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Criteri di collegamento per la tassazione di redditi esteri

I criteri di collegamento previsti dalla normativa fiscale nazionale e convenzionale per la tassazione dei redditi esteri.

I criteri di collegamento sono lo strumento più utilizzato per identificare la potestà impositiva di due Stati: quello che ha erogato il reddito (Stato della fonte) e quello di residenza fiscale del soggetto percettore. Ogni tipologia reddito ha un proprio criterio di collegamento che deve essere analizzato per identificare gli obblighi tributari del contribuente.

Quando un soggetto residente in uno Stato percepisce un reddito da parte di un ente residente in un diverso Stato si pone la problematica legata alla tassazione del reddito. Ognuno dei due Stati coinvolti, quello della fonte del reddito e quello di residenza fiscale del percettore possono vantare, infatti, una potestà impositiva su quel reddito. Se questo avvenisse concretamente il soggetto si troverebbe in una situazione di svantaggio, in quanto sarebbe costretto a tassare i uno stesso reddito due volte. Per evitare questa problematica le convenzioni internazionali hanno individuato una serie di criteri che hanno la funzione di determinare la potestà impositiva degli Stati coinvolti.

In questo contributo intendo andare ad analizzare quali sono i principali criteri che consentono di creare un collegamento con la potestà impositiva di uno o più stati e che trovano collocazione nelle principali convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia. Conoscere questi criteri è utile per capire se puoi avere obblighi fiscali in Italia.

Che cosa sono i criteri di collegamento del reddito in ambito fiscale?

I criteri di collegamento, in ambito internazionale, sono lo strumento utilizzato per regolare la ripartizione della potestà impositiva di due Stati. Questi criteri determinano la potestà impositiva degli stati coinvolti nel percepimento di reddito da parte di un contribuente. Si tratta, come anticipato, del:

Stato della fonte: lo Stato ove viene erogato il reddito;

Stato della residenza: lo Stato di residenza fiscale del contribuente percettore del reddito.

L'individuazione del criterio di collegamento associato al reddito percepito consente di individuare gli stati o lo stato che detiene potestà impositiva sul reddito percepito. Generalmente, per le persone fisiche il criterio principale è rappresentato dalla loro residenza o dal loro domicilio. Per le imprese e gli enti il criterio di collegamento è rappresentato dal luogo ove è situata la sede di direzione effettiva.

Nel proseguo di questa guida intendo andare ad indicarti quali sono i principali criteri adottati dallo Stato italiano quale Stato della Fonte del reddito. In pratica, andrò a passare in rassegna i criteri che permettono allo Stato italiano di assoggettare ad imposta i redditi prodotti nel Paese da soggetti non fiscalmente residenti. Siano essi persone fisiche o imprese.

Criteri personali e reali

Quando un criterio identifica ove un soggetto è tenuto a dichiarare i propri redditi in virtù di una sua propria caratteristica è definito come "personale". I soggetti che integrano un crite...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

2 COMMENTI

  1. Buongiorno. Ottimo articolo, molto esaustivo. Vorrei chiedere: nel caso di prestazioni alla scadenza di polizze assicurative Vita, stipulate in Italia da un residente all’estero con una Compagnia italiana, la plus valenza realizzata viene tassata in Italia, o nel paese di residenza? Grazie

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