Slitta al 1 settembre l’avvio dei corrispettivi per distributori di carburante che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio, sotto la soglia invio dei dati dal 1° gennaio 2021.

Corrispettivi telematici, prorogato al 1 settembre, per i distributori di carburante che hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio nel 2018, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, sotto la soglia la memorizzazione e la trasmissione dei dati a partire diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2021.

E’ stata l’Agenzia delle Entrate  a stabilirlo con il provvedimento n. 171426 del 22 aprile 2020, per tenere conto delle problematiche rappresentate dalle associazioni di categoria degli operatori di settore nel periodo di emergenza sanitaria nazionale Covid-19.

Corrispettivi per i distributori di carburante

Resta inalterato il termine di avvio dal 1° gennaio 2021, dell’obbligo per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.

Corrispettivi per i distributori di carburante

Con il provvedimento congiunto n. 171426 del 22 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane hanno modificato il provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio, in attuazione del D.Lgs. n. 127/2015,modificato dalla L. n. 205/2017.

Quest’ultimo ha introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, stabiliscano la tabella di marcia per l’inserimento graduale dell’obbligo, considerando “anche il grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti”.

A due giorni dal debutto dello scontrino elettronico, veniva fissato il calendario specifico per i distributori di benzina e gasolio:

  • Obbligo dal 1° gennaio 2020, per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri;
  • La proroga al 1° luglio 2020 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
  • Obbligo dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri soggetti.

Nuovo calendario

Secondo il nuovo calendario di avvio, per individuare la data di avvio dell’obbligo occorre considerare sempre considerare i litri di benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburante per motore, erogati dai distributori nel 2018, ma con nuove scadenze:

  • I gestori che nel periodo indicato hanno erogato oltre 1,5 milioni di litri l’obbligo parte dal 1° settembre 2020;
  • Coloro che non hanno superato la soglia, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2021, come già previsto in precedenza.

Corrispettivi per i distributori di carburante: invio di dati dal 1° settembre

Come si legge nelle motivazioni del documento diffuso dall’Agenzia delle Entrate è stato specificato che:

“Anche a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale “COVID19”, sono uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”.

Di seguito lo schema delle date.

Quantità erogata di benzina e gasolioPeriodo di riferimentoData di avvio dell’obbligo di corrispettivi telematiciData di avvio prevista in precedenza
Oltre 3 milioni di litri20181° gennaio 20201° gennaio 2020
Oltre 1,5 milioni di litri20181° settembre 20201° luglio 2020
Meno di 1,5 milioni di litri20181° gennaio 20211° gennaio 2021

Il nuovo intervento lascia, invece, inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che deve essere effettuata entro le scadenze che seguono:

  • Ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale;
  • Ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i contribuenti mensili.

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