si assiste nuovamente alla dispersione delle già poche risorse finanziarie a disposizione in mille rivoli normativi, almeno sotto il profilo tributario. A parere di chi scrive, invece, sarebbe stato auspicabile un intervento sicuramente più incisivo. Ad esempio, prevedendo:

  1. Il rinvio dei versamenti IVA, IMU, acconti IRPEF, IRES e IRAP;
  2. Taglio delle aliquote IVA, di quelle progressive IRAP e di quelle IRAP;
  3. Accelerare i tempi di rimborso dei crediti fiscali alle imprese (in primis l’IVA), con l’effettuazione dei controlli in un momento successivo;
  4. Incentivare ed incrementare i crediti d’imposta, ad esempio per ricerca e sviluppo (R&S), patent box, bonus affitti, etc;
  5. Introdurre altre forme di incentivo fiscale per coprire parte dei costi di produzione (personale, affitti, approvvigionamenti, etc).

47 COMMENTI

  1. Ma per l’affitto privato non c’è nessun sostegno con col nuovo decreto salva italia

  2. Volevo sapere se i collaboratori occasionali rientrano in qualcosa…mi sembra che come al solito non vengano considerati

  3. Gli affitti nell’ambito del settore privato non sono stati oggetto di agevolazioni da parte del Governo. Purtroppo, molti settori non sono stati presi in considerazione da questo provvedimento.

  4. Ma è normale che il Commercilista a cui già verso 8.000€/anno X contabilità di 2 srl, mi chieda ulteriori 500€, per ogni Societa’, per attivare la cassa integrazione in deroga, che poi è’ solo per 9 settimane. Preciso che ho solo 1 dipendente in una srl e 2 part-time nell’altra .
    Mi pare che così l’agevolazione per i dipendenti la sto pagando di tasca mia. Posso avere un Vs parere ed eventualmente come posso gestire la situazione? Vi Ringrazio, Davide un Vs Follower

  5. Davide le rispondo da consulente. Per noi attivare procedure ha un costo che non è quello preventivato nella gestione “ordinaria”. Per questo motivo il suo consulente le sta chiedendo un’integrazione per l’attività che deve svolgere. Non entro nel merito del prezzo, ma del valore di quello che sta facendo per le sue azienda il consulente, che vale ben oltre un prezzo, ma è un valore aggiunto, non crede?

  6. Salve, io ho un contratto a tempo determinato come assistente alla poltrona che scadrà il il 15 aprile, se si prolunga il tempo di quarantena il mio contratto si prolunga? E se no, potrò fare la domanda per l’indennità di disoccupazione online?

  7. Salve, ma un amministratore di società srl Senza dipendenti non può chiedere nulla? Ho ricevuto disdette d’ordini , è tutto bloccato le previsioni sono nere e aiuti zero? Grazie in anticipo per la risposta

  8. Buongiorno, sono collaboratore familiare presso la ditta di famiglia, un’agenzia viaggi, con iscrizione all’INPS dato che vi lavoro annualmente con continuità. Vorrei chiederle a questo punto se anche al sottoscritto spetterebbe qualche forma di aiuto con il nuovo decreto. Ringraziandola, porgo distinti saluti.

  9. Chiedo scusa, ma per i prestatori di lavoro occasionale (quindi senza partita iva, con reddito al di sotto dei 5000 euro annui) quali sono le agevolazioni previste?

  10. Il lavoro autonomo occasionale è fatto dai “privati”, queste agevolazioni riguardano professionisti, autonomi e aziende. Le uniche agevolazioni a cui fare riferimento in questo caso sono quelle per le famiglie.

  11. Per,una srls, artigianale,può avere il sussidio di 600,euro considerato che trattasi di impresa artigiana,grazie

  12. chi svolge prestazioni occasionali al di sotto di € 5000 può richiedere i 600,00 € all’inps previsti dal decreto Cura Italia?

  13. svolgendo attività professionale infermieristica iscritta all’albo e all’ente previdenziale ENPAPI, posso richiedere il bonus baby sitter di € 600 per mio figlio di 6 anni?

  14. Salve ho un contratto a tempo determinato come operaio settore legno che scade il 31 marzo 2020 poichè le imprese hanno chiuso con il nuovo DECRETO dpcm uscito ieri 22/03/2020 si intende prorogato il mio contratto o dovrò fare richiesta dell’indennità di disoccupazione?

  15. Antonio. Buonasera, sono un commerciante, in merito al nuovo decreto art 56, posso fare richiesta Alla mia banca la sospensione del mutuo prima casa fino al 30 settembre 2020. Oltre al mutuo ho un piccolo prestito personale con la Bnl, rientra nel decreto di sospensione pagamento. Grazie

  16. Per i lavoratori autonomi la sospensione delle rate del mutuo è legata all’autocertificazione di una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto al trimestre precedente. In ogni caso si fa riferimento soltanto ai mutui prima casa, gli altri finanziamenti sono esclusi.

