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Bonus e fondo perduto cumulabili solo per gli iscritti alla gestione AGO

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La cumulabilità tra bonus e contributi al fondo perduto è possibile soltanto per artigiani e commercianti, ovvero i soggetti iscritti alla gestione AGO dell’Inps. Preclusione per i professionisti ed i co.co.co.

Accesso precluso ai finanziamenti a fondo perduto per i professionisti che hanno ricevuto il bonus di 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia. Le partite Iva iscritte alla gestione separata, quelle iscritte alle casse private e i lavoratori dello spettacolo non potranno cumulare i due aiuti pubblici.

La cumulabilità tra bonus e contributi a fondo perduto è concessa solo a commercianti e artigiani, esclusi a loro volta dalle indennità per il mese di maggio. Il D.L. Rilancio approvato il 13 maggio dal Consiglio dei Ministri prevede incentivi a fondo perduto da assegnare anche ai lavoratori autonomi, ai quali, tuttavia, si applica l’incompatibilità tra tra bonus e contributi a fondo perduto.

Vediamo, le possibilità di cumulo ed i divieti per imprese e lavoratori autonomi stando a quanto previsto dal D.L. Rilancio.

Cumulabilità

A chi spettano i contributi a fondo perduto e come sono quantificati?

Il contributo a fondo perduto spetta a tutti i lavoratori autonomi che hanno registrato un calo del fatturato di almeno 1/3 (33%) nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Per determinare gli importi del “fatturato” si deve prendere a riferimento la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi. Il contributo, invece, è garantito a tutti i soggetti che hanno avviato la loro attività dopo il 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti residenti nelle zone rosse.

L’ammontare del contributo a fondo perduto

Per quanto riguarda l’ammontare del contributo sarà proporzionato al calo del fatturato. In particolare pari al:

  • 20% del calo del fatturato di aprile per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro nel 2019;
  • 15% del calo del fatturato di aprile per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 1.000.000 euro nel 2019;
  • 10% del calo del fatturato di aprile per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5.000.000 euro nel 2019 (limite massimo per chiedere il contributo).

Il contributo a fondo perduto, in ogni caso, è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quindi, nel caso di un’azienda con 5 milioni di ricavi, in virtù della chiusura totale dell’attività ad aprile con azzeramento del business, il beneficio potrebbe teoricamente arrivare a 41.000 euro. Un calcolo esemplificativo fatto dividendo i ricavi annui in dodici mensilità uguali (ma ovviamente il giro d’affari di aprile 2019 potrebbe essere stato più alto o più basso del valore medio).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Come calcolare il contributo a fondo perduto: esempio pratico

Per quantificare il contributo, occorre applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019. Il parametro da applicare, per richiedenti che contano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro è il 20%; il 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e sino a 1 milione e, infine, il 10% per ricavi o compensi oltre 1 milione e fino a 5 milioni.

Il meccanismo di calcolo prevede che se un’azienda o un libero professionista, ad esempio, ha prodotto ricavi inferiori a 400.000 nel 2019 e un fatturato di 30.000 euro nel mese di aprile 2019 e pari a zero nell’aprile 2020, avrà diritto ad un sostegno del 20% calcolato sulla differenza tra i due periodi di imposta che, nel caso in specie, conta 30.000 euro. Il contributo a fondo perduto erogabile al richiedente, in questo caso, sarà pari a 6.000 euro.

Cumulabilità del contributo: i chiarimenti

Come anticipato ci sono dei vincoli di cumulabilità per l’erogazione dei contributi a fondo perduto. Vediamoli, con maggiore dettaglio.

Prima di tutto il contributo a fondo perduto non spetta a coloro che hanno chiuso la loro attività entro il 31 marzo 2020. Inoltre, il contributo non spetta ai:

  • Professionisti che hanno goduto delle indennità previste dall’art. 27 del Decreto Cura Italia (soggetti iscritti alla gestione separata INPS);
  • Lavoratori dello spettacolo che hanno goduto delle indennità previste dall’art. 38 del Decreto Cura Italia;
  • Soggetti iscritti a casse private che hanno goduto delle indennità previste dall’art. 44 del Decreto Cura Italia.

La cumulabilità tra bonus e contributi a fondo perduto è, invece, prevista per i percettori del bonus previsto dall’art. 28 del Decreto Cura Italia. Mi riferisco ai soggetti iscritti alle gestioni speciali AGO, ovvero Commercianti ed Artigiani.

