Disciplina legata alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per: commercianti, albergatori e ristoratori. Modalità per adempiere all’obbligo ed alternative disponibili.

Con l’introduzione dell’obbligo (art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 127/15), di emissione dei c.d. “documenti commerciali” in sostituzione ai precedenti scontrini e ricevute, gli esercenti si sono necessariamente dovuti adeguare dotando le proprie attività commerciali dei c.d. registratori telematici. In particolare, sono soggetti alla memorizzazione ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi tutti i soggetti che hanno la possibilità rendicontare le vendite attraverso il registro dei corrispettivi. Mi riferisco principalmente a tutti i commercianti al minuto, i ristoratori e gli albergatori. Restano esclusi, invece, gli E-commerce.

In questo articolo voglio offrirti una guida pratica per gestire nel modo corretto la trasmissione telematica dei corrispettivi. Inoltre, andremo ad analizzare insieme una possibile alternativa alla trasmissione dei corrispettivi elettronici. Cominciamo!

Indice degli Argomenti

I corrispettivi telematici per i commercianti

L’art. 17 del D.L. n. 119/18 (conv. Legge n. 145/18) ha previsto, per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, l’obbligo di memorizzazione giornaliera e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si tratta, in pratica, di sue adempimenti diversi che seguono regole diverse. In particolare:

  • La memorizzazione giornaliera dei corrispettivi deve essere assolta quotidianamente;
  • La trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro i 12 giorni successivi. Questo obbligo riguarda anche i giorni di chiusura dell’esercizio ed i giorni in cui i corrispettivi sono stati pari a zero. In tale caso la comunicazione avviene il primo giorno lavorativo successivo.

Questa doppio obbligo riguarda anche il caso in cui venga emessa la fattura in sostituzione del documento commerciale. Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 47/E/2019 ha chiarito che la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n. 633/72 sostituisce i precedenti adempimenti di certificazione fiscale (ricevuta e scontrino fiscale). Rimane immutato l’obbligo di emissione della fattura qualora il cliente ne faccia richiesta al momento di effettuazione dell’operazione (e non successivamente).

Chi sono i soggetti obbligati ai corrispettivi elettronici?

La normativa di riferimento prende in considerazione i corrispettivi. Questo significa che sono interessati alla norma:

  • I commercianti al minuto;
  • Gli esercenti attività turistico ricettive di tipo alberghiero;
  • I ristoratori;
  • Etc..

Tutti questi soggetti devono applicare la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi indipendentemente dal regime fiscale applicato. Sostanzialmente devono applicare i corrispettivi elettronici i soggetti che adottano:

Sono interessati anche i soggetti in regime forfettario. Questi soggetti, anche se non sono tenuti agli obblighi della fatturazione elettronica devono adempiere ai corrispettivi telematici. Questo sempre in attesa dell’uscita di una causa di esclusione.

Come funzionano operativamente i corrispettivi elettronici?

Scontrini
Scontrini

I soggetti interessati dalla disposizione sono tutti quelli che ad oggi hanno la possibilità di emettere:

  • Scontrini, o
  • Ricevute fiscali,

per certificare i propri incassi. Al posto di tali documenti deve essere emesso il documento commerciale. Si tratta di un documento a natura “non fiscale” che viene emesso esclusivamente attraverso:

  • Un registratore telematico (RT), oppure
  • Una procedura apposita, messa a disposizione sul portale fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

I corrispettivi elettronici, quindi, permettono ai commercianti di sostituire, scontrino fiscale, ricevuta fiscale e registro corrispettivi. Questi documenti non sono più obbligatori a partire dal 2020.

L’emissione del documento commerciale

Il “documento commerciale” è il documento che viene emesso dal registratore telematico e che ha sostituito gli obblighi di emissione di scontrino e ricevuta fiscale. In alternativa al registratore telematico il documento commerciale può essere emesso utilizzando l’apposito servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sul portale fatture e corrispettivi. Il contenuto minimo obbligatorio del documento commerciale è il seguente (D.M. 7 dicembre 2016):

  • Data ed ora di emissione;
  • Numerazione progressiva;
  • Dati dell’emittente (ditta, denominazione, ragione sociale, nome e cognome per le ditte individuali);
  • Indirizzo dell’esercizio del soggetto emittente;
  • Numero di partita Iva dell’emittente;
  • Descrizione dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione;
  • Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Il documento commerciale deve essere rilasciato all’atto dell’ultimazione della prestazione di servizi o all’atto della consegna dei beni venduti. Inoltre, nel documento deve trovare indicazione espressa del:

  • Corrispettivo pagato in contanti;
  • Corrispettivo pagato con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito, carte prepagate);
  • Corrispettivo non pagato.

Il registratore telematico

L’adempimento legato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici può essere effettuato attraverso:

  • L’acquisto di un registratore telematico apposito;
  • L’adeguamento del registratore di cassa esistente.

La prima possibilità è quella di sostituire il registratore di cassa con un nuovo registratore telematico (RT). Si tratta di un registratore di cassa “evoluto“, in grado di:

  • Connettersi ad internet;
  • Produrre il documento commerciale da consegnare ai clienti;
  • Memorizzare in modo sicuro il corrispettivo;
  • Trasmettere telematicamente il tracciato XML all’Agenzia delle Entrate.

Al momento della chiusura giornaliera di cassa l’RT, in automatico, ovvero senza che il commerciante debba fare qualcosa, predispone e sigilla il file XML con i dati complessivi dei corrispettivi della giornata e lo invia alla Agenzia delle entrate. Sostanzialmente, è possibile utilizzare il registratore telematico senza la connessione a internet durante la giornata e connetterlo solo al momento della chiusura e invio.

Credito di imposta per acquisto del registratore telematico

Per i soggetti che acquistano un nuovo registratore telematico è previsto un credito di imposta scomputabile direttamente dal modello F24 pari al 50% del costo del registratore con un massimo di 250 euro. Ovviamente il costo del registratore telematico è deducibile dal reddito dell’impresa attraverso la procedura dell’ammortamento. In alternativa, se il registratore di cassa che si possiede è piuttosto recente, è possibile il suo adeguamento. In questo caso il credito di imposta è applicabile con un massimale di 50 euro.

Cosa fare in caso di guasto del registratore telematico?

Nelle specifiche tecniche approvate con provv. 28.10.2016 n. 182017 (come modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 99297) viene precisato che, oltre a segnalare il guasto all’Agenzia delle Entrate, l’esercente deve:

  1. Tempestivamente richiedere l’intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione del RT;
  2. Segnalare, anche tramite il tecnico abilitato, all’Agenzia delle entrate il malfunzionamento del RT mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate;
  3. Fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero nel caso in cui il punto vendita non sia dotato di altro RT in servizio, provvedere all’annotazione su apposito registro dei dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere.

Resta ferma altresì la necessità di inviare i dati in via telematica, eventualmente mediante i servizi web di “emergenza” messi a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi. Infatti, anche nell’ipotesi di guasto del RT, l’omesso invio dei dati comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.2.2020 n. 3).

Le procedure di emergenza sono accessibili all’interno dell’area “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Servizi per i Gestori ed Esercenti”. Esse “riguardano le seguenti situazioni:

  • Assenza di rete internet e/o problemi di connettività del dispositivo, in tale caso sarà possibile effettuare l’upload del file predisposto, sigillato ed estratto da RT;
  • Dispositivo fuori servizio, in tale caso sarà possibile imputare manualmente i dati dei corrispettivi che non è stato possibile memorizzare e trasmettere a causa del guasto dell’RT. Per trasmettere il dato è necessario che la matricola del dispositivo sia stata tempestivamente messa nello stato di “fuori servizio”;
  • Recupero di alcune situazioni di scarto della trasmissione dei corrispettivi giornalieri. Tali funzionalità di emergenza sono presenti con dei sottomenù dedicati nell’ambito delle procedure di emergenza”.

Le operazioni rientranti nel commercio elettronico indiretto sono assimilate alle vendite per corrispondenza (Ris. Agenzia delle Entrate 5.11.2009 n. 274). Tale assimilazione resta valida anche ai fini della nuova disciplina di cui all’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.6.2019 n. 198). Pertanto, esse sono escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Corrispettivi elettronici attraverso il servizio online dell’Agenzia delle Entrate

In alternativa alla possibilità di utilizzare il registratore telematico è possibile utilizzare la procedura online messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un apposito servizio messo a disposizione dal portale “Fatture e corrispettivi“. Per seguire questa procedura per la certificazione telematica dei corrispettivi è necessario:

  • Effettuare l’accesso all’area dedicata personale utilizzando:
    • Le credenziali Spid, oppure
    • I servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure
    • La Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • Procedere alla compilazione del documento commerciale. Si tratta, sostanzialmente, di compilare una sorta di ricevuta fiscale, verificare i propri dati anagrafici precompilati, digitare i dettagli dell’operazione (descrizione dei beni ceduti o prestazioni rese, distinta indicazione di imponibile e IVA per ciascun articolo ceduto/servizio reso, indicazione eventuale sconto, indicazione degli importi pagati in contanti, con strumenti elettronici o non ancora pagati);
  • Procedere alla generazione del documento commerciale (non fiscale) in formato PDF;
  • Fare scegliere al cliente la modalità del rilascio, cartaceo oppure invio a mezzo email o altra modalità come MMS, Whatsapp, etc;
  • Procedere alla memorizzazione e conseguente invio all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi elettronici di ogni operazione. Questa procedura necessita di una connessione di rete internet sempre attiva.

Utilizzo congiunto di registratore telematico e procedura web delle Entrate

L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia il registratore telematico che la procedura web. Ad esempio, si può installare il registratore telematico presso un punto vendita, ma può esserci anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.). Queste ultime operazioni possono essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web. Sarà il sistema dell’Agenzia delle entrate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dal registratore telematico e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Emissione della fattura elettronica come alternativa alla certificazione dei corrispettivi

L’adempimento legato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici ha un’alternativa. Infatti, per le piccole imprese che emettono poche ricevute fiscali e si sono già abituate alle fatture elettroniche magari disponendo di un software, può essere opportuno valutare di rilasciare fatture elettroniche per ciascuna operazione effettuata e a tutti i clienti. Da notare, infatti, che l’effetto sostitutivo dell’emissione della fattura rispetto al rilascio del documento commerciale è consentito anche su base volontaria, ovvero in mancanza della specifica richiesta del cliente (risposta a interpello n. 149/E/2019). Quindi, attraverso l’emissione della fattura è possibile evitare sia l’acquisto del registratore telematico che l’utilizzo della procedura web della Agenzia delle entrate. In pratica, l’emissione della fattura elettronica per ogni singola operazione permette di superare la certificazione telematica dei corrispettivi. Altrimenti, in alternativa, sono a disposizione anche soluzioni software proposte da operatori privati. Si tratta di programmi collegati all’Agenzia delle Entrate che sono in grado di emettere Fatture Elettroniche e trasmissione dei corrispettivi.

Per i soggetti esonerati dalla fattura elettronica può essere emessa fattura cartacea. Questo, ad esempio, riguarda i contribuenti che operano in regime forfettario. In questo caso il contribuente emette fattura cartacea in sostituzione di scontrino e ricevuta fiscale.

