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Crisi di impresa: come garantire la continuità aziendale

Le misure previste dal Decreto Liquidità per garantire la continuità aziendale dell'impresa.

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Il Decreto Liquidità n. 23/2020 è intervenuto al fine di garantire la continuità aziendale, agendo su tre fronti, ovvero improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, il differimento dei termini per la conclusione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione e la proroga dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza al 1° settembre 2021.

Il Decreto Liquidità è stato emanato con la finalità principale di fornire liquidità alle imprese colpite da un periodo di inattività o di riduzione delle funzioni aziendali a causa dell’emergenza sanitaria ed economica Covid-19.

Tra le misure varate, alcune sono destinate a preservare la continuità produttiva per chi si trova, o si troverà, in presenza di difficoltà di carattere economico-finanziaria, derivanti dagli effetti del Coronavirus.

Il predetto Decreto ha introdotto norme di immediata applicazione nell’ambito della Crisi di impresa.

Crisi di impresa

Vediamo quali sono le misure disposte dal Decreto Liquidità al fine di preservare la continuità aziendale dell’impresa.

Crisi di impresa: Improcedibilità delle istanze di fallimento

Il pericolo di dispersione di una rilevante quota del patrimonio produttivo nazionale, derivante dall’accoglimento delle istanze di fallimento, senza alcun vantaggio per i creditori, hanno portato ad introdurre una normativa di carattere transitorio, prevedendo un periodo di sospensione delle istanze di fallimento.

Anche senza subordinare lo stato di insolvenza all’emergenza Covid-19, le istanze depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 saranno considerate improcedibili. La scelta adottata dal Governo è stata quella di prevedere l’improcedibilità di tutte le istanze di fallimento, per tutte le imprese, anche di grandi dimensioni.

La sospensione è prevista per un periodo di tempo limitato, scaduto il quale le istanze di fallimento potranno essere nuovamente presentate.

L’unica eccezione riguarda le istanze inoltrate dal Pubblico ministero, sulla richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi, allo scopo di evitare eventuali condotte dissipative in corso.

Crisi di impresa: concordati preventivi e accordi di ristrutturazione

Anche le procedure di concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione potrebbero essere compromessi, con delle ricadute sulla conservazione di complessi imprenditoriali, anche di rilevanti dimensioni, ed i conseguenti effetti sull’occupazione.

Al fine di scongiurare gli effetti negativi che potrebbero derivare all’economia del Paese dalla improcedibilità o dalla risoluzione di procedure finalizzate alla conservazione della continuità aziendale, il Decreto Liquidità ha disposto un allungamento dei termini previsti dalla Legge Fallimentare e favorire la positiva conclusione delle procedure di conservazione della continuità aziendale.

Proroghe

Sono state introdotte alcune proroghe:

  • Concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione già omologati, che hanno scadenza di esecuzione nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, saranno concessi 6 mesi in più per la conclusione del l’esecuzione stessa;
  • Per i Concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione pendenti al 23 febbraio 2020, non ancora omologate, esiste la possibilità di ottenere un nuovo termine (non superiore a 90 giorni) per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
  • Introduzione della possibilità per concordarti preventivi e accordi di ristrutturazione, pendenti al 23 febbraio 2020, di proporre un differimento, fino a 6 mesi, dei termini di esecuzione della procedura, depositando la documentazione che giustifichi tale richiesta di modifica;
  • Il termine assegnato ai concordati con riserva, e quello previsto agli accordi di ristrutturazione, può essere prorogato, su istanza del debitore da depositare prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se è pendente istanza di fallimento). L’istanza deve comunque fare riferimento agli effetti del Covid-19 in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale.

Crisi di impresa: proroga entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’insolvenza

Come ultima misura, il Decreto Liquidità ha prorogato l’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza al 1 settembre 2021.

L’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza non permetterebbe la piena applicazione della riforma, la cui finalità risiede nel salvataggio del maggior numero di imprese e della loro continuità aziendale, introducendo anche una fase di allerta destinata a permettere interventi che impediscano il fallimento.

Il sistema dell’allerta presuppone un quadro economico stabile, caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale gran parte delle imprese non sia colpita dalla crisi.

Questo consente di utilizzare gli strumenti predisposti dal Codice della crisi sulle imprese che presentano criticità.

La situazione attuale è diversa, la maggior parte del tessuto economico è colpito dalla crisi, gli indicatori già individuati per l’emersione della crisi non svolgerebbero un ruolo selettivo, finendo per mancare quello che è il proprio obiettivo, generando effetti potenzialmente sfavorevoli e dannosi.

La situazione di sofferenza economica nella quale, nei prossimi mesi, si troveranno le imprese e gli operatori del settore, necessità una stabilità a livello normativo.

Pertanto, la data di entrata in vigore è slittata al 1° settembre 2021.

La normativa vigente è una forma di garanzia di tutela per il sistema giudiziario e per il sistema economico.

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