Contributi a fondo perduto. Qualora, i chiarimenti istituzionali che rendono la percezione delle somme indebita, arrivino, dopo averle percepite, non sono previste sanzioni. Risposta all’Interpello n. 427 del 2 ottobre 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, i contribuenti che hanno percepito gli importi indebitamente devono restituirli tempestivamente con gli interessi. Tuttavia, la restituzione non deve essere maggiorata di sanzioni.
Contributi a fondo perduto
L’istante fa parte di un consorzio di imprese ed aveva fatto domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, sulla base delle disposizioni vigenti.
Tuttavia, sulla Circolare n. 22 del 21 luglio 2020 ha stabilito che, i consorzi di imprese sono esclusi dal beneficio:
L’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa e chiarisce che, la circolare n. 25 chiarisce prevede che, i consorzi, precedentemente esclusi dal fondo perduto, possono accedervi se:
I consorzi quindi possono beneficiare dei contributi se svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e assumono rappresentanza esterna.
Nel presupposto che l’istante non sia un consorzio che svolge un’attività
autonoma rispetto alle consorziate e che, dunque, abbia indebitamente percepito il
contributo a fondo perduto, condividendo la soluzione proposta, esso
può restituire quanto percepito, comprensivo degli interessi, senza corresponsione
delle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, i contributi a fondo perduto possono essere restituiti senza pagare le sanzioni, qualora, i chiarimenti che rendono indebita la percezione delle somme siano successivi all’accredito.