Termini di invio dei corrispettivi telematici

I corrispettivi elettronici devono essere memorizzati uno a uno e giorno per giorno. Questi devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate nel termine di 12 giorni. Nel caso in cui si opti per il registratore telematico sarà questi, in autonomia, a collegarsi dopo la chiusura giornaliera con i server dell’Agenzia delle Entrate. Il registratore, infatti, è in grado di trasmettere i file in totale autonomia. Per fare questo è comunque necessaria una connessione internet sempre attiva. Tuttavia, qualora vi siano dei problemi di connessione di rete sono previsti, comunque, 12 giorni di tempo per trasmettere i corrispettivi. Oppure, è possibile riconnettere il registratore con altre procedure previste.

Cosa fare nei periodi di chiusura dell’esercizio commerciale?

In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sul registratore telematico. Sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.

Lo scontrino di chiusura oltre la mezzanotte e corrispettivi IVA

Un aspetto che genera molta incertezza riguarda l’ipotesi della chiusura dei dati giornalieri trasmessa telematicamente oltre la mezzanotte. In particolare, ci si domanda quali siano le procedure che devono adottare i contribuenti in queste specifiche situazioni, dal momento che la trasmissione telematica (a differenza di quanto avveniva in passato) certifica con certezza la data di trasmissione e, pertanto, occorrerà prestare particolare attenzione all’eventuale disallineamento tra la predetta data e la data di imputazione temporale del corrispettivo ai fini della liquidazione periodica dell’Iva.

Si pensi, ad esempio, al caso di un ristorante che trasmetta la chiusura giornaliera del giorno 31 dicembre al 1° gennaio dell’anno successivo, casistica che si ripete con frequenza per tutti quei c.d. “locali notturni”, per i quali l’orario di operatività si protrae oltre la mezzanotte. Nel provvedimento dell’Agenzia Entrate del 20 dicembre 2019, n. 1432217, recante modifiche al provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, si chiarisce:

che i dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo dell’allegato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi”; e che in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione Iva – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.

La procedura consigliata: trasmissione del dato telematico dopo le ore 24

Pertanto, nel caso in cui sia possibile provvedere alla chiusura giornaliera e alla trasmissione telematica entro le ore 24 del giorno di apertura, è consigliabile procedere in questo senso. Diversamente dicasi e qualora ciò non sia per qualsiasi ragione possibile, si ritiene che si possano considerare ancora validi i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 12/E/2016, con conseguente possibilità di trasmettere il dato telematico dopo le ore 24 (e, quindi, il giorno successivo a quello di apertura), imputando però il corrispettivo al giorno di apertura. In attesa di eventuali chiarimenti sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà – eventualmente – segnalare la possibile “anomalia” utilizzando l’apposita funzione nell’area del sito Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

E-commerce: no all’invio dei corrispettivi giornalieri

I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica. Questo aspetto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n 198/19. Per gli E-commerce resta fermo l’obbligo di annotazione delle vendite nel registro corrispettivi, oppure l’emissione della fattura (obbligatoria se richiesta dal cliente).

Un contribuente ha chiesto alle Entrate di sapere se sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica anche i corrispettivi conseguiti dalle vendite on line. L’istante, che opera nel settore della grande distribuzione sia con vendite al minuto che on line, ritiene che i corrispettivi relativi all’E–commerce non debbano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia e dunque non rientrano nelle previsioni dell’articolo 2 del Dlgs n 127/2015.

Secondo l’Agenzia delle Entrate i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico sono esonerati dall’obbligo di invio telematico. Essi devono essere annotati nel registro delle operazioni effettuate (articolo 24 DPR n 633/1972) insieme a quello delle fatture eventualmente emesse (articolo 23 dello stesso DPR n 633/72).

Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non si ripercuotono sulla disciplina IVA in quanto commercio elettronico indiretto. L’operazione di vendita online, in quanto assimilata alle vendite per corrispondenza, è esonerata da ogni obbligo di certificazione, salvo il caso in cui il cliente richieda la fattura.

Da ultimo, come stabilito dal decreto del Mef n.115/2019, in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Pertanto, conclude l’Agenzia, sono esonerati dall’obbligo i corrispettivi giornalieri derivanti dall’E-commerce.

Gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

Ai sensi dell’art. 1 del DM 10.5.2019 (così come modificato dal DM 24.12.2019), sono escluse dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 5.2.2015, n. 127, in fase di prima applicazione:

  • Le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del DPR 21.12.96 n. 696 e dei DM 13.2.2015 e 27.10.2015;
  • Le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito – con qualunque mezzo sia esercitato – per le quali la certificazione fiscale è assolta dai biglietti di trasporto (compresi quelli emessi da biglietterie automatiche);
  • Le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
  • Le operazioni collegate e connesse a quelle elencate nei punti precedenti nonché le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 26.10.72 n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/725;
  • Le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Soluzione a casi pratici in merito alla trasmissione elettronica dei corrispettivi

Operazioni relative a lotterie e giochi

EsoneroSI

Le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel D.Lgs. n. 496/48 rientrano nell’ambito di esenzione da IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 6 del DPR n. 633/72. Esse non sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21 co. 6 lett. c) del DPR n. 633/72, né a quello di emissione di ricevuta o scontrino fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. h) del DPR n. 696/96. Tali operazioni sono quindi da ritenersi esonerate alla luce di quanto previsto dall’art. 1 del DM 10.5.2019, che fa esplicito riferimento all’art. 2 del DPR n. 696/96.

Servizi di riscossione della tassa di proprietà di auto e motoveicoli, nonché di bollette utenze, valori bollati e simili

EsoneroSI

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 co. 1 n. 9 del DPR n. 633/72, sono esenti da IVA le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai n. 1 – 7 del DPR n. 633/72 (tra cui le operazioni relative a depositi, conti correnti, pagamenti e giroconti, nonché quelle relative a versamenti di imposte). Tali operazioni non sono soggette all’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. n) del DPR n. 696/96, e sono, quindi, da ritenersi esonerate dagli obblighi di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

Attività di noleggio con conducente

EsoneroNO

L’attività di noleggio con conducente (NCC) sembrerebbe essere soggetta all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In base al DM 24.12.2019 (che modifica il DM 10.5.2019) gli esoneri sono previsti, infatti, per le operazioni di cui all’art. 2 del DPR n. 696/96, per quelle di cui al DM 13.2.2015 e al DM 27.10.2015. Tra di esse sono comprese:

  • Le “prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi” (art. 2 co. 1 lett. l) del DPR n. 696/96);
  • Le “prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap” (art. 2 co. 1 lett. p) del DPR n. 696/96).

Risulterebbero esonerati dall’adempimento i soli soggetti passivi che effettuano prestazioni di trasporto a mezzo di servizio taxi. Prestazioni che non potrebbero essere equiparabili a quelle di noleggio con conducente, in quanto sono sono diversamente disciplinate dalla legge (L. 21/92). Con riguardo agli NCC, l’esonero dovrebbe, quindi, riguardare le sole prestazioni di noleggio con conducente rese – senza finalità di lucro – nei confronti di portatori di handicap.

Incassi derivanti dalla gestione di una “pesa pubblica

EsoneroSI

L’art. 2 co. 1 lett. g) del DPR n. 696/96 dispone che non siano assoggettate all’obbligo di certificazione mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali “le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie”.

In virtù di tale esonero, tali operazioni non sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del DM 10.5.2019. Le apparecchiature in questione, ove presentino caratteristiche tecniche che conducano a qualificarle come vending machine (presenza di un sistema di pagamento, di un sistema elettronico in grado di memorizzare e processare i dati delle transazioni e di un erogatore di beni e servizi tutti collegati tra loro) devono considerarsi soggette all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi specificamente previsto per i distributori automatici ai sensi dell’art. 2 co. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. Infatti, gli esoneri previsti dal DM 10.5.2019 non incidono sull’applicazione della specifica disciplina prevista per le vending machine.

Prestazioni eseguite da laboratori di analisi mediche

EsoneroSI

La C.M. 23.7.93 n. 15 (§ 2.3.2), con riferimento all’obbligo di certificazione dei corrispettivi da parte dei “laboratori di analisi e delle strutture ambulatoriali in genere”, ha chiarito che “per quanto attiene alle prestazioni poste in essere nei locali nei quali vengono esercitate le predette attività, ove essi siano definibili «aperti al pubblico», sussisterebbe l’esonero dall’obbligo della fatturazione se non richiesta dal cliente e, vigerebbe l’obbligo di documentare i corrispettivi con il rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino fiscale”.

Circa le prestazioni sanitarie ambulatoriali rese dalle case di cura o le prestazioni rese dai laboratori di analisi, o radiologici, o di ricerche cliniche, si osserva che “la qualificazione dei luoghi dove le attività sopra descritte vengono esercitate non si presenta quale elemento determinante ai fini dell’obbligo della cosiddetta certificazione. Infatti, le prestazioni rese nell’esercizio delle arti e professioni sanitarie sono esenti dall’IVA e, analogamente, le prestazioni effettuate dai laboratori di accertamento diagnostico sono equiparate alle attività sopra cennate in quanto in immediato e diretto rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie.

Pertanto, per quanto concerne la possibilità di annotare i corrispettivi derivanti dalle prestazioni ambulatoriali rese da case di cura nel registro di cui all’art. 24, si chiarisce che, per le prestazioni di cui trattasi, sussiste l’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 indipendentemente dalla richiesta del cliente. Alla luce del citato chiarimento dell’Amministrazione finanziaria, le prestazioni suddette non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

Case di riposo per anziani che hanno optato per il regime di esonero ex art. 36-bis del DPR 633/72

EsoneroSI

L’opzione di cui all’art. 36-bis del DPR n. 633/72, consente di beneficiare dell’esonero dagli obblighi documentali per le operazioni di cui all’art. 10 del DPR n. 633/72 (fatta eccezione per quelle individuate ai n. 11, 18, 19 di tale articolo). Benché la norma faccia riferimento agli obblighi di “fatturazione e registrazione”, l’esonero deve considerarsi riferito anche all’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale (ris. 320230/85 Ministero delle Finanze).

Le prestazioni rese da una casa di riposo per anziani, essendo assimilate alle prestazioni alberghiere, sono esonerate dall’emissione della fattura e soggette a certificazione fiscale. L’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che, qualora la casa di riposo avesse deciso di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 36-bis del DPR n. 633/72 (trattandosi di prestazioni esenti ex art. 10 n. 21 del DPR n. 633/72), avrebbe potuto ritenersi anche esonerata dall’obbligo di emissione della ricevuta fiscale.

Riprendendo tale chiarimento, e considerando che, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta, nonché l’annotazione sul registro dei corrispettivi, si potrebbe sostenere che l’opzione di cui all’art. 36-bis consente di fruire anche dell’esonero dalla certificazione e trasmissione. Rimane fermo, però, l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, anche se il documento assume rilevanza soltanto per il richiedente.

Prestazioni delle scuole dell’infanzia

EsoneroSI

Le prestazioni educative dell’infanzia rientrano nell’ambito di esenzione previsto dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR n. 633/72. Come precisato nella C.M. 5.2.93 n. 14, non è configurabile, nel caso di specie, “l’ipotesi di effettuazione in locali aperti al pubblico” e, conseguentemente, “sussiste l’obbligo di emissione della fattura” ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/72.

Per le prestazioni in esame può essere chiesta la dispensa dall’obbligo di fatturazione in base a quanto disposto dall’art. 36-bis del DPR n. 633/72. Nel citato documento di prassi (C.M. 5.2.93 n. 14) si precisa inoltre che “anche in tal caso i soggetti che le pongono in essere (le prestazioni rese dalle istituzioni scolastiche) essendo obbligati in via normale all’emissione della fattura, non sono interessati alla disciplina di certificazione dei corrispettivi per mezzo di ricevuta fiscale”. Per le medesime motivazioni le prestazioni in esame non sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Vendite a distanza di beni

EsoneroSI

Le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza sono esonerate dall’obbligo di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. oo) del DPR n. 696/96. Esse sono altresì esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del DM 10.5.2019, così come modificato dal DM 24.12.2019.

