Costituzione start up: possibile online?

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Il Consiglio di Stato interviene sulla costituzione delle start up online. Palazzo spada boccia il decreto del Mise. Vediamo quali sono le novità giurisprudenziali.

Il Consiglio di Stato è intervenuto sulle norme che regolano per la costituzione delle Start up innovative. Il decreto del Mise aveva, infatti, semplificato gli adempimenti burocratici per avviare un’attività imprenditoriale secondo lo schema in questione.

La ratio della normativa era proprio quello di favorire il ricorso a suddetta figura. Come è noto, le start up innovative si connotano per la facoltà di accedere a sussidi ed incentivi o prestiti agevolati.

Impiegate, in particolare, nel settore sviluppo, sono divenute anche veicolo nella politica nazionale. La semplificazione degli adempimenti, infatti, avrebbe dovuto indurre ad ampliare il mercato nel settore delle nuove tecnologie.

Vediamo cosa ha affermato la giurisprudenza sul punto.

Costituzione start up: possibile online?

La disciplina per la costituzione delle start up innovative

Le start-up innovative sono infatti imprese ad alto contenuto tecnologico che ricevono specifica tutela dal D.L. 179/2012, che ne ha individuato le linee generali e i requisito.

Tuttavia, contestualmente, sempre nel 2012, è uscita la legge 221/2012 come normativa di conversione del Decreto Legge sopra citato, che riporta il nome di Decreto Crescita 2.0.

Le start-up innovative sono delle società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che abbiano residenza in Italia o in un Paese europeo, ma comunque con una sede produttiva in Italia.

Come costituire una start up

Per la costituzione di una start up innovativa bisogna seguire pochi semplici passaggi. In primo luogo, il soggetto interessato deve essere in possesso di tutte le caratteristiche richieste per poter accedere a questa particolare forma societaria. Tra questi rientrano:

  • l’oggetto sociale deve essere finalizzato allo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • svolgere attività d’impresa da non più di 60 mesi;
  • l valore totale della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire, o aver distribuito, utili;
  • non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Laddove sussistano i predetti requisiti potrai procedere alla sua realizzazione secondo le norme contemplate per la società di capitali vera e propria.

A tale operazione segue la dichiarazione di inizio attività e la richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese tramite l’apposita domanda.

La sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.  

La disciplina del DM 2016

La disciplina della costituzione delle start up innovative è stata in parte modificata, con l’intento di disciplinarla e favorire l’apertura del mercato a chiunque fosse intenzionato a ricorrere a suddetto strumento societario.

In particolare tale intervento è stato posto in essere con il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 2016, recante “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative”.

In particolare all’art. 1 co 2, la norma introduce una deroga alla disciplina ordinaria di costituzione delle società di capitale di cui all’art. 2463 c.c.. In particolare si afferma:

l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell’art. 24 del C.A.D.“.

In tal modo, sembrerebbe che il d.m. abbia voluto eliminare la possibilità di redazione “per atto pubblico” dell’atto costitutivo, nonché delle successive modificazioni, di startup innovative. Rispetto a tale modalità, infatti, non era prevista alcuna forma di autentica da parte di un pubblico ufficiale.

Un’ulteriore questione affrontata dal D.M. era relativa ai poteri di verifica in fase di iscrizione presso il registro delle imprese. La disciplina ordinaria, mutuata da una direttiva comunitaria, sul punto presuppone che l’atto pubblico è lo strumento sostitutivo di un controllo legislativo, giurisdizionale o amministrativo sulla costituzione dell’impresa.

Il sistema previsto per le società di capitale, usualmente, consente di compensare l’assenza di un controllo più pregnante, nel momento dell’iscrizione, proprio alla luce dell’adozione della forma pubblicistica.

Cosa afferma il Consiglio di Stato sulla costituzione online?

Il Consiglio di stato, con la sentenza su impulso del Consiglio Nazionale del Notariato ricorrente, è intervenuto sulla disciplina del decreto del Mise e la costituzione delle start up innovative tramite procedura online.

In primo luogo, ha evidenziato la giurisprudenza amministrativa, deve rilevarsi che il potere esercitato dal Ministero attraverso il decreto impugnato non poteva avere alcuna portata innovativa dell’ordinamento.

Tale provvedimento, infatti, non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, così come previsti dalla norma primaria.

Ciò in quanto il decreto è stato introdotto sulla base di un D.L., il quale invero limitava l’area di operatività del successivo D.M..

Infatti, l’art. 4, comma 10-bis del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, il quale ha disposto di riorganizzare la materia, si limita a rimettere ad un decreto la predisposizione del modello uniforme. Ciò implicava, infatti, che poteva intervenire sulla sola modalità pratica di redazione dell’atto costituivo. Ciò, però, non escludeva che lo stesso dovesse esser redatto nella forma dell’atto pubblico.

Similmente, per quanto attiene ai maggiori poteri di verifica in fase di iscrizione al Registro delle imprese, anche questi non avevano effettiva base legislativa. Il D.M. attribuiva competenze ultronee rispetto a quanto previsto in via ordinaria.

Conclusione

In breve sintesi, la sentenza del Consiglio di Stato ha precluso la possibilità di ricorrere al sistema di costituzione online. La costituzione delle start up innovative deve avvenire secondo le regole ordinarie previste per le società di capitale.

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