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Credito d’imposta per le locazioni commerciali

Profilo soggettivo ed oggettivo di applicazione del credito d'imposta per le locazioni commerciali di immobili di cat. catastale C/1 da parte di imprese.

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Credito d’imposta per le locazioni: il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 introduce le misure del Governo per contrastare l’emergenza economica provocata dall’epidemia da Covid-19.

Si tratta di un pacchetto di misure economiche a sostegno del sistema produttivo, commerciale e professionale, che ha l’obiettivo di sostenere il tessuto economico del nostro Paese. Si tratta, come stiamo cercando di commentare in questi giorni, di misure che cercano di sostenere le imprese nel fronteggiare questo momento di emergenza.

Tra di esse, in questo contributo, voglio concentrare la mia attenzione al credito d’imposta per le locazioni commerciali. Se, invece, sei interessato ad avere un quadro generale di tutti i provvedimenti approvati dal Governo ti lascio il link a questo nostro articolo dedicato:

Il credito d’imposta per le locazioni commerciali

L’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 introduce una particolare agevolazione rivolta ai soggetti che esercitano attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un’immobile della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). L’agevolazione, tuttavia, non riguarda in modo generalizzato tutti i casi, ma vengono poste alcune esclusioni e limitazioni.

Sostanzialmente, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Proviamo, a questo punto, ad analizzare meglio questa disposizione agevolativa.

Profilo soggettivo di applicazione del credito

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”).

Quindi, l’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta per le locazioni commerciali riguarda sia gli imprenditori individuali che le società.

Sotto il profilo soggettivo deve essere evidenziato che, per espressa disposizione normativa, il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020. Si tratta delle attività commerciali che non sono state sospese.

Si ricorda che, ai sensi del decreto richiamato da ultimo, sono state oggetto di sospensione:

  • Le attività di commercio al dettaglio, con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del richiamato decreto;
  • Le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del richiamato decreto.

Quindi, ad esempio, le attività di ristorazione o di commercio di abbigliamento che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione potranno usufruire del credito d’imposta, in quanto sospese dal richiamato decreto. Un supermercato, invece, non potrà fruire del credito d’imposta, in quanto rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione.

Profilo soggettivo di applicazione del credito

Relativamente agli aspetti oggettivi, l’agevolazione si riferisce alle “locazioni”, senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in categoria C/1. Questo significa che sono oggetto di agevolazione tutte le tipologie di contratto di locazione possibili.

Tuttavia, questo, ragionando all’inverso porta a ritenere che i soggetti che esercitano attività d’impresa utilizzando un’immobile di categoria C/1 in base ad un titolo diverso dalla locazione, non possono godere di alcun credito. Penso al caso degli imprenditori che detengono l’immobile a titolo di proprietà oppure a quelli che hanno stipulato un contratto di comodato d’uso.

Sul punto, forse, sarebbe stato opportuno prevede qualche aiuto ai proprietari di immobili di cat. C/1 che stanno pagando le rate di un eventuale mutuo fondiario.

Non ci sono limitazioni sui metri quadri

Il credito d’imposta sulle locazioni commerciali non prevede limitazioni legate ai metri quadri. Infatti, a differenza di quanto era accaduto nell’ambito della c.d. “cedolare secca commerciale” per la quale era prevista un’ampiezza massima di 600 metri quadrati dei locali, non vi sono riferimenti alle dimensioni dell’immobile.

Il credito d’imposta, dunque, trova applicazione per qualsiasi immobile in categoria catastale C/1, indipendentemente da quella che è la metratura del locale oggetto di locazione.

Limitazione del bonus alla sola categoria catastale C/1

Il credito d’imposta sulle locazioni commerciali riguarda soltanto le imprese che esercitano un’attività economica conducendo in locazione un immobile in categoria catastale diversa dal C/1. Ne consegue che, ad esempio, non trovi applicazione il credito per l’esercizio in locazione in un immobile di categoria catastale C/3 “Laboratori per arti e mestieri”.

Questa potrebbe essere sicuramente una limitazione che esclude molte casistiche che potrebbero trovarsi nella stessa situazione di altre imprese, invece, agevolate. Si tratta di una discriminazione, sulla quale “ratio” non abbiamo trovato riscontro.

Canone di locazione senza guardare al pagamento

Altro aspetto interessante che riguarda il credito d’imposta per le locazioni commerciali riguarda il mancato riferimento al pagamento del canone di locazione.

Infatti, la norma indica il “canone di locazione relativo al mese di marzo”. Non si fa alcun riferimento al fatto che tale canone debba essere stato pagato per l’ottenimento del credito d’imposta. Sostanzialmente, tale credito potrebbe essere attribuito indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato pagato o meno dal proprietario.

Caso di scuola in questo senso potrebbe essere quello di un’impresa rientrante tra i soggetti obbligati alla chiusura per l’emergenza Covid-19 a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. 11.03.2020. Impresa che, in conseguenza del fermo dell’attività, non è riuscita a pagare la mensilità di marzo al proprietario, a causa della situazione di temporanea carenza di liquidità.

Il nostro consiglio è, comunque, quello di prestare attenzione. Un credito d’imposta, solitamente, viene attribuito a seguito di un pagamento. Infatti, nella relazione tecnica al decreto si fa espresso riferimento all’attribuzione del credito a seguito del pagamento del canone di locazione.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta per le locazioni commerciali

Il comma 2 dell’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 detta le modalità di utilizzo del credito d’imposta in commento. In particolare, si prevede che il credito sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’ambito del modello F24.

Tale credito può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi.

La norma in commento non fa alcuna menzione al momento temporale di utilizzabilità del credito.

Quello che è possibile desumere, tuttavia, è che tale credito sia utilizzabile già a partire dalla prima scadenza utile successiva. Ad esempio, dal prossimo 16 aprile 2020. Questo, fermo restando che tale disposizione deve essere coordinata con le sospensioni dei versamenti previste dal decreto (vedi gli art. 61 e 62 D.L. 17 marzo 2020 n. 18).

Codice tributo per il pagamento con modello F24

Con la Risoluzione n. 13/E/2020 del 20 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative per l’utilizzo del credito nel modello F24. In particolare, è stato istituito il seguente codice tributo:

“6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”

L’elemento più interessante di tale provvedimento di prassi è proprio l’indicazione del fatto che “Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020”.

L’articolo 65 D.L. 18 /2020 non individua infatti una decorrenza per tale disposizione, quindi questa è la prima indicazione che è stata fornita al riguardo.

Va notato peraltro che il credito, in questo modo, sarebbe spendibile anche prima della fine del mese di marzo (quello in relazione al quale il bonus viene riconosciuto).

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