Questi ultimi, tuttavia, non possono godere interamente delle indennità pubbliche previste dal D.L. Rilancio, ovvero i bonus di 600 euro del mese di aprile ed i 1.000 euro del mese di maggio. Infatti, Artigiani e Commercianti riceveranno soltanto i 600 euro del mese di aprile.

Professionisti iscritti a casse private con doppia penalizzazione

I divieti di cumulabilità tra bonus e contributi a fondo perduto penalizzano in modo consistente i professionisti iscritti a casse private. Queste categorie di professionisti (medici, ingegneri, archietti, avvocati, commercialisti, etc) subiscono una doppia penalizzazione.

I professionisti iscritti a casse di previdenza private, infatti, hanno scontato, a differenza degli altri, il limite di reddito per l’accesso al bonus. Adesso, inoltre, a questi professionisti viene negata la possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto.

Il divieto di cumulabilità per questa categoria di professionisti, non appare, giustificabile in ragione della crisi economica che sta colpendo tutte le categorie professionali.

Cumulabilità e concessione del contributo a fondo perduto solo dopo i controlli di merito

Una volta verificati i limiti la cumulabilità spettante i lavoratori autonomi e le imprese devono seguire un preciso iter per la richiesta e la concessione dei contributi. Al fine di ottenere il contributo è necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti dal D.L. Rilancio.

Soltanto dopo l’erogazione dell’indennizzo saranno effettuati i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Si tratta di controlli di merito, che vengono posticipati dopo l’erogazione dei contributi al fine di garantire la massima celerità in fase di erogazione.

Per la presentazione delle domande ci sarà un lasso temporale di 60 giorni dalla data che sarà disposta da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per inviare le richieste. Assieme all’istanza sarà necessario autocertificare la regolarità antimafia.

Le modalità tecniche di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il contributo a fondo perduto verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Per ottenere il contributo a fondo perduto, il beneficiario è tenuto, di conseguenza, a dimostrare di aver subito significative perdite a causa dell’emergenza Coronavirus.

Presupposto che non si applica a coloro i quali hanno avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni che erano già stati individuati “zona rossa”. Questo, prima del successivo ampliamento dello stato di emergenza a tutto il territorio nazionale.

Le sanzioni per le richieste indebite

Successivamente all’erogazione del contributo l’Agenzia delle Entrate comunicherà in via telematica alla Guardia di Finanza i dati pervenuti, che verranno poi riscontrati con quelli in possesso del Ministero dell’Interno.

Per tutti i casi di ottenimento del contributo, che risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l’art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. È bene precisare, inoltre, che qualora dalle verifiche dell’Agenzia delle Entrate dovesse emergere la non veridicità dei dati contenuti nella richiesta, l’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è previsto il carcere da 2 a 6 anni.

7 COMMENTI

  1. Un dubbio: molti parlano di assenza paletti per le imprese “costituite” dopo il 1 genn 2019, altri invece di “inizio attività” dopo il 1 genn 2019.
    Sono concetti simili ma che in questo contesto assumono una differenza sostanziale. Per iniziò attività si può intendere la sola apertura di P. Iva che non sempre coincide con la costituzione d’impresa (in qualsiasi forma). Allo stesso tempo potrei esercitare la mia attività con la sola p. Iva come persona fisica e poi decidere in un secondo tempo di consolidarmi da un punto di vista giuridico. Quale dei due criteri applicare?!
    Saluto e ringrazio.
    Vanessa

  2. La mia fattura di Aprile essendo agente di commercio riguarda le provvigioni di Marzo e quindi non rispecchia realmente il fatturato a cui dovrebbe fare riferimento , il dato reale da prendere in considerazione è la fattura datata in Maggio

  3. Salve, complimenti per l’approfondimento.
    Chiedo un’ulteriore informazione in quanto sta capitando di tutto in questi giorni: ho percepito le due mensilità da 600 euro ed ho fatto richiesta per i 2000 (minimo) a fondo perduto tramite l’AdE.
    Il contributo è stato regolarmente erogato alla mia azienda e mi chiedo se mi spettino anche i 1000 euro (ex 600) come commerciante e quindi accumularli.

    La ringrazio se volesse rispondermi,
    Alessandro.

  4. Buongiorno, ho percepito le due tranches di €600 relative ai mesi di marzo e aprile ma, avendo aperto la partita iva a gennaio 2020, non posso richiedere il bonus per maggio. Non mi è chiaro se non avendo diritto al bonus sia i meno possibile accedere, nella misura minima di €1000, al contributo a fondo perduto.

  5. L importo massimo di euro 1.500,00 è cumulabile al primo decreto. Se ho già ricevuto 1.500 euro con il primo decreto posso fare ulteriore richiesta?

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