Commercio elettronico indiretto

EsoneroSI

Soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia che cede beni a persone fisiche in occasione di fiere

EsoneroNO

Al contrario di quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, norma che esonera i soggetti non residenti o non stabiliti dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 non prevede alcuna esclusione dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con riferimento a tali soggetti, che sono, quindi, tenuti a tale adempimento qualora effettuino le operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72 (Circ. Assonime 24.6.2019 n. 14).

Cessioni e prestazioni poste in essere da enti non commerciali che si avvalgono della L. 398/91

EsoneroSI

L’art. 2 co. 1 lett. hh) del DPR n. 696/96 dispone l’esonero dall’emissione di ricevuta o scontrino fiscale per “le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66“. Tali operazioni sono dunque esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 lett. a) del D.M. 10.5.2019.

Soggetto che esercita attività di commercio all’ingrosso e un’attività di commercio al dettaglio “marginale

EsoneroSI

Non sono soggette all’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi le operazioni effettuate in via marginale rispetto ad altre operazioni soggette a fatturazione, considerandosi marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari dell’anno precedente (art. 1 co. 1 lett. c) secondo periodo del D.M. 10.5.2019). Per determinare se, nel 2020, l’esercente sia tenuto a trasmettere i dati dei corrispettivi per le operazioni al dettaglio effettuate, occorre fare riferimento all’ammontare di volume d’affari complessivamente realizzato nell’anno precedente (2019).

Vendita biglietti per l’accesso a spettacoli

EsoneroSI

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 10.12.2019 n. 506, i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, dal momento che i dati dei titoli di accesso agli spettacoli, in applicazione della specifica disciplina dettata dall’art. 74-quater del DPR n. 633/72 e dal DM 13.7.2000, sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, la quale provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.1.2020 n. 7 relativamente agli spettacoli sportivi).

L’esonero opera anche se il DM 10.5.2019 (modificato dal DM 24.12.2019), che individua le operazioni escluse dai nuovi obblighi in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti IVA, non comprende le attività di spettacolo e le attività ad esse connesse. Sono, invece, soggetti all’obbligo di invio telematico di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015 i corrispettivi relativi alle “attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale”, come, a titolo esemplificativo, i servizi di guardaroba, la vendita di cuscini e la vendita del programma dello spettacolo (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 12.6.2001 n. 88)

Biglietti di accesso a musei

EsoneroSI

Le prestazioni inerenti le visite ai musei rientrano nell’ambito del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 22 del DPR n. 633/72 e, conseguentemente non sono soggette all’obbligo di certificazione fiscale mediante ricevuta o scontrino fiscale, in virtù dell’esonero previsto dall’art. 2 co. 1 lett. n) del DPR n. 696/96. Tali operazioni sono, quindi, esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del DM 10.5.2019.

Soluzione a casi pratici di emissione del documento commerciale

Emissione della fattura immediata al posto del documento commerciale

Che cosa succede se al posto del documento commerciale viene emessa una fattura immediata? Come detto, infatti, il documento commerciale deve essere emesso al momento in cui viene conclusa l’operazione (art. 2, co. 5 D.Lgs. n. 127/15). Per quanto riguarda la fattura immediata, invece, l’art. 21, co. 4 del DPR n. 633/72 prevede che la fattura venga emessa entro i 12 giorno dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72. In questo caso il cliente, infatti, potrebbe trovarsi nella situazione di effettuare l’acquisto di un bene o servizio senza ricevere un documento dal fornitore. Tuttavia, il problema può essere superato rilasciando al cliente uno dei seguenti documenti:

  • Documento di trasporto (DDT) con conseguente emissione di fattura differita in luogo della fattura immediata;
  • Altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata

Corrispettivi elettronici: la trasmissione dei corrispettivi “a zero” in caso di chiusura dell’esercizio commerciale

Come riportato nelle specifiche tecniche (§ 2.7) approvate con provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 (modificato, in ultimo, dal provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 99297), nel caso di interruzione dell’attività dell’esercizio commerciale per:

  • Chiusura settimanale,
  • Chiusura domenicale,
  • Ferie,
  • Chiusura per eventi eccezionali,
  • Attività stagionale, o in qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione telematica dei dati non causata da malfunzionamento,

il Registratore telematico,

alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Nell’ipotesi di adozione della procedura di generazione del documento commerciale on line non risulta necessario trasmettere dati in caso di interruzione dell’attività. Questo, posto che la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi avvengono simultaneamente all’atto della generazione del documento.

Corrispettivi elettronici: adozione simultanea di RT e della procedura di generazione del documento commerciale “on line

Gli strumenti telematici che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono: 7

  • Il Registratore telematico (RT);
  • La procedura gratuita di generazione del documento commerciale on line, offerta dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora un soggetto eserciti attività sia presso il proprio locale aperto al pubblico, sia presso il domicilio dei clienti – ad esempio il titolare di un negozio di apparecchi idraulici, che effettua assistenza presso i clienti – sarà possibile dotarsi, a titolo meramente esemplificativo:

  • Di un RT presso la sede e di un RT (portatile o palmare) per ciascuno dei soggetti che si reca presso la clientela;
  • Di un RT presso la sede e di uno strumento per la generazione di un documento commerciale on line (pc, tablet, smartphone) da affidare ciascuno dei soggetti che si reca presso la clientela.

L’Agenzia delle Entrate provvederà poi a sommare i corrispettivi pervenuti dall’RT e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi (guida Agenzia delle Entrate 23.10.2019).

Il soggetto passivo che presta assistenza presso il domicilio del cliente potrà anche emettere nei confronti di quest’ultimo una fattura (generalmente elettronica mediante SdI), in luogo del documento commerciale.

Corrispettivi elettronici: negozio con RT – Contestuale partecipazione a una fiera

Nel caso in cui un commerciante svolga attività di commercio al dettaglio presso un punto vendita, nel quale si è dotato di un registratore telematico, e intenda partecipare a una fiera continuando, nella stessa giornata, ad esercitare l’attività presso il negozio, sarà tenuto ad adottare una delle seguenti soluzioni per certificare le operazioni effettuate presso la fiera:

  • Dotarsi di un secondo registratore telematico (mobile);
  • Utilizzare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate;
  • Emettere fattura per tutte le operazioni effettuate presso la fiera.

Corrispettivi non riscossi: la procedura di certificazione

Il momento di rilascio del documento commerciale coincide con il pagamento del corrispettivo o con la consegna del bene o con l’ultimazione della prestazione, “se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento” (circ. Agenzia delle Entrate 21.2.2020 n. 3).

Nell’ambito delle prestazioni di servizi potrebbe non esservi coincidenza, quindi, fra l’emissione del documento commerciale e il momento di effettuazione dell’operazione, così come definito dall’art. 6 del DPR n. 633/72. Tale norma stabilisce, infatti, che le prestazioni si debbano intendere generalmente effettuate “all’atto del pagamento del corrispettivo”.

Qualora l’operazione sia stata eseguita, anche in assenza di incasso, sarà obbligatorio il rilascio del documento. In tale circostanza occorrerà dare evidenza che il corrispettivo è stato, in tutto o in parte, non riscosso. Al fine di tener conto dell’eventuale disallineamento tra i dati comunicati telematicamente e quelli risultanti dalle liquidazioni periodiche, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il tracciato per l’invio dei dati e le relative regole tecniche, che ora sono disponibili nella versione 7.0 del 28.1.2020. Il nuovo tracciato è utilizzabile, in via facoltativa, dall’1.3.2020, e dovrà essere adottato, in via obbligatoria, dall’1.7.2020.

Vediamo, di seguito alcune casistiche particolari che si riscontrano nella pratica quotidiana.

Ticket restaurant

Gli importi dei ticket restaurant devono essere inclusi nell’ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da inviare all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. Questo, anche se gli stessi sono successivamente oggetto di fatturazione da parte dell’esercente nei confronti della società emittente i ticket. Tuttavia, poiché l’esigibilità dell’IVA e la rilevanza del ricavo ai fini delle imposte sui redditi si realizzano soltanto con il pagamento del controvalore del ticket da parte della società emittente, ovvero con l’emissione della fattura, se antecedente il pagamento, l’Agenzia terrà conto di tale principio in caso di disallineamenti tra i dati trasmessi e l’imposta determinata in sede di liquidazione periodica.

Procedura da seguire

In sostanza, laddove effettui prestazioni di servizi per le quali il pagamento avviene mediante ticket restaurant, il soggetto passivo IVA obbligato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, è tenuto a:

  • Emettere il documento commerciale all’atto dell’ultimazione della prestazione, anche se il corrispettivo non è stato riscosso;
  • Includere l’importo dei ticket nell’ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da inviare all’Agenzia delle Entrate, anche se lo stesso importo sarà successivamente documentato mediante fattura nei confronti della società che emette i ticket.

La duplice rilevazione documentale non comporterà, però, una duplicazione del debito IVA. Infatti, l’imposta relativa all’operazione in argomento dovrà essere computata soltanto nella liquidazione relativa al periodo in cui si è verificato il pagamento del controvalore del ticket o in cui è stata emessa, in via anticipata, la fattura. È soltanto in tale momento, infatti, che si realizza l’esigibilità dell’imposta ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72.

Servizi alberghieri e di ristorazione – Pagamento a fine mese da parte del cliente abituale

Qualora l’esercizio commerciale (ristorante o albergo) sia frequentato da clienti abituali che sono soliti pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, ogni singolo servizio (soggiorno o somministrazione di alimenti e bevande) va “tracciato” mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”.

Al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa (risposta a interpello 14.11.2019 n. 486). L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che le prestazioni di servizi rese, ma non effettuate ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (ossia non pagate), possono essere documentate, alternativamente:

  • Con documento commerciale recante la dicitura “corrispettivo non riscosso”, al quale seguirà un ulteriore documento commerciale al momento dell’incasso (id est al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 del DPR n. 633/72);
  • Con fattura “immediata” emessa, ai sensi dell’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR n. 633/72, entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle prestazioni (generalmente coincidente con il pagamento);
  • Oppure con fattura “differita”, ai sensi dell’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR n. 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni (generalmente coincidente con il pagamento).

Rilascio del documento commerciale

Nella circ. 21.2.2020 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente confermato quanto aveva precisato in passato con riferimento alla certificazione delle operazioni mediante scontrino fiscale (cfr. C.M. 10.6.83 n. 60), ossia che il momento di rilascio del documento coincide con il pagamento del corrispettivo o con la consegna del bene o con l’ultimazione della prestazione, “se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento”.

Obbligo del rilascio del documento commerciale

Il documento commerciale va rilasciato anche nel caso in cui il cliente non ne faccia richiesta. Come previsto dall’art. 22 del DPR n. 633/72 e come confermato, in ultimo, anche dall’Agenzia delle Entrate con circ. 21.2.2020 n. 3, il soggetto passivo può procedere all’emissione della fattura in alternativa al rilascio del documento commerciale.