  17. Buon giorno vorrei sapere se ce una leggesu ii prestiti personali si possono bloccare per questo periodo grazie

  18. Buonasera cortesemente trovandoci in una situazione critica ,per i disoccupati non è previsto nessun contributo? Grazie

  19. Salve, gestisco una locazione ad uso turistico, non di proprietà, non sono iscritto a nessun fondo pensionistico (Ago) o di categorie. Mi ritengo un operatore del settore turistico a tutti gli effetti,
    pago regolarmente le tasse in regime di cedolare secca e attraverso gli F24. Sono contribuente inps perchè ho anche un lavoro da dipendente ed in passato iscritto anche alla gestione separata. A fine anno compilo il mio unico accorpando i redditi e stampo le rate da pagare dovute all’agenzia delle entrate per l’attività turistica. Insomma mi do molto da fare per vivere.
    L’ attività di accoglienza turistica è chiaramente un sostegno al reddito del lavoro da dipendente che da solo non basterebbe.
    Non essendo prorietario delle mura, è già crisi per la mia piccola attività considerata tale dallo stato, cosi sembra, solo quando c’è da ripartirne i proventi, il 22% del guadagno lordo. Sottolineo che non essendo a partita a iva io non scarico spese affitto. Ho perlappunto anche versato l’anticipo sui guadagni del 2020!!. Studiando a fondo il decreto cura Italia sembrerebbe che io non possa ususfuire di nessun sostegno al reddito come il bonus di 600 euro. Come me si trovano centinaia di operatori che pagano le tasse in regime di cedolare secca sui guadagni, modalità voluta dal governo per regolarizzare giustamente la selva nera degli affitti turistici ma che ora dovrebbe sostenere come chi ha optato per un regime fiscale diverso. O Mi sbaglio? Seria ” A ” chi apre l’iva e tutti gli altri che sbarcano il lunario sempre alla luce del giorno non esistono proprio? Dunque davvero non c’è sostegno per noi?

  20. Vincenzo purtroppo tanti settori collegati a quello del turismo sono rimasti fuori dagli aiuti, come è il suo caso. Potrei farle tantissimi altri esempi di categorie di lavoratori autonomi che non otterranno aiuti da questo decreto. Dobbiamo sperare nel decreto economico di aprile.

  21. Buongiorno sapete se ci sono aiuti per affitti a studenti fuori sede? Intendo a Torino
    Grazie

  22. Sono titolare di partita iva come Agente di commercio non iscritto ne all’inps ne alla camera di commercio, avrò diritto al bonus di €.600,00? Anche se fino ad Agosto 2019 ero possessore di altra p.iva regolarmente iscritto all’inps come commerciante.

  23. Sono Ucraina dal 2009 in Italia ho permesso di soggiorno a tempo indeterminato faccio la badante con regolari contratti ho sempre fatto il mod.730 pagando il dovuto delle tasse.Dal mese di Aprile 2019 in disoccupazione scaduta in Marzo2020.Non sto’ lavorando perché non mi è possibile per il corona virus.Mi aspettano i 600euro? Grazie

  24. Non le spettano i 600 euro, ma probabilmente le spetterà il bonus legato al reddito di ultima istanza che sarà indicato nel prossimo decreto economico che sta per varare il Governo.

  25. Buongiorno, dal 2018 sono freelance in ritenuta d’acconto (sotto i 5.000 euro di fatturato annuo) per un e-commerce, attualmente non operativo causa emergenza COVID-19. Il Decreto “Cura Italia” assegna il bonus di 600 euro anche a liberi professionisti come me, senza P.IVA e sotto i 5.000 euro netti in ritenuta d’acconto? In caso contrario, esistono altre forme di sostegno al reddito per la mia figura? Grazie

  26. Il bonus del decreto Cura Italia non le spetta, in quanto non rientra nelle categorie previste, nel prossimo decreto dovrebbe essere stanziato un fondo per il reddito di ultima istanza, in cui dovrebbe rientrare anche la sua casistica.

  27. Buongiorno, sono un lavoratore con un contratto a tempo determinato di 24 mesi e aspettavo inizio giugno per la conversione del mio contratto a tempo indeterminato. Attualmente la mia azienda è in CIGO da Marzo e amici mi hanno detto che con questo regime non è possibile assumere persone. Posso chiederle una conferma anche in ottica del decreto liquidità e nel caso un’opinione su un potenziale scenario anche negativo in quanto anche se sono utile all’azienda capisco di rappresentare un costo non sostenibile in questo periodo. Grazie

  28. Sono un pensionato, Ho usufruito della cessione del quinto che l’INPS mi trattiene mensilmente. Vorrei sapere se nel decreto cura Italia sostegno alle famiglie rientra la possibilità di sospendere qualche rata Grazie

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