Contributi a fondo perduto non spettanti: le sanzioni penali. Il Decreto Rilancio prevede tra le altre misure, anche dei contributi a fondo perduto per alcune imprese e alcuni lavoratori autonomi. Ad essere meno conosciuti, sono le sanzioni penali che possono derivare dall’ottenimento del contributo a soggetti che non possono beneficiarne.  

Il Decreto Rilancio prevede dei contributi a fondo perduto in favore delle imprese e di alcuni lavoratori autonomi.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a imprese, artigiani e commercianti che hanno registrato un calo del fatturato nel mese di aprile 2020 a seguito della diffusione del rischio Covid-19. E’ possibile presentare la domanda dal 15 giugno fino al 13 agosto 2020.

Al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza Covid-19, il legislatore ha esteso a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata, la possibilità di beneficiare di contributi a fondo perduto.

Contributi a fondo perduto

La finalità della norma è sostenere le imprese, artigiani e commercianti, demandando all’Agenzia delle Entrate sia la concessione del bonus, che l’attività di recupero di eventuali indennizzi indebitamente percepiti. 

Pertanto pur essendo un’indennità a fondo perduto, sono previste rigide misure sia di controllo che sanzionatorie.

Prima di vedere quali sono le sanzioni penali previste in caso di indebita percezione del contributo, è opportuno verificare chi può beneficiare del contributo a fondo perduto e quali sono le condizioni richieste.

Chi può beneficiare del Contributo a fondo perduto?

Il contributo può essere erogato a soggetti (individuali e collettivi) titolari di partita IVA che:

  • Esercitino attività di impresa con ricavi tipici (art. 85, c. 1, lett. a-b, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019 (compresi gli enti non commerciali in relazione alle attività commerciali svolte);
  • Esercitino attività di lavoro autonomo con compensi (art. 54, c. 1, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019;
  • Titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR).

Chi non può beneficiare del Contributo a fondo perduto?

Il contributo non può essere erogato a:

  • Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo;
  • Enti pubblici;
  • Intermediari finanziari; 
  • Società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
  • Contribuenti che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito in L. 27 del 24.04.2020 e precisamente:
    • Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
    • Lavoratori dello spettacolo.
       
  • Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Non vengono menzionate le indennità di cui all’art. 28 del D.L. 18/2020, pertanto coloro che sono soggetti alla Assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) potranno ricevere, sia l’indennità del mese di aprile sia il contributo a fondo perduto.

Requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che:

  • Il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 di quello di aprile 2019 considerando la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.

E’ necessario considerare anche le fatture differite emesse nel mese successivo (maggio) riferite al mese di aprile e sottrarre quelle differite emesse nel mese stesso, aprile, ma riferite a marzo.

Il momento impositivo per la cessione di beni corrisponde a quello di consegna dei beni stessi e per le prestazioni di servizi corrisponde, al momento del pagamento del corrispettivo.

Eccezioni soggettive

Il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza dei requisiti di cui al punto precedente, in caso di:

  • Soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019;
  • Soggetti domiciliati o con sede operativa in comuni colpiti da calamità fin dal suo insorgere, se lo stato di emergenza per la suddetta calamità era ancora in atto al 31.01.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19)

Come ottenere il contributo a fondo perduto

Per ottenere il contributo a fondo perduto occorre presentare un’istanza con l’indicazione della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, le cui modalità di effettuazione, il suo contenuto e i termini di presentazione saranno definiti da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento dovrà anche fissare la data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell’istanza.

L’istanza dovrà essere presentata, in via telematica e potrà essere presentata, oltre che dai diretti interessati, anche per loro conto dagli intermediari fiscali autorizzati che siano delegati al servizio del cassetto fiscale o ai servizi della fatturazione elettronica sul portale dell’Agenzia delle entrate.

I termini di presentazione sono di 60 giorni dall’avvio della procedura telematica stabilita dal provvedimento.

Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

La norma non prevede alcun termine per i pagamenti, che potrebbero anche essere inizialmente brevi, dovendo espletare preventivamente all’erogazione solo il controllo antimafia.

Sanzioni penali per i contributi a fondo perduto non spettanti

Nel caso dei contributi a fondo perduto si trova un preciso riferimento ad un illecito penale, dal momento che il penultimo comma del citato art. 25 precisa che “nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale”.

La condotta consiste nell’utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell’omissione di informazioni dovute, a cui consegue la percezione indebita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici.

La pena principale è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro; sanzione che non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Contributi a fondo perduto non spettanti: Responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del Dlgs. 231/2001

Inoltre, il reato in questione rientra anche tra quelli che possono divenire presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 24 del DLgs. 231/2001.

Pertanto non può escludersi il rischio di una ripercussione sulla società, laddove venisse ottenuto un contributo nell’interesse o a vantaggio della stessa, utilizzando dichiarazioni non veritiere.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 25 del Decreto Rilancio, nell’attribuire la gestione delle richieste di contributi e la conseguente attività di controllo dei dati dichiarati all’Agenzia delle Entrate, prevede l’applicazione degli art. 31 e seguenti del DPR n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, è previsto che l’Agenzia delle Entrate recuperi il dovuto, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 comma 5 del DLgs. n. 471/1997 (sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti inesistenti) e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del DPR 602/1973.

Dal 15 giugno presentare l’apposita istanza per ricevere il contributo a fondo perduto, inizialmente, l’Agenzia effettuerà controlli, solo formali, confrontando i dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, soltanto in seguito all’erogazione verranno eseguiti i controlli di merito.