Emissione fattura in luogo del documento commerciale

Fermo restando quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 21.2.2020 n. 3, dovrebbero ritenersi ancora valide le conclusioni contenute nella FAQ 21.12.2018 n. 45 e nella risposta a interpello 16.1.2019 n. 7, nelle quali, nel caso in cui il cessionario/committente richieda l’emissione della fattura all’operatore soggetto a memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate propone, alternativamente:

  • Il rilascio di una apposita quietanza (ex art. 1199 c.c.) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale;
  • Una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico;
  • Il rilascio del “documento commerciale”. Nell’ultimo caso, come rilevato dalla stessa Agenzia nella risposta 7/2019, all’interno della fattura elettronica si prevede la compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il RiferimentoTesto l’identificativo alfanumerico dello scontrino).

Attese le problematiche correlate al possibile disallineamento fra i dati comunicati all’Amministrazione finanziaria e la liquidazione periodica dell’IVA nell’ipotesi di rilascio di entrambi i documenti (fattura preceduta da documento commerciale), sarebbe preferibile la consegna al cliente di una copia cartacea della fattura che verrà trasmessa mediante Sistema di Interscambio.

Emissione della fattura da parte di soggetti in regime forfettario

Nel caso di operazioni al dettaglio effettuate da soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014, l’esercente può decidere di documentare l’operazione mediante fattura elettronica. L’emissione della fattura, sia in modalità ordinaria che in modalità semplificata, comporta il venir meno degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, purché sia emessa entro i termini previsti dall’art. 21 co. 4 del DPR n. 633/72.

Ventilazione dei corrispettivi e rilascio del documento commerciale

I soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 co. 3 del DPR n. 633/72 devono darne segnalazione mediante:

  • La compilazione di apposita stringa informatica in caso di utilizzo del registratore telematico;
  • L’indicazione del codice “VI” nel documento commerciale in caso di utilizzo della procedura web.

Il codice “VI” (“Ventilazione IVA”) è stato introdotto a seguito dell’aggiornamento del layout del documento commerciale avvenuto in data 20.12.2019 (circ. Agenzia delle Entrate 3/2020). In precedenza, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto, a favore dei soggetti che utilizzano il metodo della ventilazione, la possibilità di emettere il documento commerciale senza l’indicazione dell’aliquota IVA, con indicazione della dicitura “AL – Altro non IVA” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2019 n. 420).

Imposta di bollo

Il documento commerciale, al pari di quanto previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, è esente da imposta di bollo (circ. Agenzia delle Entrate 3/2020).

Le sanzioni per i corrispettivi telematici

La sanzione amministrativa è del 90% (con un minimo di 500 euro per ogni violazione, ossia per ciascun corrispettivo “irregolare”), così come prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 in caso di mancata memorizzazione o trasmissione.

E se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, com’è avvenuto in tutti i casi in cui il contribuente ha solo “dimenticato” di eseguire la trasmissione telematica, allora deve tenersi conto della sanzione di 100 euro per ogni trasmissione (giornaliera), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

209 COMMENTI

  1. buongiorno,
    io ho a che fare con dei clienti che fanno mercati e non hanno quindi connessione ad internet. Spesso sono stranieri e non capirebbero la procedura. Sono già tutti in delega in agenzia delle entrate, posso trasmettere io per loro i corrispettivi? Cosa mi consiglia di dire al cliente? Grazie.
    cordiali saluti

  2. Salve Luca, può trasmettere lei i corrispettivi per loro conto, tramite apposita delega ad operare sul portale fatture e corrispettivi. Al cliente spiegherei il nuovo adempimento e offrirei il suo servizio.

  3. Buongiorno,
    le ricevute di invio alla agenzia delle entrate del registratore telematico devono essere conservate? e anche il documento gestionale di chiusura deve essere conservato?
    cordiali saluti
    sandra mottola

  4. Buongiorno, ad un ristoratore il suo RT ha inviato all’agenzia delle entrate il corrispettivo dell’ultimo giorno del mese (31 agosto) alle ore 00:20, quindi in data 01 settembre. Come deve contabilizzare il suddetto incasso?

  5. Mi occorrerebbero maggiori info riguardo al credito fiscale per l’acquisto de RT.
    Ci sarà uno specifico codice tributo?
    Bisogna pagare con bonifico?
    Ecc….

  6. L’Art. 2 comma 6 quinquies del D.Lgs. 127/2015 prevede l’attribuzione di un contributo sotto forma di credito di imposta collegata alla spesa sostenuta per l’acquisto dei nuovi registratori fiscali Telematici o per l’adeguamento dei misuratori fiscali già in disponibilità.
    Il provvedimento N. 49842 del 28 febbraio 2019 indica le disposizioni attuative per la fruizione del credito di imposta.
    Il credito di imposta è unicamente fruibile mediante la compensazione orizzontale di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997. Il credito dovrà essere esposto nella sezione erario del modello F24 con il codice tributo 6899 e indicazione dell’anno in cui la spesa è sostenuta. L’f24 di utilizzo del credito dovrà essere inviato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
    Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
    Il credito di imposta per l’acquisto e adeguamento dei nuovi Registratori Telematici opera con riferimento alle relative spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Il credito di imposta è determinato nella somma pari al 50% della spesa sostenuta con osservazione di due limiti:
    – Valore massimo del credito di imposta Euro 250,00 nel caso di acquisto;
    – Valore massimo del credito di imposta euro 50,00 nel caso di adeguamento.
    I limiti di cui sopra sono collegati all’acquisto/adeguamento di ciascun misuratore fiscale.

  7. Buonasera. Sono un antiquario con licenza ambulante che esercita nei fine settimana presso Fiere e Mercati del settore e durante l’inverno chiudo per un 7 o 8 settimane. Come farò a mandare comunque la chiusura giornaliera?
    Mi era stata prospettata la Fattura Semplificata, ma ha un limite di 400€, e per me a volte è troppo ristretto.
    Grazie per l’attenzione e cordiali saluti

  8. Grazie Federico per l’esaustivo post. Ho una domanda:
    io aprirò nel 2020 una agenzia d’intermediazione tra privati. (mercato dell’usato), dovrò avere il registratore di cassa ed emettere lo scontrino elettronico ad ogni acquisto+ eventuale concorso a premi?

    o basta come adesso rilasciare uno scontino non fiscale all’acquirente e fare fattura elettronica al privato che mi ha dato il bene da vendere?… sono confusa, grazie mille per una eventuale delucidazione.

  9. Salve Manuela, è un po’ difficile entrare nel dettaglio senza conoscere bene l’attività. Quello che le posso dire è che se la sua attività rientra nel commercio al minuto le alternative sono l’acquisto del registratore di cassa telematico, oppure rimanere sempre connessi ed emettere il documento di vendita dal sito delle Entrate e poi inviare i corrispettivi telematici giornalmente.

  10. Buongiorno, nel caso in cui si disponga già di un registratore telematico, è possibile usare anche contemporaneamente la procedura online dell’agenzia delle entrate o, nel periodo di moratoria, le ricevute fiscali? Ci si deve dotare obbligatoriamente di due registratori telematici? Questa necessità emerge ad esempio quando, in via occasionale, si è presenti in due mercati contemporaneamente.
    Grazie e saluti.

  11. Buongiorno Federico,
    gradirei un consiglio per l’attività di affittacamere professionale (società srl). Considerando che gli incassi vengono da portali tipo airbnb e booking. Cosa è meglio, fattura elettr oppure corrispettivi?
    I miei dubbi riguardano la data dell’eventuale incasso del corrispettivo (giorno di prenotazione oppure giorno d’incasso?) Inoltre avendo una persona che fa check-in/out e non essendo presente sul posto come mi devo regolare?
    Grazie e saluti

  12. Salve Giulio, le scelte da fare derivano dalla struttura del proprio business e per fornire risposte di questo tipo sono necessarie ulteriori informazioni. Se vuole mi scriva in privato per ricevere una consulenza sull’argomento.

  13. Salve sono una proprietaria di uno stabilimento balneare con reg di cassa per bar e ric. fiscali per affitto tende ombrelloni ecc
    Come devo comportarmi con la certificazione degli incassi da affitto tende ecc per la comunicazione degli incassi?
    Per quanto riguarda la non l’attivita durante i mesi invernali devo inviare certificazioni?
    Grazie mille

  14. Salve Cristina, le opzioni sono sempre due, registratore telematico o procedura online messa a disposizione dall’agenzia delle entrate. Nei periodi ove non ci sono incassi non ci sono importi da comunicare.

  15. In chiarimento alla mia di questa mattina , volevo sapere se il funzionamento del documento contabile on line funziona come la fattura elettronica nel senso che ovvia al invio dei corrispettivi giornalieri avendo fatto il tutto sul sito dell’agenzia

  16. Buonasera. avrei bisogno di un chiarimento: i corrispettivi esenti art.10 comma 6 (aggio lotto, lotterie giochi a totalizzatore) sono soggetti alla trasmissione telematica? La ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

  17. Salve Federico, chiedo una conferma.ad un.dubbio…per attività di agriturismo che opera solo nel weekend i dati dei corrispettivi vanno comunicati solo nel finesettimana qualora ci sia incasso ?! Saprebbe inoltre darmi un idea di costi per acquisto/messainopera/manutenzione annua di un nuovo registratore di cassa di fascia media grazie mille Fiorenza

  18. Salve Fiorenza, l’invio dei corrispettivi si effettua per ogni giornata di apertura del registratore. Consideri comunque che per l’acquisto del registratore telematico è previsto un credito di imposta.

  19. Buongiorno Federico, sarebbe quindi possibile eliminare il vecchio registratore di cassa ed utilizzare a vita solo il servizio online dell’agenzia delle entrate per l’emissione degli scontrini. Magari con un tablet e una stampate per lo scontrino di cortesia? Grazie e buon lavoro

  20. Buongiorno Federico,
    avendo un regstratore di appena 2 anni, lunedì lo porterò in assistenza per modificarlo in RT.
    Per l’invio telematico dei corrispettivi dovrò necessariamente aspettare il 1 gennaio? Oppure già dalla prossima settimana posso inviarli?
    Grazie

  21. Buongiorno , sto aprendo un negozio di abbigliamento in questi giorni. Posso evitare di comprare la cassa (rt ma anche non rt) e usare solo la procedura online fatture e corrispettivi? Grazie

  22. Certamente Paola, è possibile ma è un consigliabile un registratore di cassa, perché con la procedura telematica ci sono problemi nei momenti in cui non c’è connessione internet.

  23. Buongiorno sig. Federico, mi chiamo Cristina e volevo chiedere un chiarimento sul Registratore telematico. Io ho dato a giugno 2018 in affitto d’azienda con contratto notarile un Bar. Ora il gestore mi chiede di pagargli l’apparecchio nuovo. Chiedo come mi devo comportare? Precisamente ho l’obbligo di acquistarlo io come proprietaria, visto che tutti i dati ed i corrispettivi incassi giornalieri sono intestati l’affituario?
    c’è una legge che mi obbliga ad acquistarlo. Non sono io che ne usufruisco e non incasso. Grazie in anticipo se vorrà rispondere al mio quesito. Cristina

  24. Salve Cristina, l’obbligo del registratore telematico è sul soggetto che certifica i corrispettivi ovvero l’affittuario. Nel caso sta alla vostra contrattazione tra le parti trovare un accordo, ma non ci sono obblighi su di lei.

  25. Buongiorno, io faccio un’attività “artigianale” e lavoro solo su appuntamento. Questo vuol dire che il mio studio non ha veri orari e giorni di apertura o chiusura. Come mi devo comportare per quanto riguarda la trasmissione dei dati quando per alcuni giorni non ho appuntamenti? Per quanto riguarda Il regime forfettario potrebbero esserci delle variazioni a breve oppure mi consiglia di comprare il registratore di cassa?

  26. Buongiorno,
    io ho una lavanderia self service con cassa che gestisce le varie macchine, sono in regime forfettario e vorrei capire come muovermi; da come ho letto avevo intuito di poter registrare i miei corrispettivi dal sito dell’Agenzia delle Entrate nell’apposita area entrando con il codice Spid, con una scadenza entro i 60 gg, io comunque lo farei tutte le settimane registrando la settimana appena passata.
    Parlando però con la commercialista mi dice che anche cosi non sarei in regola e dovrei acquistare un app apposta o direttamente una nuova cassa che gestisce autonomamente il tutto. Sto arrivando! aiutarmi a capire come fare?
    La ringrazio.
    Alessandra

  27. Salve Federico, ho un quesito da proporle: ho 2 punti vendita con la stessa partita Iva, ora a fine gennaio devo chiuderne 1. Posso inviare i corrispettivi elettronici di un punto vendita tramite l’agenzia delle entrate senza aggiornare il registratore e l’altro punto vendita che rimarrà aperto con il registratore telematico? Inoltre i corrispettivi elettronici possono essere inviati tutti a fine serata tramite l applicazione, o per ogni singola operazione? Grazie

  28. Salve Emilio, è possibile utilizzare entrambe le procedure (registratore telematico e portale online) anche insieme relativamente a corrispettivi di diversi punti vendita. La trasmissione dei corrispettivi con il registratore avviene a fine giornata. Altrimenti con il portale la trasmissione è singola.

  29. Salve Alessandra, per registrare tutto con il portale dell’Agenzia delle Entrate deve essere sempre in lavanderia ed inviare ogni corrispettivo al momento del pagamento. La soluzione migliore è integrare la sua cassa con un software apposito che gestisca il tutto autonomamente. Condivido il consiglio della sua commercialista.

  30. Buongiorno sig. Federico, entro quando dovranno provvedere alla prima attivazione del registratore di cassa le attività stagionali (Esempio Stabilimenti balneari)? Dovranno attivare il registratore al 01.01.2020 anche se sono chiusi ? Oppure alla loro effettiva apertura?
    Grazie

  31. Buongiorno sig. Federico, sono il titolare di una tabaccheria ed attualmente utilizzo un registratore di cassa con impostate ben quattro aliquote iva differenti, compresa quella a 0 per articoli non soggetti ad iva tipo sigarette, lotterie, lotto e trasporti, per i quali percepisco un agio regolarmente dichiarato attraverso fatturazione elettronica. La mia domanda è la seguente: posso continuare ad includere i suddetti articoli nello scontrino senza incorrere in un doppio conteggio da parte dell’AE? Sarebbe estremamente scomodo dover rilasciare lo scontino per gli articoli soggetti ad iva e poi calcolare il totale speso con una calcolatrice.
    .Ho cercato di risolvere il mio quesito chiamando l’agenzia delle entrate locale ma anche loro oltre al commercialista e l’azienda che mi venderà il nuovo registratore telematico.

  32. Johnny
    Buonasera sig Federico ho due punti vendita nei mercati con unica partita Iva e con due misuratori fiscali, sono riuscito ad avere un RT ma l’altro ancora no come devo comportarmi per MF? Grazie per l’attenzione

  33. Buonasera avrei una domanda: si possono avere 2 registratori telematici con la stessa partita iva e la stessa sede? All agenzia delle entrate arriverebbero 2 flussi di corrispettivi giornalieri ? È fattibile o meglio avere 1 solo registrstore? Abbiamo tipologie di articoli e vorrei fare distinzine.grazie x la risposta

  34. Salve, posso rilasciare a tutti una fattura elettronica ovviando così le spese del nuovo RT? e se la risposta fosse affermativa come comunicherei i corrispettivi telematici all’AE ?

  35. Gentile Dott. Migliorini, ho un’attività di Pulisecco, ho ordinato il RT, ma lo consegneranno solo dopo la metà di Gennaio. Vorrei adempiere alla normativa usufruendo del portale di fatturazione elettronica. Devo fare la fattura intestata al cliente (privato) contestualmente alla cessione del bene? Come codice SDI devo utilizzare 0000000?
    Una volta ricevuto il RT posso cambiare il metodo di invio? La ringrazio anticipatamente.

  36. buongiorno, attualmente trasmetto i corrispettivi utilizzando il programma dell’agenzia delle entrate: Dbbiamo a breve sostituire il sistema informatico, purtroppo in nuovo registratore di cassa che ci avrebbe permesso di inviarli direttamente non era compatibile con il nostro sistema x cui lo abbiamo reso in attesa di sostituituire il sistema informatico.
    Se a Gennaio non lo abbiamo ancora sostituito, posso continuare a inviare i corrispettivi col programmino dell’agenzia delle entrate?

  37. La soluzione migliore è quella di utilizzare in questo periodo la fatturazione elettronica verso privati inserendo il codice “0000000”. La fattura, nel caso, deve essere “immediata”.

  38. Buongiorno, sono detentore di una lavanderia self service con cassa centralizzata. Sono obbligato a
    trasmettere I corrispettivi telematici via web all’ A.E. dal 1/1/2020

  39. Buongiorno sig. Federico
    le scrivo per una situazione che non risulta in nessuna delle spiegazioni relative alla comunicazione dei corrispettivi in via telematica.
    Il mio quesito è se per motivi personali il periodo invernale cioè dal 1 di gennaio fino alla fine di marzo io interrompo la mia attività
    come devo comportarmi?
    Io inizierò a riprendere la mia attività di ambulante dal mese di Aprile, rimarrò inattiva per tre mesi.
    Ho l’obbligo di comunicare chiusure giornaliere a 0 pur non essendo presente
    trovandomi per esempio all’estero?
    Non posso fare iniziare la mia attività dal mese di Aprile con la quale lavorando effettivamente tre giorni in settimana potrò avere delle chiusure reali?
    Il commercialista non mi ha saputo dare un informazione chiara ma mi ha proposto di incaricarli di fare chiusure a 0 dal mese di gennaio con relativo compenso.
    Non mi sembra una cosa fattibile perché oltre ad avere un costo in più per l’acquisto della nuova cassa mi ritrovo un importo in più per una cosa non reale.
    La prego di farmi chiarezza
    La ringrazio anticipatamente e la prego di aiutarmi a capire.

  40. Buonasera, la mia situazione non risulta in nessuno dei commenti che ho letto.
    In breve: gestisco tramite una società di persone un piccolo albergo (4 camere), per la precisione si tratta di “affittacamere”. Il 98% dei pagamenti vengono effettuati on line sul nostro sito web o sui vari canali di prenotazione (Booking.com, Expedia/Hotels.com, Airbnb). Di questi facciamo ricevuta o direttamente al cliente (nella maggior parte dei casi) o al canale di prenotazione quando pagamento viene fatto a loro e noi facciamo incasso tramite carta virtuale. Su richiesta del cliente facciamo fattura elettronica (50 fatture all’anno su 650 ricevute circa). La domanda è: siccome riceviamo pagamenti a qualsiasi ora del giorno e della notte non ci è possibile avere il registratore telematico perchè non è possibile fare una chiusura giornaliera, ma comunque anche con il documento on line dell’agenzia delle entrate se ricevo un pagamento alle 23.50 si presume che a quell’ora sto dormendo e quindi lo devo per forza registrare il giorno dopo. Insomma è davvero complicato. Quale soluzione potrei adottare? Senza contare che in quest’ultimo caso (documento on line sul sito dell’agenzia delle entrate), devo inserire il codice fiscale del cliente, dato che non mi viene lasciato al momento della prenotazione magarì poi riferita a un petrnottamento che dovra avvenire tra un paio di mesi o piu’,, e tral’altro per clienti stranieri comer faccio???
    Attendo risposta. Grazie

  41. Salve,
    Io ho una lavanderia self service, attualmente uso il servizio di fatture e corrispettivi e registro ogni giorno l’incasso nell’apposito modulo.
    Sono in regola?

  42. Salve Lerila, le soluzioni sono le stesse per tutti: registratore telematico, procedura web oppure utilizzo della fattura per tutti gli incassi. A mio avviso nel suo caso può essere consigliabile l’emissione della fattura visto che l’ospite, comunque, deve lasciare i suoi dati e per l’emissione della fattura elettronica ci sono 12 giorni di tempo.

  43. Buonasera sig. Federico
    mi chiamo Lorenzo e sono ambulante.
    Ho ordinato il misuratore fiscale e lo ritirerò a fine marzo.
    Nel periodo invernale da gennaio fino a fine marzo mi fermo per questioni di salute vivo al nord e fa freddo.
    Per questo periodo di fermo come devo fare
    in quanto non sospendo la mia attività.
    Essendo facoltativa la presenza nei mercati nel periodo invernale non esco con il banco, con la cassa non emetto nessun scontrino fiscale,
    nessuna chiusura giornaliera.
    A chi è come devo comunicare questo periodo di fermo?
    Ritirando il nuovo misuratore fiscale a fine marzo inizierò a uscire con il banco in aprile.
    Ho qualche obbligo dal 1 gennaio 2020?
    La ringrazio per una sua risposta che mi faccia chiarezza
    Lorenzo

  44. Buonasera Federico,
    ora come ora io faccio fattura elettronica accompagnato da scontrino. Come dovrò comportarmi dal 1° gennaio con gli scontrini elettronici?

  45. Buongiorno, vorrei sottoporle la seguente domanda:
    visto che
    a) la norma di riferimento (dell’obbligo dell’invio dei corrispettivi telematici) richiede che il documento commerciale riporti la descrizione dei beni ceduti e dei servizi offerti;
    b) molti registratori di cassa (quelli più semplici) danno la possibilità di programmare solo pochi tasti a cui è possibile associare una descrizione di cosa viene ceduto (tasti che sul vecchio scontrino fiscale riportavano semplicemente «reparto 1», «reparto 2» e così via – con riferimento alle aliquote Iva)
    si chiede se è possibile continuare a procedere con tali descrizioni generiche (o comunque descrizioni per macro categorie di prodotti ) o se invece occorre dettagliare in modo specifico quanto venduto?

  46. Buonasera vorrei sapere al momento che un cliente richiede la fattura il commerciante ha l’obbligo di rilasciare lo scontrino e successivamente di emettere la fattura elettronica quindi all’agenzia entrate arriveranno doppi ricavi da scontrino e da fattura emessa . Come ci dobbiamo organizzare . Grazie

  47. Buonasera Federico, ho un centro estetico e ho deciso di adottare il programma messo a disposizione dall’agenzia delle entrate. Lavoro esclusivamente su appuntamento quindi mi capita di raggruppare i clienti e ci sono giornate in cui capita di non andare proprio in negozio. In questo caso, come mi devo comportare? Accedo da casa? Esiste un modo per inviare i corrispettivi telematici pari a 0 euro?

  48. Buonasera,

    nella sezione Corrispettivi elettronici attraverso il servizio online dell’Agenzia delle Entrate,
    cosa significa “Fare scegliere al cliente la modalità del rilascio, cartaceo oppure invio a mezzo email o altra modalità come MMS, Whatsapp, etc;”.

    Non è una procedura per comunicare i corrispettivi ?

    Grazie.

    Cordiali Saluti

  49. Buonasera Dott. Migliorini. Sono un gestore di un distributore iP costituito in società s.r.l che lavora solo self. Gradirei sapere come dovrò comportarmi materialmente dal primo gennaio 2020 per comunicare i corrispettivi, e se quest’ultimi debbono essere comunicati con cadenza quotidiana oppure è possibile farlo mensilmente.
    Preferirei evitare spese quali registratore di cassa e o programmi software.

  50. Salve Lorenzo, secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 909 della Legge 205/2017, e come precisato dal Provvedimento protocollo 106701 del 28 maggio 2018, sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi gli impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, ovvero quelli in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di tele-rilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Le stazioni ad elevata automazione devono memorizzare giornalmente i corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e la trasmissione del flusso telematico avviene a cadenza mensile, l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

  51. Grazie delle utili informazioni
    Attiveremo un registratore telematico per il negozio ma, tre o quattro volte all’anno, partecipiamo a fiere.
    Fino ad oggi utizzavamo un registratore a noleggio che veniva fiscalizzato di volta in volta.
    Ora come possiamo fare?
    Per questo tipo di attività è possibile provvedere alla registrazione sul sito della Agenzia delle Entrate solo di questo tipo di corrispettivi, visto che si tratta di un altro luogo di esercizio?

  52. Salve, per quanto riguarda meccanico d’auto cosa ci consiglia di fare? Ancora non siamo riusciti ad adeguarci…

  53. Salve, vorrei sapere se nel periodo transitorio, ovvero fino al 30/06/2020, si può utilizzare il vecchio registratore comunicando i corrispettivi mensilmente solo a condizione di avere già ordinato presso un rivenditore il nuovo registratore oppure il nuovo registratore si può ordinare anche in seguito, magari a giugno 2020? Grazie

  54. Da gennaio se non ha il registratore telematico deve obbligatoriamente utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Altrimenti si devono emettere fatture elettroniche.

  55. La soluzione in attesa del registratore telematico é data da: – fatturazione elettronica di tutte le operazioni – utilizzare la procedura web giornalmente. Naturalmente cercherei di sfruttare il più possibile la fatturazione elettronica .

  56. Buonasera, sono in contabilità forfettaria artigianato artistico ed ho una media di due tre ricevuta fiscali al giorrno.
    Mi consiglia fattura elettronica (che ancora non faccio) apoggiandomi a qualche agenzia , oppure usare il sito dell’agenzia delle entrate ?

  57. Per due o tre ricevute al giorno può sfruttare il portale web delle Entrate, ma anche con Fattura Elettronica risolve velocemente. Farei la scelta in base alla procedura che per lei è più veloce. Faccia delle prove.

  58. Sono un commerciante al minuto (macelleria) per l’invio web dei corrispettivi giornalieri, se non ho capito male, devo compilare un documento che evidenzi la descrizione, l’importo, e l’aliquota iva
    per ciascuna operazione effettuata nella giornata oppure è sufficiente indicare solo l’importo complessivo giornaliero?

  59. L’invio dei corrispettivi tramite procedura web richiede l’inserimento dei dati direttamente online oppure tramite software che consente di creare un file da caricare sul portale web.

  60. Buona sera Federico,
    sono un commerciate al dettaglio. Nella fase transitoria, e in attesa di acquistare un registratore di cassa telematico, utilizzerò la procedura web messa a disposizione sul sito di AdE. Il mio dubbio riguarda il caricamento dei corrispettivi. Devo creare e trasmettere ogni singolo corrispettivo della giornata, oppure posso trasmettere l’importo derivante dalla chiusura cassa giornaliera?
    Grazie

  61. dal 1 gennaio 2020 posso utilizzzare i blocchi delle ricevute fiscali gia acaquistate in mio possesso come documento da lasciare come ricevuta al cliente.

  62. Egregio Dr. Migliorini,
    la piattaforma web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è transitoria per i primi sei mesi di moratoria oppure può essere una soluzione definitiva, ovvero non acquistare il registratore telematico? Grazie in anticipo e cordiali saluti.
    Silvio

  63. Buonasera sono una ristoratrice, il 31 dicembre è capodanno e io ovviamente sarò aperta come mi devo comportare?Tutti i clienti ovviamente mi pagheranno dopo la mezzanotte..quindi
    FACCIO RICEVUTE FISCALI
    OPPURE FACCIO SCONTRINI DOPO LA MEZZANOTTE MA LA CHIUSURA AL MATTINO DELL’UNO VISTO CHE MI HANNO DETTO CHE LE CHIUSURE DOPO LE 11 DI SERA NON SI POSSONO FARE?
    ALTRA COSA SE IO FACCIO LA CHIUSURA AL’UNO MA IO UTILIZZO IL REGISTRATORE 1 CHE SONO APERTA A PRANZO DEVO RIFARE LA CHIUSURA NEL POMERIGGIO E HO DOPPIA CHIUSURA IN UN GIORNO, VA BENE HO RISCHIO SANZIONE???
    QUALCUNO CI HA PENSATO??

  64. Buonasera, gentilmente vorrei sapere se la proroga fino al 30 giugno vale anche per chi non ha ancora ordinato il nuovo RT o se in questo caso si incorre in sanzioni. Grazie.

  65. Gentile Sig.Federico lavoro al mercato ed ogni sera debbo connettermi da casa.Volevo sapere se è possibile, avendo
    eseguito le chiusure giornaliere, poterle inviare una o due volte settimana invece che quotidianamente . GRAZIE

  66. Buongiorno e Buon Anno Dottor Migliorini
    Ho aperto a luglio P. I. con regime forfettario al 5% come ambulante itinerante esercitando solo la domenica e in gennaio saró ferma. Io sono dipendente in una ditta dal lunedì al sabato ed è per questo che sono esente Iva con regime del 5%.La mia commercialista mi ha messo obbligo di registratore di cassa che ho provveduto a prenotare, mi hanno detto che ci vorrà un mesetto. Lei oltre a dirmi che è obbligatorio non mi ha detto niente sul portale delle agenzie delle entrate in attesa del registratore, l’ho saputo da sola leggendo i web e inoltre tanti miei colleghi ambulanti mi hanno detto che dovevo aspettare perché svolgendolo 1 volta a settimana si può evitare un costo di 500 euro e fare i corrispettivi. Sentendo queste cose son tornata a chiedere alla commercialista e lei mi ha risposto è obbligatorio anche nel mio caso punto e basta. Ora in questo mese che sono ferma devo mandare corrispettivo a zero ogni giorno giusto? Questo registratore mi spetta davvero oppure no? In tal caso si può disdire? Anche se lo devo ammettere che da quello che ho letto è più pratico rilasciare uno scontrino che accedere con uno smartphone o tablet e fare ad ogni cliente ogni singola vendita di bigiotteria li dentro. Io sto prendendo più info precise per fare al meglio, in pochi mi hanno detto fai come dice la tua commercialista che giustamente rappresenta la legge del fisco ma poteva almeno dirmi del portale, poi quello che c’è da fare si fa perché è legge che piaccia o no. La ringrazio per ora e le auguro ancora un Buon 2020 e una buona giornata.

  67. Avendo un agriturismo non ho avuto chiarimenti su come inserire l’imposta di soggiorno che riscuotiamo per il comune. Per il commercialista far inserire un tasto con codice n1 per esenzione IVA ma per il tecnico comunque imposta di soggiorno mi finirebbe negli imponibili dell’azienda e quindi concorrerebbe al reddito in quanto l’invio telematico dei corrispettivi è un invio totale non si riesce a scindere le cose. Come ci si deve comportare?

  68. Buon anno anche a lei Silvia, per i piccoli commercianti consiglio di evitare il registratore telematico se non strettamente necessario puntando sulla procedura web dell’Agenzia, oppure, molto più semplicemente andrei ad emettere fattura per ogni prestazione, evitando i corrispettivi. Valuterei con il suo consulente tra queste opzioni.

  69. Salve buonasera sono un barbiere in un piccolo paese in regime forfettario e a tutt’ora non mi danno la certezza se devo o meno installare il registratore telematico. Gentilmente mi puo’ chiarire la situazione? Grazie e buon anno.

  70. In caso di registratore telematico non funzionate, verranno annotate le vendite sul registro di mancato funzionamento, ma come trasmetterle poi all’agenzia delle entrate?

  71. Il registratore telematico non è obbligatorio, ci sono anche procedure alternative. Considerata la sua attività può pensare di emettere fattura a tutti i clienti in modo da evitare i costi del registratore telematico. Consiglio di valutare la questione con il suo consulente, altrimenti scriva in privato.

  72. Buongiorno Dottore, nel caso in cui si optasse per la piattaforma web, al cliente cosa si rilascia? Si può continuare ad usare il vecchio registratore?
    Molte grazie,
    Federica

  73. Salve dott. Migliorini. Sono un piccolo commerciante al dettaglio di prodotti di generi alimentari. Ho installato il nuovo registratore, è connesso e funzionante su questo nessun problema. Ma ho notato che sulla ricevuta rilasciata ai clienti e sulla ricevuta di chiusura mi appaiono tutte le aliquote iva, dei prodotti, che non essendo memorizzati escono tutti con iva a casaccio. Essendo che il mio commercialista per gestire la mia attività usa la ventilazione, su questo punto potrebbero esserci dei problemi perché ce differenza fra l’iva che mi da la cassa a fine giornata e quella che calcolerà il mio commercialista con il sistema della ventilazione?
    Grazie mille per una sua eventuale risposta.

  74. Con la procedura web o con il registratore telematico si deve sempre rilasciare al cliente il documento commerciale (il vecchio registratore se non aggiornato non può più essere utilizzato).

  75. Salve dottore il mio commercialista mi ha appena detto che non devo registrare nessuna chiusura fino a quando non mi arriva il nuovo registratore telematico ..invece nel suo articolo leggo che per i primi sei mesi ..si ha un mese per l ‘invio sul sito dell’agenzia delle entrate ..volevo chiederle ho capito bene o posso non inviare niente ..e aspettare direttamente l’arrivo del registratore?

  76. Gentile dott. Migliorini, ho una domanda per lei alla quale fino ar ora non ho trovato risposta, noi usiamo il sistema di inserimento via web dell’agenzia entrate per i corrispettivi, e fin qui tutto bene, la domanda è la seguente come e dove possiamo inserire l’eventuale codice fiscale del cliente se volesse un documento commerciale valido anche ai fini fiscali?
    grazie e cordiali saluti
    alice bianchi

  77. Salve Francesco, i corrispettivi devono essere registrati e poi si ha un tempo maggiore per l’invio in questa fase transitoria. Consiglio di fare attenzione per rispettare le ipotesi che esonerano da sanzioni.

  78. Buonasera sono un Ambulante su piazza e a ora non ho ancora il registratore telematico.
    Collegandosi al portale dell’ agenzia delle entrate bisogna inserire solo il totale giornaliero(chiusura) o le singole vendite?????
    Altro quesito…i giorni che non lavoro devo comunque inviare i corrispettivi a 0?????
    Ultima domanda,nel portale devo inserire il corrispettivi scorporato da iva, è giusto così?????
    Grazie e cordiali saluti
    Manuel

  79. Salve sono un edicolante e non rilascio scontrini nel mio punto vendita,come devo comportarmi con l’invio telematico?Il mio consulente mi ha detto che devo inviare i corrispettivi anche se a zero.Quando invio il corrispettivo mi da l’errore “file duplicato”,non so come comportarmi.
    Grazie Daniela

  80. Anche lei è tenuta ad inviare i corrispettivi, evidentemente a zero, considerata l’attività che svolge. Per il problema tecnico deve rivolgersi all’assistenza dell’Agenzia delle Entrate.

  81. Manuel, se opera con la procedura web deve inserire i dati per il rilascio del documento commerciale (ogni singola vendita) e poi deve trasmettere il dato dei corrispettivi giornalieri (in totale).

  82. Buongiorno, nel documento commerciale mi appaiono le voci “vendita”, “reso”… da scegliere… ma io effettuo solo prestazioni lavorative quindi cosa devo mettere? Vendita e scrivere nel campo cosa faccio? Non vorrei fare sbagliato. Grazie

  83. Buongiorno dottore volevo fare 2 quesiti:
    1 se chiudo lamia azienda ,ad esempio per ferie Devo fare una comunicazione all’Agenzia delle entrate visto che non farò chiusure per un determinato periodo di tempo 2 se dovesse mancare corrente elettrica come posso utilizzare la piattaforma web tvisto che PC fisso e modem WiFi non andrebbero grazie
    mille attendo risposta

  84. Buongiorno, volevo sapere laddove si presenta l’installazione per un soggetto con regime ordinario e ventilazione IVA come ci si comporta con l’applicazione dell’IVA per ogni reparto merceologico?

  85. Salve io sono ambulante volevo chiederle per i giorni che non apriamo per mal tempo oppure festività tipo il 1 gennaio va mandata la chiusura a 0…invece la domenica che non ho come giornata lavorativa la salto oppure digito 0? Grazie

  86. Buonasera, gestiamo un piccolo agriturismo stagionale da Maggio a Settembre come seconda attività. Facciamo tutto su prenotazione su base minima settimanale e multipli, quindi in totale emettiamo in tutta la stagione al massimo 10-15 ricevute fiscali. Per far capire abbiamo un incasso stagionale lordo medio di 6000-7000 euro tutto fatturato, anche perchè con il regime forfettario agricolo non vi è nessuna convenienza ad evadere.
    La domanda è questa: per 10-15 fatture annue non ci conviene certo acquistare un registratore che emette scontrini; è possibile usare solamente la comunicazione via web nel momento che emettiamo la ricevuta?

  87. Se utilizza la procedura web deve fare a mano la comunicazione anche nei giorni di ferie. Ci sono 12 giorni per farla per ogni data.
    Come detto più volte il problema della procedura web è legato a situazioni di mancanza di connessione. Come detto però ci sono 12 giorni per l’invio e si possono trovare soluzioni alternative.

  88. In caso di ventilazione dei corrispettivi, lo scontrino può non riportare l’aliquota IVA, è sufficiente specificare la dicitura “AL – Altro non IVA“. Si tratta di un’eccezione per il layout del documento commerciale, che deve sempre indicare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni o servizi acquistati.
    Sul punto vedi la risposta all’interpello numero 420 del 23 ottobre 2019.

  89. Buongiorno dott Migliorini sono un forfettario con ditta individuale vendita di caffè in capsule e cialde presso consumatori clienti finali .. cosa mi conviene fare? Emettere solo fatture elettroniche? Seppur nn è obbligatorio mentre lo è per l’invio corrispettivi… Materialmente quando vado da un cliente privato e non ad effettuare la consegna…. Cosa mi conviene fare? Fermo restando il regime forfettario.. grazie mille

  90. Salve Mirko, se la mole di operazioni non è elevata è consigliabile optare per la fatturazione di tutte le operazioni, in modo da evitare gli obblighi legati ai corrispettivi.

  91. Grazie per la risposta dott. Solo non ho capito se devo fare fatture ancora cartacee come ho sempre fatto oppure elettronica ..bypassando l’invio dei corrispettivi.. ditta individuale regime forfettario consegna e vendita caffè presso clienti finali tramite macchine caffè . grazie ancora

  92. Salve !
    Una sola piccola domanda :
    Essendoci attivati tramite il web agenzia entrate per la trasmissione delle ricevute fiscali , è sufficiente solo l’invio della singola operazione generata col documento commerciale on line o è anche necessario creare / inviare dei corrispettivi ? (Siamo un affittacamere)

  93. Buongiorno dr. Migliorini,
    sono un piccolo esercente in regime forfetario. Devo ancora acquistare il RT e sto provando a compilare “fatture e corrispettivi” in forma manuale sull’applicativo AdE. Per un forfetario è corretto indicare come aliquota IVA 0%? Le operazioni effettuate sono “non imponibili”, giusto? Le altre voci previste nel menù a tendina sono: escluse ex art. 15, non soggette, esenti, regime del margine, inversione contabile, ventilazione IVA. Credo che “non imponibili” sia la più corretta. Inoltre, entro quando devo effettuare la registrazione? Entro il 12 gennaio o entro il 2 febbraio?
    Grazie mille!

  94. Salve,
    una sola domanda, una ditta che vende e-commerce servizi e’ esonerata al corrispettivo telematico?
    Qui parla in modo generico e non si capisce se riguarda solo la vendita di merce e servizi. In certi siti spiega che rientrano anche i servizi, ma avrei bisogno di un chiarimento.
    Saluti.
    Giorgia

  95. Buonasera
    non ho capito la tempestica dell’invio tramite sito ag.entrate.
    il mese di corrispettivi relativi a gennaio posso inviarlo in unica soluzione ad esempio il primo giorno di febbraio
    oppure devo registrare ogni chiusura entro 12 giorni (il 1 gennaio lo devo inviare entro 12 giorni, il 2 entro 12 gg e così di seguito)?
    Grazie per darmi conferma.

  96. Salve Giorgia, chi opera in E-commerce ha l’esonero dalla certificazione telematica dei corrispettivi, deve continuare ad operare per queste cessioni con il registro corrispettivi.

  97. Bungiorno, la procedura del sito Agenzia Entrate qui non funziona punto.
    Ha accettato il primo giorno (7 gennaio) e rifiuta ogni tentativo di inserire il secondo. Codice errore “nome file duplicato”. Il nome file XML e il progressivo è stato cambiato e il file caricato on line, stesso risultato.
    Non esiste nessuna assistenza on line sul sito, il commercialista non può fare niente.
    Non ci sono macchine da acquistare disponibili presso il mio fornitore fino a fine mese di gennaio, forse.
    E adesso siamo nelle peste, cosa normale in questo “paese” delle prese in giro, attività chiusa, punto di domanda su come inserire i giorni a zero, dal momento che non è possibile in alcun modo.

  98. Buon pomeriggio. Io ho come giorno di chiusura del negozio la domenica ed il lunedì. Devo comunque fare la chiusura e la trasmissione all’Agenzia anche in quei giorni?
    Nei giorni lavorativi diciamo normali capita anche che non emetto nessuno scontrino. Cosa devo fare?
    Grazie

  99. Salve sono titolare di una S.r.l. Che si occupa di vendita al banco perché ho un negozio fisico e di vendita online,
    In questo caso come mi devo comportare?

  100. Buonasera,
    Per l’E-commerce non si devono emettere più ne scontrini ne ricevute fiscali ma annotarli solamente su registro? voce per voce e giorno per giorno?
    La merce può viaggiare senza documento DDT?

  101. Vito è impossibile fornirle consulenza in un commento, ma deve trovare le migliori soluzioni (che non è detto siano identiche) per il negozio fisico e per la vendita online. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza, e la assisteremo per sciogliere tutti i suoi dubbi.

  102. Salve, una domanda, io non ho ben chiara solo una cosa, per ora non sono in possesso del registratore di cassa telematico, sto effettuando le comunicazioni tramite web all agenzia delle entrate, la mia domanda è la seguente: non avendo entrata tutti i giorni (sono un affittacamere) devo comunicare ugualmente zero per ogni giorno di non incasso tramite web?
    Grazie in anticipo.

  103. Buongiorno, opero nel settore turisti gestendo una piccola attività di noleggio natanti da spiaggia…..mi è poco chiara una cosa in tutto il procedimento…..vi sono 12 giorni di tempo per la registrazione telematica dei corrispettivi della giornata, viene a meno l’obbligatorietà dello scontrino fiscale sostituito da un documento non fiscale che ne certifica l’operazione. La domanda,è : quest’ultimo documento “non fiscale” deve obbligatoriamente essere prodotto mediante registratore telematico o app AE connessa a stampante oppure l’operazione può essere annotata su cartaceo e successivamente le operazioni registrate tutte in un secondo momento??? Perchè in spiaggia, l’utilizzo dell’ APP subordinata ad un altro dispositivo quale la stampante, la trovo macchinosa data la mole di lavoro, come altresì diventa macchinoso gestire un RT in quanto alla vicinanza all’acqua e data la mancanza di corrente per alimentarlo….grazie

  104. Buongiorno. Ho un dubbio sull’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi derivanti da e-commerce diretto. Tutti i chiarimenti in merito all’esonero fanno sempre riferimento all’e-commerce indiretto, non mi è chiaro come comportarsi nel caso invece si tratti di un e-commerce diretto. Da qualche parte ho letto che in questo caso non si è esonerati dall’invio telematico dei corrispettivi, ma, in assenza ovviamente di un registratore, con quali modalità dovrebbe avvenire ciò ? Come dovrebbe avvenire la memorizzazione elettronica ed il conseguente invio telematico ?

  105. Salve mi chiamo Roberto, chiedo se per i regime forfettario operante sia nell’ecommerce che nell’idraulica c’è l’obbligo dello scontrino elettronico? Grazie

  106. Buonasera, Vi chiedo un aiuto per un caso di ditta di noleggio con conducente, che avendo piu macchine si trova in difficolta’ dovendo dotarsi di un dispositivo per ogni macchina, essendo in amcchina è più complicato effettuare queste operazioni, anche perchè affidare agli autisti tale compito diventerebbe complicato visto che gli autisti si alternano.
    E’ possibile emettere scontrini in anticipo dall’ufficio così da avere un solo registratore telematico e consegnarli al cliente in maniera cartacea o whatsapp? Anche perchè ci sono dei servizi a cavallo di giornata quindi l’autista dovrebbe fare la chiusura di cassa a mezzanotte e fare poi lo scontrino al termine del servizio.
    Grazie per il Vostro aiuto

  107. La soluzione proposta non è attuabile, ma piuttosto l’autista potrebbe emettere documento commerciale con procedura online tramite connessione internet. Altrimenti si opta per l’emissione della fattura nei termini previsti rilasciando quietanza di pagamento al cliente.

  108. Buonasera, gestisco un piccolo Hotel ma non ho ancora installato il registratore telematico, quindi sto emettendo ancora ricevuta fiscale cartacea e poi compilo i corrispettivi attraverso l’agenzia delle entrate (regime transitorio), ma ho un dubbio: nei giorni in cui il mio incasso è pari a zero devo comunque compilare i corrispettivi pari a zero oppure no? quindi i corrispettivi si compilano giornalmente anche quando non ci sono incassi? e se dovevo farlo e non l’ho fatto cosa succede? come devo comportarmi? grazie

  109. Buongiorno, sono ambulante in regime forfettario.
    Sto inserendo i corrispettivi giornalieri sul sito dell’AdE non avendo ancora il Registratore di Cassa Telematico.
    Nel campo Natura/Ventilazione IVA devo inserire “Non Imponibili” oppure “Non Soggette” ?
    I giorni in cui non lavoro, o perchè non mi reco al mercato o perchè non vendo nulla, devo comunque inserire l’importo a 0 ?
    Grazie

  110. Per il regime forfettario si tratta di operazioni “non soggette”. La comunicazione deve essere fatta per tutti e 365 i giorni dell’anno (ci sono 12 giorni per effettuare la comunicazione giornaliera).

  111. Buongiorno ho una edicola e ogni tanto vendo qualche libro (iva esente Ass.ed.ex. Art 74C.1) che prendo da un grossista della zona che mi rilascia la fattura elettronica. Come mi devo comportare al momento della vendita: devo emettere il documento contabile con il sito dell’agenzia delle entrate e entro il termine di 12 giorni inviare i corrispettivi? La mia attività lavora principalmente con il prodotto editoriale, Esonerato dall’emissione dello scontrino elettronico. perciò trovo oneroso Ed inutile comprare un registratore di cassa…..
    Grazie

  112. Posso continuare ad inviare i corrispettivi giornalieri sul sito delle agenzie delle entrate anche dopo il periodo transitorio? L’agenzia metterà a disposizione anche il documento commerciale con l’inserimento del codice lotteria?

  113. Buongiorno mi chiamo Massimo, un dubbio il mese di gennaio sono stato chiuso tutto il mese causa chiusura invernale e non sono dotato di Registratore telematico, devo inviare qualcosa entro la fine del mese successivo?

  114. Massimo per il mese di gennaio avrebbe dovuto inviare i corrispettivi giornalieri tramite procedura online dell’Agenzia delle Entrate. Valuti la situazione con il suo consulente fiscale.

  115. Buongiorno
    Fino ad oggi un’attività commerciale registrava sul registro dei corrispettivi sia l’incasso del negozio fisico sia quello online che non prevedeva l’emissione di fattura (su colonne separate).
    Con l’uso del nuovo registratore di cassa potrà emettere scontrino anche per le vendite online (magari su un “reparto” distinto) e sopprimere definitivamente il registro dei corrispettivi?

  116. Buongiorno, se emetto il documento commerciale on line tramite il sito delle agenzie delle entrate, sono obbligato anche a trasmettere i corrispettivi?

  117. Un cliente di studio emette fatture elettroniche comprese nei corrispettivi ma non tutti i giorni. Non ha ancora il registratore telematico. Quando compiliamo manualmente il corrispettivo del mese sul portale dell’ agenzia delle entrate dobbiamo scalare l’importo della fattura visto che sul totale del corrispettivo giornaliero e’ compresa?
    Inoltre se in una giornata non ha avuto incassi devo indicare zero?
    Grazie.

  118. Salve Signor Federico,
    Le porgo una domanda…il registro dei corrispettivi cartacei deve essere compilato ugualmente (nonostante l’invio giornaliero da parte di chi è obbligato), ovvero per facilitare il commercialista alla registrazione sul programma di contabilità?
    Attendo con piacere Sue notizie

  119. Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi non c’è più obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi cartaceo, ma alcuni consulenti consigliano ancora di tenerlo, magari per agevolare la registrazione contabile.

  120. Buongiorno , complimenti per la sua chiarezza negli argomenti trattati e le risposte ai nostri dubbi.
    Le mie domande sono due :
    -ho compilato un documento commerciale il 14 marzo ma ho dimenticato di inviarlo all’Agenzia, cosa devo fare?
    – per le aziende agricole in regime ordinario è necessario la compilazione e comunicazione dei corrispettivi giornalieri anche per incassi 0 ?
    Grazie

  121. Anche le imprese agricole sono tenute alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In caso di mancato invio di un documento può segnalare la cosa dal portale Fatture e corrispettivi, o fare un invio a rettifica.

  122. Buongiorno volevo un informazione. Ho guasto in registratore telematico e il tecnico non puo venire che con coronavirus tutto chiuso. Posso fare le ricevute cartacee visto che faccio servizio a domicilio x una pizzeria grazie

  123. In questo caso deve utilizzare il servizio online dell’Agenzia delle Entrate per inviare i corrispettivi telematici. La ricevuta va bene come quietanza di pagamento per il cliente.

  124. ho un’attività di falegnameria e una di vendita di beni usati con il regime del margine in forma perlopiù ambulante, per non comprare il registratore di cassa ho provveduto ad emettere fattura, posso continuare così o dal primo luglio devo provvedere necessariamente?

  125. Buonasera, nel caso un’azienda che vende all’ingrosso e decide di aggiungere anche la vendita al dettaglio devo obbligatoriamente utilizzare un registratore elettronico per inviare i dati dei corrispettivi? Oppure c’è la possibilità di inserire dei totali divisi per giorno sul sito dell’agenza dell’entrate? Senza dover compilare il documento commerciale predisposto dall’agenzia delle entrate?
    grazie .
    Luisa Falanga

  126. Buongiorno, ho acquistato un registratore elettronico ad ottobre del 2019 (mese in cui scadeva la verifica periodica del precedente registratore di cassa), che ho però iniziato ad utilizzare come elettronico a partire dal 1 gennaio 2020. La domanda che pongo è relativa alla verifica periodica. Ad ottobre è stato applicato il bollino verde e a gennaio il QR CODE.
    La verifica del registratore è per questo passaggio annuale o biennale?
    Vi pongo questa domanda perché pensavo che fosse biennale ma il tecnico a gennaio, non molto convinto e un poco confuso, mi ha ventilato l’ipotesi che potesse essere annuale per il 2020 e poi biennale per i restanti anni. Preciso che ho sostituito prima l’apparecchio perché ho cambiato l’azienda fornitrice. Ringrazio anticipatamente per la risposta

  127. Rispetto al Registratore di Cassa, dove il controllo veniva effettuato annualmente, sul Registratore Telematico diventa biennale, e non serve apporre il tagliando verde, ma solo il codice QR. È obbligatorio l’invio telematico dei corrispettivi, quindi l’apparecchio dovrà essere sempre funzionante e collegato.

  128. Salve, io utilizzo il sito dell’agenzia dell’entrate. Ma ho un dubbio, se durante la giornata si eseguono più documenti commerciali on line, poi a fine giornata bisogna comunicare i corrispettivi giornalieri o è automatico?

  129. Salve, potrebbe cortesemente comunicarmi i riferimenti normativi che autorizzano all’emissione della fattura elettronica in luogo dell’utilizzo del registratore telematico o della procedura web messa a disposizione dell’Agenzia allorquando bisogna documentare un’operazione?

  130. Chiedo scusa Dottore, ho appena rintracciato nel suo articolo i riferimenti normativi cui avevo fatto menzione nel mio precedente commento.
    Grazie e complimenti per la gestione del sito

  131. Buongiorno, non mi è chiaro se con la trasmissione telematica dei corrispettivi si adempie anche automaticamente alla conservazione elettronica in agenzia delle entrate.
    Grazie

  132. L’Agenzia delle Entrate da contatto con il call centre indica che la trasmissione telematica dei corrispettivi adempie alla conservazione elettronica, ma non vi è (almeno a quanto ci risulta) un documento ove questo viene indicato chiaramente.

  133. Sono commerciante ambulante itinerante in regime forfettario, fino adesso ho comunicato i corrispettivi all’agenzia delle entrate con la fase transitoria, perché non ho il registratore, posso fare fattura cartacea? Oppure devo sempre comunicare i corrispettivi? Faccio pochissimi scontrini all’anno, grazie per la risposta anticipatamente

  134. Sicuramente può seguire le regole previste per il regime forfettario, con l’ausilio del suo Commercialista. Se lo desidera, comunque, può contattarci in privato per una consulenza.

  135. Buongiorno, sono una guida turistica con p.iva, in contabilità ordinaria (codice Ateco 799020). Normalmente ai miei clienti rilascio regolare fattura elettronica. Capitano anche clienti a cui la fattura non interessa, o che non gradiscono dare la proprie credenziali anagrafico residenziali (codice fiscale e indirizzo).
    Come devo trattare questo incasso ai fini fiscali? Il documento commerciale on line sembrerebbe adatto, ma la mia attività mi sembra non rientri tra quelle previste dall’utilizzo della procedura.
    Grazie e cordiali saluti. Elsa

  136. Solo le attività specificatamente previste dalla normativa possono utilizzare l’emissione dei corrispettivi elettronici, per tutte le altre attività è obbligatoria l’emissione della fattura.

  137. Buonasera, chi si occupa dell’amministrazione della mia attività mi ha comunicato oggi che la natura iva sugli scontri e nel cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate è errata, praticamente non è stata corretta quando son cambiate le disposizioni ad inizio gennaio di questo anno. Il tecnico del registratore di cassa è già stato avvisato e verrà a modificarla e la segnalazione all’agenzia delle entrate verrà fatta dal commercialista. La mia domanda è: questo mancato cambiamento del codice (che non spettava a me!) mi comporterà delle ripercussioni (ad esempio more da pagare)? La ringrazio per ciò che fa!

  138. sono un imprenditore che si avvale delle prenotazioni online chiedendo un acconto sulla prestazione al momento della prenotazione.
    tengo un registro dei corrispettivi dove annoto i corrispettivi per e.commerce (quelli percepiti sugli acconti) poichè si configura un e-commerce diretto e per la restante parte emetto scontrino elettronico non appena effettuo il servizio. Credo sia la formula corretta…qualcuno può darmi conferma. Grazie

  139. Buonasera,
    l’azienda presso la quale lavoro utilizza per le vendite di beni al dettaglio un R.T. con tracciato xml 7.0.
    Il consulente fiscale ci ha comunicato che nel caso di incasso immediato debba essere sempre emesso il documento commerciale, inoltre, al cliente che chiede la fattura, sia esso privato o partita IVA occorre emettere la fattura immediata.
    E’ corretta questa informazione? O piuttosto, l’emissione di una fattura accompagnatoria potrebbe evitare l’emissione del documento commerciale?
    Grazie.
    Simonetta.

  140. Per tutto l’anno 2020, previo acquisto del RT, ho provveduto ad emettere documenti commerciali e ad effettuare l’invio giornaliero dei corrispettivi utilizzando la funzione transitoria messa a disposizione nella sezione fatture e corrispettivi. Vorrei capire se i corrispettivi in questo modo sono stati duplicati o se la procedura è corretta. Purtroppo online non ho trovato nessun chiarimento a riguardo.Con l’elaborazione del documento commerciale, in base alla mia esperienza, si avrebbe la sola memorizzazione e non l’invio.

  141. Buongiorno, impresa all’ingrosso che effettua marginalmente vendita al dettaglio non è tenuta ad avere RT? Deve comumicare i corrispettivi telematicamente ad agenzia entrate?
    Grazie, saluti.

  142. Ciao Federico, grazie dell assistenza che offri, io ho aperto partita iva da poco, gestisco un ecommerce di prodotti cosmetici e vendo a privati ed aziende,

    (Esclusivamente attraverso il sito in regime forfettario)

    Ho letto che nel mio caso sono esonerato dalla registrazione telematica dei corrispettivi, non ho però quindi capito come devo dimostrare le mie vendite, se non mi chiedono fattura i clienti e se non devo inoltrare i corrispettivi all agenzia delle entrate cosa devo fare esattamente?
    Grazie in anticipo

  143. Buon pomeriggio,
    vorrei chiedere se è possibile abbinare la licenza di un’unica partita iva su due software gestionali differenti per l’invio dei corrispettivi delle vending machine.
    Grazie

  144. Salve, ho emesso un documento commerciale tramite rt ma ho commesso un errore .
    Il cliente ha deciso di pagare con pos, ma ho battuto lo scontrino come pagamento contante .
    Cosa comporta questo errore ? E come posso risolverlo? Grazie mille

  145. Se l’errore viene individuato successivamente bisogna gestire lo storno per eventuali resi o annullamenti secondo precise disposizioni, delineate dalle specifiche tecniche diramate dall’Agenzia delle Entrate. Si rende necessario l’utilizzo del documento commerciale per reso merce, oppure il documento commerciale per annullo, avvalendosi delle specifiche funzioni del registratore telematico in uso. È opportuno confrontarsi con il tecnico che la segue per il RT.

Lascia una Risposta