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Contributi a fondo perso

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Specificità del settore agricolo.

Dall’entrata in vigore del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (“Decreto Rilancio”), gli aiuti statali sono stati molteplici nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, lavoro autonomo e reddito agrario, sotto forma di somme di denaro, escluse da tassazione, i cosiddetti “contributi a fondo perso”. Tuttavia, le problematiche in merito al calcolo ed ai requisiti degli stessi sono state molte, per quanto concerne il settore agricolo.

Infatti, il settore agricolo, per come è strutturato fiscalmente e contabilmente, richiede delle norme ad hoc, una specifica applicazione e contestualizzazione delle istruzioni che riguardano la generalità dei contribuenti, in merito alle istanze telematiche relative ai citati fondi persi.

Nel settore agricolo, ci possono essere sia attività tassate in base ad un criterio forfettario, seguendo le norme del reddito agrario, catastale, sia attività commerciali o che seguono una tassazione in base ad un reddito analitico, a costi e ricavi ; inoltre, l’esistenza di diverse tipologie di reddito può essere anche accompagnata da compresenza delle attività e quindi poi contabilità separata ed attività connesse.

Chiaramente tutto ciò richiede una particolare contabilità ed adempimenti propri che non sono equiparabili od almeno totalmente agli altri settori.

Con queste premesse, diventa quindi fondamentale, anche da parte del legislatore stesso, “calarsi” nel caso specifico, per evitare errori di valutazione od addirittura per prevenire la non applicazione della norma agli aventi diritto (problema interpretativo).

Procediamo per gradi, analizzando i problemi specifici che hanno coinvolto il settore ed evidenziandone le soluzioni.


Contributi a fondo perso: i passaggi interni

All’inizio abbiamo parlato di contabilità separata. Nel settore agricolo, il tipico esempio è l’agriturismo che per come è impostato non costituisce mai attività principale o prevalente ma secondaria, accessoria e connessa all’attività principale che è sempre agricola.

In particolare, l’articolo 2 comma 1 Legge 96/2006 definisce le attività agrituristiche come:

“le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.”

Inoltre, all’articolo 4 comma 2 delle medesima legge si sottolinea l’importanza del certificato di connessione esistente tra attività agrituristica ed attività agricola, senza il quale, in primo luogo non si hanno i requisiti formali, di legge, per esercitare l’attività ed in secondo luogo mancano anche i requisiti sostanziali per portarla avanti.

“Affinche’ l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all’attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività.”

Sotto questo profilo, anche al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti minimi nell’impiego delle materie prime (si rimanda all’articolo 156 Legge Regionale 31/2008), occorre fatturare i passaggi interni, dall’azienda agricola all’azienda agrituristica, tramite la fatturazione elettronica, tipo documento TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36. d.P.R. 633/72).

A questo punto, ci si domanda se anche il fatturato relativo al passaggio interno rientra nel computo ai fini del calcolo dei citati contributi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione, confermando il passaggio interno nel calcolo del fatturato, con la circolare 22/E del 21 luglio 2020, paragrafo 4.1 e come da istruzioni specificate nella circolare 15/E del 13 giugno 2020.

Per concludere, il passaggio interno è un’operazione fatturata a tutti gli effetti e rientrante nei dati della liquidazione periodica ai fini IVA e per tale motivo non va esclusa.

Contributi a fondo perso: il codice ATECO prevalente

Nel caso precedente si è parlato di prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica. Questa è un’altra problematica che possiamo trovare.

Nello specifico, occorre richiamare il Decreto “Ristori” (DL n. 137 del 28 ottobre 2020) e “Ristori bis” (DL n. 149 del 9 novembre 2020), in base ai quali viene erogata una somma di denaro ai contribuenti che esercitano attività prevalente in uno dei settori individuati nelle tabelle 1 e 2 allegate ai citati decreti.

Nella sostanza spetta un contributo in misura percentuale specifica in base al codice ATECO prevalente assegnato.

Però chiaramente il codice ATECO prevalente non è sempre facilmente individuabile, sia per motivi di mancato aggiornamento dei codici presenti in anagrafe tributaria, sul cassetto fiscale e sia per altri motivi, come l’esistenza di più attività, per le quali non è possibile stabilire una priorità.

Riprendendo l’esempio dell’agriturismo, possono sorgere diversi problemi: in prima battuta, il codice ATECO prevalente sarà sempre quello relativo all’attività agricola, la quale non rientra tra i beneficiari dei fondi persi, con possibilità quindi di scarto della domanda ; in seconda battuta, bisogna andare a monte della questione, conoscendo la struttura stessa dell’attività agrituristica (certificato di connessione, Legge 96/2006), che non potrà mai essere per norma di legge attività principale e prevalente.

