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Credito di imposta sulle locazioni: codici tributo

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Credito di imposta sulle locazioni: l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 ha fornito i codici tributo da utilizzare in caso di cessione del credito d’imposta. Anche il cessionario potrà utilizzare l’importo ceduto in compensazione tramite modello F24.

Nella Risoluzione n. 39/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24, del credito d’imposta per botteghe e negozi e del credito d’imposta per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Credito di imposta sulle locazioni

Il credito d’imposta per locazione degli immobili ed il credito d’imposta per botteghe e negozi, potrà essere utilizzato direttamente dal beneficiario ovvero ceduto a soggetti terzi.

Nelle Risoluzioni n. 13/E e 32/E del 2020 sono stati istituiti i codici tributo 6914 e 6920, per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione i crediti di imposta, tramite modello F24.

Credito di imposta sulle locazioni: codici tributo

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sui canoni di locazione di marzo, possono scegliere per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito ed intermediari finanziari.

Il cessionario dovrà accettare il credito ceduto tramite la Piattaforma cessione crediti.

Una serie di passaggi che consentiranno l’utilizzo del credito d’imposta nel modello F24, indicando i seguenti codici tributo:

  • 6930 denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • 6931 denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

Credito di imposta sulle locazioni: codici tributo

La risoluzione n. 39/E dell’Agenzia delle Entrate riepiloga le modalità di utilizzo del credito d’imposta, da parte del cessionario.

Nel caso in cui i cessionari utilizzino i crediti in compensazione:

  • Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • Se l’importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24.

Per utilizzare i crediti in compensazione, il cessionario deve procedere all’accettazione dei crediti, tramite la Piattaforma cessione crediti, disponibile nell’area dell’Agenzia delle entrate.

I codici tributo istituiti, per effettuare la compensazione da parte del cessionario sono:

  • 6930: Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario;
  • 6931: Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario.

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