Credito di imposta per investimenti in beni strumentali. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’Interpello n. 389 del 22 settembre 2020 ha chiarito l’ambito soggettivo dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, anche il Comune, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, può beneficiare del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, a condizione che, vengano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’Interpello, ha fornito chiarimenti sull’ambito soggettivo dell’agevolazione.

Un comune chiede se può rientrare tra i beneficiari in relazione agli investimenti in beni strumentali che effettuerà nel 2020 nell’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.

Si tratta di beni strumentali nuovi oggettivamente agevolabili dal nuovo credito
di imposta che il Comune intende acquistare in risposta alla necessità di innovarsi da
un punto di vista tecnologico e di garantire una maggiore sostenibilità ambientale.

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è disciplinato dall’art. 1, co. 185 e L. 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la legge di bilancio 2020.

Il co. 185 stabilisce che:

“alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito di imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”.

I beni strumentali devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Ambito soggettivo

Il co. 186 stabilisce chi può accedere al suddetto credito, ovvero:

“possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.”

Al contrario, sono esclusi:

“Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9,comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

La modalità di fruizione dell’agevolazione, sotto forma di credito di imposta, ne consente
l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 74, comma 1 del Tuir, non
è soggetto passivo ai fini IRES.

Pertanto, l’Agenzia, ritiene che, anche il Comune istante, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare del descritto meccanismo agevolativo a condizione che dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta.

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