A tal fine è interessante leggere una delle FAQ del Fondo Ristorazione che per analogia richiama la medesima interpretazione, al link seguente: https://www.portaleristorazione.it/possono-accedere-beneficio-agriturismi.html. Nella domanda va indicato comunque il codice ATECO relativo all’agriturismo (56.10.12) come prevalente, in coerenza con le altre disposizioni di legge.

Contributi a fondo perso: multi-attività e regimi fiscali particolari

Questo aspetto più che una problematica è una chiosa rispetto a quanto detto precedentemente. E’ solo una precisazione, in merito al fatto che molto spesso nel settore agricolo trattiamo in contemporanea più attività con caratteristiche differenti e/o con un diverso regime contabile e fiscale.

Per questo ci vengono in aiuto le istruzioni proposte dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Per determinare la fascia in cui ricade l’ammontare complessivo di ricavi/compensi riferibili al 2019, occorre considerare la somma dei ricavi/compensi riferibili a tutte le attività. Per i titolari di reddito agrario ed attività agricole connesse, al posto dell’ammontare dei ricavi bisogna considerare il volume d’affari (campo VE50 dichiarazione IVA 2020) e con più attività, occorre considerare la sommatoria dei volumi d’affari di tutti gli intercalari IVA.

Allo stesso modo, nella determinazione del fatturato di periodo, occorre considerare in modo cumulato tutte le attività coinvolte.

Per concludere, come più volte ribadito, anche i titolari di reddito agrario rientrano tra i beneficiari e bisogna seguire le regole di cui sopra. In mancanza dei dati puntuali dei ricavi, ci vengono in aiuto le stesse liquidazioni IVA periodiche, dichiarativo IVA e/o il fatturato in senso stretto.

Contributi a fondo perso: l’istanza di autotutela

Quelle descritte precedentemente sono le casistiche e le problematiche principali che si presentano nell’elaborazione delle istanze dei contributi a fondo perso per il settore agricolo.

Certamente ogni caso va trattato singolarmente e non si possono applicare le medesime regole ed interpretazioni di legge per tutte le aziende indistintamente, a maggior ragione vista la specificità del comparto.

In altre parole, rappresentano delle linee guide che possono tornare utili e che facilitano nella predisposizione della domanda e/o nella correzione/integrazione della stessa.

Ad ogni modo, lo strumento primario a tutela del contribuente rimane l’istanza di autotutela.

Come da indicazioni della Risoluzione 65/E del 11 ottobre 2020), in caso di errori sull’entità del contributo o in caso di rigetto della stessa domanda, il soggetto richiedente può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, specificando in modo puntuale e chiaro i motivi degli errori. La stessa deve essere trasmessa via PEC alla Direzione provinciale competente, anche avvalendosi di un intermediario delegato dal soggetto richiedente.

Questo strumento è fondamentale anche perché molti soggetti si sono visti accreditare delle somme, non avendo i requisiti specifici, per via degli automatismi sorti con il già citato codice ATECO prevalente e quindi nel contesto del Decreto “Ristori” e “Ristori bis” ma anche con il DL n. 172/2020, cosiddetto Decreto “Natale”, il quale prevedeva anch’esso un’erogazione automatica del contributo, avendo presentato precedente istanza, come da DL n. 34 del 19 maggio 2020.

In altri termini, sembra indebita la posizione dell’Agenzia delle Entrate, per la quale si irrogano sanzioni ed interessi, oltre alla restituzione del contributo ricevuto, in presenza di errori non direttamente imputabili al contribuente stesso, non avendo presentato alcuna istanza, con il cosiddetto “automatismo” (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997).

Per concludere, a maggior ragione, bisogna prestare particolare attenzione al settore agricolo, vista la specificità ed in secondo luogo, è necessario avvalersi di strumenti ad hoc come l’autotutela, per evitare spiacevoli risvolti, come la casistica appena richiamata.

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Laureato nel 2014 in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 2018 ho conseguito un Master in Diritto Tributario presso Euroconference ed un altro in Revisione Legale presso Eutekne. Da alcuni anni collaboro con studi legali e commercialisti, con specializzazione nel settore agricolo. Sempre attento alle tematiche finanziarie, sviluppo il controllo di gestione per le PMI, Controller legge 4/2013, associato AssoController ed IMA®, appassionato di trading e di mercati finanziari.

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