Controlli antimafia

La non spettanza potrà derivare anche dal mancato superamento della verifica antimafia che viene effettuata mediante autocertificazione.

La sanzione penale prevista consiste della reclusione da 2 a 6 anni qualora dalla verifica effettuata risulti a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto derivanti dall’applicazione di una misura di prevenzione, nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

In queste ipotesi, laddove il contributo fosse stato effettivamente erogato, sarà applicabile anche la confisca ai sensi dell’art. 322-ter c.p.

Elemento soggettivo contributi a fondo perduto non spettanti

E’ comunque, opportuno ricordare che tutte le sanzioni penali necessitano di un accertamento processuale, che include anche la prova dell’elemento soggettivo del reato.

Per quanto riguarda la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui al richiamato art. 316-ter c.p., tale elemento va individuato nel dolo generico.

Occorre la realizzazione volontaria della condotta illecita (cioè, la presentazione di una dichiarazione non veritiera, ad esempio omettendo volutamente una informazione rilevante), essendo consapevole della falsità o comunque dell’incompletezza di quanto affermato e della rilevanza della stessa rispetto alla procedura di erogazione.

Come evitare le sanzioni penali?

Chi ha percepito il contributo a fondo perduto, non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, possono regolarizzare la loro posizione, restituendo il contributo, gli interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso.

Qualora la rinuncia, avvenga, prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente, comporta la non applicazione delle sanzioni.

Il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Per effettuare istanza di rinuncia, devono essere compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e del legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

La rinuncia può essere presentata anche oltre il periodo di 60 giorni, nel caso in cui, il contributo sia già stato erogato, altrimenti deve essere rispettato il periodo previsto.

La rinuncia all’istanza per un contributo superiore a 150.000 euro deve essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e firmata digitalmente dal soggetto richiedente:

[email protected].

11 COMMENTI

  1. Salve, ho un dubbio. Ho una ditta individuale e al contempo sono dipendente presso un’azienda privata. In questo caso posso richiedere il contribuito se come ditta individuale rientro in tutti i parametri indicati dal decreto (perdita di fatturato compresa)? Grazie della gentile attenzione

  2. Buongiorno, ho aperto la partita iva in regime forfettario a Settembre 2019 e sono iscritta alla Gestione separata INps; svolgo contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo determinato presso una scuola pubblica. Non ho potuto fruire dei bonus 600 euro di MArzo e Aprile in quanto anche lavoratori dipendente. Alla luce del fatto che non ho avuto diritto alla percezione dei bonus ex art, 27 DL CURA ITALIA (a causa del lav. dipendente), che non svolgo esclusivamente attività di lavoro dipendente (circolare Ag Entrate n.15 del 13 Giugno) e che ho aperto partita iva dopo il 1 Gennaio 2019 (quindi non soggetta valutazione della riduzione dei compensi) posso richiedere legittimamente il contributo Fondo Perduto art. 25 D.L Rilancio (nella misura base di 1000 euro)? Grazie per il vostro parere.

  3. Buongiorno, a partire dal 2018 ho avuto sia una ditta individuale sia una srl unipersonale che svolgevano attività simile ma non esattamente uguale. Nel 2019 la ditta individuale ha fatturato nel mese Aprile circa 20k mentre srl 0k. Nel 2020 la situazione si è invertita (seppur con una riduzione). La ditta individuale potrebbe richiedere il bonus nonostante entrambe le aziende svolgano attività molto simili? È possibile chiedere all’agenzia delle entrate una verifica in anticipo per essere sicuri che tutto è ok? Grazie in anticipo e buon lavoro!

  4. Vorrei sapere se nel mio caso limite ovvero fatturato pari a zero nel mese di aprile 2019 ( perché per ritardi nei pagamenti ho incassato e quindi fatturati lavori fatti a marzo e aprile 2019 nei mesi successivi) e fatturato aprile 2020 pari a zero causa covid 19 se posso richiedere il contributo. Su zero non si possono applicare diminuzione

  5. salve, ho una partita iva per la produzione di nocciole. Tra il 2019 ed il 2020 ho avuto un calo di produzione considerevole; la vendita nel 2019 è stata eseguita a marzo mentre quest’anno ho venduto ad Aprile. Il mio patronato di riferimento mi notifica che mi spetta una somma a fondo perduto di circa 10mila euro, ma sono titubanti sul fatto che poi mi possa venire revocata. Come mi devo comportare? Rischio sanzioni penali a posteriori se dovessi effettuare la richiesta? Grazie

  6. Buongiorno, io sono un agente di commercio monomandatario ed ho avuto per 2 volte i 600 euro da parte dell’Inps, a causa del Covid-19. Volevo presentare la domanda a fondo perduto. Per primo punto volevo sapere, se avendo beneficiato dei 600 euro dell’Inps ne avevo diritto, ed in secondo punto, facendo il calcolo tra il fatturato di aprile 2019 ed aprile 2020, è risultato che ho fatturato una perdita pari al 32,9999% cioè per 0,0001 centesimo di percentuale (nel mio caso pari ad €.4,66 ) non è quindi una perdita di fatturato apri al 33% pieno. La domanda la potevo fare ugualmente oppure andavo incontro a sanzioni? Grazie.

  7. Bongiorno non ho potuto pagare i contributi miei e di mia moglie a causa del Calo del lavoro possiamo presentare la domanda a fondo perduto abbiamo diritto.

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