Credito di imposta per investimenti in beni strumentali. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’Interpello n. 389 del 22 settembre 2020 ha chiarito l’ambito soggettivo dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, anche il Comune, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, può beneficiare del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, a condizione che, vengano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’Interpello, ha fornito chiarimenti sull’ambito soggettivo dell’agevolazione.
Un comune chiede se può rientrare tra i beneficiari in relazione agli investimenti in beni strumentali che effettuerà nel 2020 nell’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.
Si tratta di beni strumentali nuovi oggettivamente agevolabili dal nuovo credito
di imposta che il Comune intende acquistare in risposta alla necessità di innovarsi da
un punto di vista tecnologico e di garantire una maggiore sostenibilità ambientale.
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è disciplinato dall’art. 1, co. 185 e L. 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la legge di bilancio 2020.
Il co. 185 stabilisce che:
I beni strumentali devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Ambito soggettivo
Il co. 186 stabilisce chi può accedere al suddetto credito, ovvero:
Al contrario, sono esclusi:
La modalità di fruizione dell’agevolazione, sotto forma di credito di imposta, ne consente
l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 74, comma 1 del Tuir, non
è soggetto passivo ai fini IRES.
Pertanto, l’Agenzia, ritiene che, anche il Comune istante, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare del descritto meccanismo agevolativo a condizione che dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta.