Il contributo perequativo, che stabilisce nuovi fondi a favore di chi svolge attività di impresa, è in partenza, e l’ok arriva direttamente da una comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un bonus atteso da tempo che potrà essere richiesto per un arco temporale piuttosto ridotto, di circa un mese.

Il contributo perequativo è un nuovo sostegno introdotto tramite il Decreto Sostegni bis, dedicato a una serie di attività che si sono trovate in difficoltà con l’arrivo della pandemia: si tratta di cinema, sale da ballo e discoteche, piscine, e tutte le imprese simili che sono rimaste chiuse per diverso tempo.

Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021.
Il contributo spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che si sia verificato un peggioramento del risultato economico d’esercizio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il trenta per cento.

L’istanza può essere presentata:

  • a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021 tramite l’applicazione desktop telematico
  • a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021 tramite il servizio web web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del richiedente o, in alternativa e su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere richiesto come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Vediamo nell’articolo tutte le novità introdotte dal nuovo contributo perequativo, a chi è rivolto, come funziona, fino a quando sarà possibile richiederne l’accesso e come presentare la domanda.

Nuovo contributo perequativo: di cosa si tratta

Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021.

Il contributo spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che si sia verificato un peggioramento del risultato economico d’esercizio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il trenta per cento.

Possono accedere al contributo i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e comunque entro il 30 settembre 2021.

Il nuovo contributo perequativo consiste in un sostegno economico come indennità rispetto alle perdite economiche avvenute nel 2020 rispetto a quelli che erano i guadagni dell’anno precedente, ovvero del 2019. Si tratta di un ulteriore aiuto economico previsto dal Decreto Sostegni bis, e riguarda da vicino le attività che a causa dell’emergenza sanitaria sono rimaste chiuse a lungo e hanno subito una perdita economica non indifferente.

Questa tipologia di sostegno rileva il peggioramento del risultato economico avvenuto tra dicembre 2019 e dicembre 2020, prendendo in considerazione quindi il primo periodo in cui è sopraggiunta la pandemia, compresi i mesi di lockdown.

Negli scorsi mesi è salita l’attesa per la pubblicazione delle istruzioni ufficiali sul funzionamento del contributo perequativo a fondo perduto, soprattutto in merito alle condizioni di peggioramento dell’utile di esercizio per potervi accedere.

Inoltre, negli scorsi mesi si attendeva la partenza ufficiale di questo nuovo contributo per poter presentare domanda di accesso al fondo messo a disposizione per tutte quelle attività che sono rimaste per un lungo periodo ferme o che non hanno potuto ricavare un fatturato simile a quello degli anni precedenti. Per poter accedere a questi fondi sono comunque previsti requisiti specifici, come già avvenuto negli scorsi mesi per diversi bonus messi a disposizione dallo stato.

Su questo nuovo contributo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una nuova guida disponibile alla consultazione online che specifica tutte le caratteristiche della misura. Come specifica anche la guida, questo contributo è escluso dalla tassazione.

Contributo perequativo: a chi è rivolto

Il nuovo contributo perequativo è rivolto ai cittadini che svolgono attività di impresa, arte o professione, che producono reddito agrario (art. 32 del TUIR), che risultino titolari di partita Iva per l’impresa per cui richiedono l’accesso ai fondi, e con residenza stabile nel territorio italiano.

La guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate riassume così i beneficiari del contributo perequativo:

“Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio verificatosi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo di emergenza.”

Una delle prime condizioni per poter accedere a questo sostegno riguarda i contribuente con ricavi o compensi tipici (ricavi ex art. 85, co. 1 lett. a) e b) – compensi ex art. 54, co. 1 TUIR) inferiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto (26 maggio 2021).

Nel caso in cui questi requisiti vengano rispettati, per ottenere il nuovo contributo perequativo, è necessario anche rientrare in altri requisiti non meno importanti:

  • Avere presentato entro il 30 settembre 2021 una dichiarazione dei redditi sul periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il contributo non spetta per le dichiarazioni dei redditi presentate successivamente;
  • Il risultato economico di esercizio del periodo di imposta al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore del 30% almeno, rispetto all’anno precedente, al periodo di imposta al 31 dicembre 2019. Si tratta di un risultato economico rilevato con un numero in negativo.

L’Agenzia delle Entrate quindi chiarisce così una informazione attesa da tempo: la percentuale di perdita economica da rilevare al fine di poter accedere al contributo perequativo, che deve essere almeno del 30%. Il contributo non spetta a chi ha aperto la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021, ad eccezione degli eredi che proseguono l’attività di un soggetto deceduto. Inoltre, per poter richiedere questo sostegno, l’attività non deve essere stata chiusa alla data del 26 maggio 2021. Infine, gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, non possono accedere in nessun caso a questo tipo di contributi.

Condizioni per l’accesso al contributo perequativo

CONDIZIONENORMATIVA
Avvenuto calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019, nella misura minima stabilita da apposito
provvedimento
Provvedimento Direttore AdE n. 227357 del 4 settembre 2021
Avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021D.P.C.M. 7 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2021
Entro il 30 settembre 2021

Contributo perequativo: come funziona

Una volta che tutti i criteri per l’accesso sono stati rispettati, si va a determinare l’importo complessivo di cui il cittadino può beneficiare per la propria attività. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, il contributo viene calcolato sulla base di diverse percentuali, relativamente al fatturato:

“L’importo spettante del contributo perequativo è determinato applicando una diversa percentuale all’importo precedentemente calcolato (differenza tra i risultati economici d’esercizio 2020 e 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto percepiti).”

Si tratta di percentuali calcolate prendendo in considerazione i ricavi dell’impresa nel 2019, ricordando che il contributo può arrivare fino ad una cifra massima di 150.000 euro:

  • 30% con ricavi nel 2019 inferiori o uguali a 100.000 euro;
  • 20% con ricavi nel 2019 tra 100.000 euro e 400.000 euro;
  • 15% con ricavi nel 2019 tra 400.000 euro e 1.000.000 euro;
  • 10% con ricavi nel 2019 tra 1.000.000 euro e 5.000.000 euro;
  • 5% con ricavi nel 2019 tra 5.000.000 euro e 10.000.000 euro.

Su questo particolare contributo non è previsto un importo minimo di erogazione, ma la cifra esatta è variabile in base al fatturato dell’impresa nel 2019, e in riferimento alla perdita economica successiva almeno del 30% del totale.

Tuttavia, non tutti i cittadini con Partita Iva e un’impresa che ha avuto una perdita economica possono richiedere questi particolari aiuti allo stato, perché esistono anche dei limiti specifici in base a quanti sostegni queste attività hanno già recepito nel corso degli ultimi anni.

In breve, l’impresa non deve essere già stata in difficoltà al 31 dicembre 2019, ovvero precedentemente all’arrivo della pandemia. Sono inoltre stabiliti dei limiti massimi in base ai sostegni che già le imprese hanno ricevuto:

  • Per i sostegni ricevuti tra marzo 2020 e gennaio 2021, sono fissati limiti massimi ai sostegni di 100.000 euro per le imprese nel settore agricolo, 120.000 euro per settore della pesca e acquacoltura, 800.000 euro per gli altri settori;
  • Per i sostegni ricevuti tra marzo 2020 e il momento della presentazione della richiesta del contributo perequativo i limiti ai sostegni complessivi sono fissati su: 225.000 euro per il settore agricolo, 270.000 euro per il settore della pesca e dell’acquacoltura, 1.800.000 euro per tutti gli altri settori.

Se il soggetto supera questi limiti sommando anche questo contributo, può tuttavia richiedere comunque questi contributi almeno fino all’importo massimo previsto.

Determinazione del contributo perequativo

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILEDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Differenza risultati economici 2019/2020 meno contributi a fondo perduto Agenzia EntrateBase di calcolo CFP perequativo moltiplicata per una % variabile a seconda dei ricavi/compensi secondo esercizio precedente

Quali sono i contributi a fondo perduto AdE rilevanti per il contributo perequativo?

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate che devono essere sottratti alla differenza tra i risultati economici 2019/2020 sono i seguenti:

  • Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (dell’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n.
  • 34);
  • Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (artt. 59 e 60 del D.L. 14
  • agosto 2020, n. 104);
  • Contributi a fondo perduto “Ristori” (D.L. n. 137/2020, che ha accorpato il Ristori, Ristoribis,
  • Ristori-ter e Ristori-quater);
  • Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n.
  • 172);
  • Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (dell’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41);
  • Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del
  • CFP “Sostegni” (art. 1, D.L. n. 73/2021, commi da 1 a 3);
  • Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”, ovvero quello
  • basato sul calo di fatturato “aprile/marzo” (art. 1, D.L. n. 73/2021, commi da 5 a 13).

Come chiedere il contributo perequativo

Per presentare una domanda di accesso al contributo perequativo, il tempo a disposizione è piuttosto ridotto: dal 29 novembre 2021 fino al 28 dicembre 2021. Si tratta di un arco temporale di un mese durante il quale il soggetto interessato può presentare domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata in “fatture e corrispettivi”.

Sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere all’erogazione del contributo, fatto salvo che il cittadino abbia presentato opportuna dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2021. Per la modalità di ricezione del contributo, l’Agenzia delle Entrate spiega che il cittadino può scegliere:

“Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

I contribuenti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto perequativo possono richiederlo con apposita istanza, da presentare in via telematica mediante:

  • procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia
  • invio file attraverso il Desktop telematico.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza e dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti e i dati necessari per il calcolo del contributo spettante;
  • l’IBAN del richiedente il contributo;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta;
  • le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
  • l’importo del contributo richiesto, se rideterminato ai fini del rispetto del limite massimo per la predetta sezione 3.1;
  • il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un’impresa unica, i codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa, da indicare nel quadro B;
  • in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell’IMU, occorre compilare nel quadro C un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili.

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi);
  • dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

È possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già riconosciuto il contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale e definitiva al contributo.

Cosa fare in caso di errore nella presentazione dell’istanza

In caso di errore è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo o non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito di imposta.

Contributi non spettanti e sanzioni

Aspetto importante da evidenziare è che il contributo a fondo perduto è concesso sotto condizione sospensiva. L’Agenzia delle Entrate, quindi, effettuerà attività di controllo dei dati dichiarati, al fine di verificare l’effettiva spettanza del contributo. Qualora il contributo risulti in tutto in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste per l’indebita compensazione, ovvero la sanzione dal 100% al 200% della misura del contributo non spettante e gli interessi (4% annuo) ex art. 13, co. 5 del D.Lgs. n. 471/97.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica solo la sanzione amministrativa legata al pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Il versamento in questo caso deve essere effettuato tramite modello F24 all’Agenzia delle Entrate, secondo indicazioni precise. Anche in questo caso si procede al pari delle situazioni di debito con il fisco insolute, o di ricezione illecita dei sostegni.

Deve essere evidenziata anche una responsabilità penalmente rilevante in relazione all’art. 316-ter del codice penale legato all’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Infatti, chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Contributo perequativo: normativa e prassi di riferimento

  • Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici da porre a confronto, ai fini della verifica del requisito del calo reddituale;
  • Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 286 – del 01-12-2021. Definizione della misura minima del calo necessaria per essere ammessi al contributo e delle modalità di calcolo del contributo stesso;
  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, con il quale sono state stabilite modalità e termini di presentazioni delle istanze.

7 COMMENTI

  1. Dato che per presentare la dichiarazione dei redditi 2021 per via telematica, come giustamente scrivete voi, doveva essere presentata entro il 30 novembre, perché scrivete invece che il contributo perequativo spetta solo a chi, pur intestatario di partita Iva e avente i requisiti necessari, ha inoltrato la propria dichiarazione entro il 30 settembre 2021?
    Pensando ai lavoratori autonomi, magari non in grado di avere un consulente fiscale condizione che l’agenzia delle entrate sta facilitando nel migliorare sempre di più i servizi telematici, se questa è una legge fatta per la comodità del legislatore per avere prioritariamente una stima dei fondi necessari non vi sembra che sia piuttosto antidemocratica e discriminatoria?
    Perché ripeto, non vedo altri motivi del selezionare con una data limite, se non per la inadeguatezza nel poter gestire l’intero universo delle domande degli aventi diritto.
    Infatti la comunicazione, da quanto io stesso ho scoperto dopo, non è avvenuta in maniera chiara laddove, sul portale dell’Agenzia delle Entrate, erano riportati i termini per la scadenza della presentazione delle dichiarazioni.
    Ho paura che una buona fetta di contribuenti onesti possa restare fuori da un contributo che, a mio parere, dovrebbe riguardare tutti coloro che effettivamente hanno avuto il forte disagio economico a causa della pandemia e che si siano comportati diligentemente rispettando i termini legali per la presentazione della loro dichiarazione dei redditi.
    E’ fortemente ingiusto, anche se con dei decreti e una legge pubblicati sulla Gazzetta con termini prima non citati, poi dichiarati e successivamente modificati nei vari decreti, tagliare fuori chi doveva essere tutelato maggiormente e non è stato allertato chiaramente e correttamente. Sulla legge mi pare poi che compaia poi addirittura ancora la data limite del 10 settembre, ma posso sbagliare perché non sono un esperto della materia.
    Non pensate che ne possa nascere una controversia?
    Il parlamento europeo discriminerebbe i cittadini o le aziende oneste che possono usufruire del fondo in questo modo?
    Grazie per la risposta che vorrete darmi.

  2. Non siamo noi che lo scriviamo, può trovare i riferimenti nelle fonti che abbiamo indicato nell’articolo. Concordiamo sul fatto che avrebbero potuto lasciare più tempo quindi arrivare alla scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione, ma questo è quanto è stato previsto.

  3. Avrei bisogno di una delucidazione. Ho preso i contributi a fondo perduto dell’agenzia dell’entrate e in più un bonus rilasciato dal portale ristorazione per acquisti di prodotti filiera italiana. Nessuno mi sa dire se devo inserirli nel totale dei contributi percepiti. Mi potete aiutare. Grazie

  4. OTTIMO Lavoro come sempre.Vorrei sapere se è ancora possibile usufruire del bonus perequativo, per un professionista iscritto alla cassa (inarcassa) che ha beneficiato solo degli aiuti di ultima istanza che le casse ordinistiche hanno elargito ai propri iscritti e quelli che alcune regioni hanno corrisposto tipo i mille euro come la regione Campania. Se è possibile presentare la domanda entro oggi e se tali aiuti debbono essere decurtati, in quanto dall’Agenzia delle Entrate nulla è stato richiesto e ottenuto. Sarebbe il primo e unico bonus richiedibile, il perequativo.
    In attesa di non perdere questa opportunità confido in una vostra risposta.
    Saluti.

  5. Io ..per cambio iban nel mese di dicembre ….ho avuto la domanda respinta….fatto nuovamente domanda corretta e istanza di sutotutela e fatto anche pec con motivazioni…..non ho ancora ricevuto risposta da 1 mese…come posso fare?..non riesco a contattare nessun operatore

Lascia una Risposta