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Contribuenti Minori: i regimi fiscali 2019

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I contribuenti minori (di minori dimensioni) sono riconducibili a due grandi macro categorie: i soggetti in regime ordinario, i contribuenti forfetari. I due differenti regimi prevedono obblighi tributari molto differenti: è pertanto fondamentale comprendere a quale dei due ci si possa ricondurre in presenza di caratteristiche che consentano la libera scelta tra i due regimi ed anche a quali condizioni possa avvenire il passaggio da un regime all’altro e con quali vincoli.

Se stai leggendo questo articolo molto probabilmente ti stai chiedendo quale sia il regime fiscale che puoi utilizzare a partire dal 2019.

La scelta del proprio regime fiscale è molto importante in quanto determina adempimenti obbligatori e regime fiscale di tassazione.

Per questo motivo la scelta o le possibilità di passaggio da un regime fiscale ad un altro possono essere determinanti per la propria pianificazione fiscale.

Ho deciso di dedicare questo contributo ai contribuenti minori. Mi riferisco ai contribuenti di minori dimensioni) riconducibili a due grandi macro categorie:

  • I soggetti in regime ordinario;
  • I soggetti in regime forfettario.

I due differenti regimi prevedono obblighi tributari molto differenti. È pertanto fondamentale comprendere a quale dei due ci si possa ricondurre in presenza di caratteristiche che consentano la libera scelta tra i due regimi ed anche a quali condizioni possa avvenire il passaggio da un regime all’altro e con quali vincoli.

Vediamo insieme questi aspetti nella seguente guida.

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CONTRIBUENTI MINORI: IL REGIME FORFETTARIO

Il regime per i soggetti forfetari per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professione, è stato introdotto a decorrere dal 1º gennaio 2016.

Esso prevede l’esonero dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n 633/72. Ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

REQUISITI DI ACCESSO E PERMANENZA NEL REGIME FORFETTARIO

Tale regime è riservato ai contribuenti che:

  • Hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno e senza considerare l’adeguamento ai fini degli studi di settore, non superiori a determinati limiti specifici. Con riferimento al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
  • Hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 5.000 lordi per lavoro accessorio. Di cui all’articolo 70, DLgs n 276/03, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del DPR n 917/86, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto. Comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 DPR 917/86 e successive modificazioni;
  • Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera € 20.000. Ai fini del calcolo del costo complessivo:
    • Per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
    • Per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’art. 9 DPR n 917/86;
    • Beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
    • Non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articolo 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, DPR 917/86 (€ 516,00);
    • Non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IN REGIME FORFETTARIO

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime forfettario è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione. Concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.

L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cd. “principio di cassa“. Ovvero, in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso. Nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Il reddito imponibile viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato in relazione del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Il reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15%.

Per i primi cinque anni di attività dei contribuenti minori l’imposta sostitutiva scende al 5%.

IMPRESA FAMILIARE IN REGIME FORFETTARIO

Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del DPR n 917/86 l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

I contributi previdenziali versati compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del DPR n 917/86, si deducono dal reddito.

L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del DPR n 917/86 Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

Per approfondire le tematiche legate al Regime Forfettario ti rimando a questo contributo specifico: “Regime Forfettario: guida

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CONTRIBUENTI MINORI: IL REGIME ORDINARIO

Tutti i contribuenti che non applicano il regime forfetario sono invece chiamati ad applicare l’Iva ed alla tenuta della contabilità.

Vi sono poi regole di tenuta della contabilità più semplificate, per i contribuenti con un massimo di € 400.000,00 di ricavi per le prestazioni di servizi e di € 700.000,00 per le altre attività.

In presenza di entrambe le tipologie di attività si fa riferimento all’attività prevalente. Questo a condizione che il contribuente abbia annotato separatamente i ricavi delle singole attività. Fermo restando che l’ammontare complessivo degli stessi non deve superare il limite massimo di € 700.000.

La possibilità di avvalersi della contabilità semplificata si estende poi di anno in anno se non sono stati superati i limiti dei ricavi previsti.

I soggetti in regime di contabilità semplificata hanno sostanzialmente tre modalità di tenuta delle scritture contabili a cui fare riferimento:

  • I registri degli incassi e dei pagamenti;
  • I registri IVA integrati con le annotazioni richieste ai fini delle imposte sui redditi;
    Oppure, i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti. Fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, ma rilevanti ai fini dell’IRPEF.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per i professionisti ed i lavoratori autonomi il riferimento per la determinazione dei redditi è invece all’articolo 54 del DPR n 917/86. Norma che prevede comunque il criterio di cassa per l’imputazione di compensi e spese.

In entrambi i casi la tassazione è determinata mediante aliquota progressiva IRPEF.

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CONTRIBUENTI MINORI: ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Anche a livello di compilazione del Modello dei Redditi, la cui presentazione è prevista entro il prossimo 31 ottobre, la distinzione tra i diversi regimi contabili ha conseguenze dovendo compilare quadri dichiarativi diversi.

Vediamo di seguito le diverse possibilità.

QUADRO RF PER I CONTRIBUENTI MINORI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Esso deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria.

Tale modello è valido anche per i contribuenti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell’articolo 66 del DPR n 917/86  hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

QUADRO RG PER I CONTRIBUENTI MINORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Esso deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del DPR n 600/73, anche nell’ipotesi di inizio attività in corso d’anno ed adozione del regime di contabilità semplificata.

QUADRO LM PER I CONTRIBUENTI MINORI IN REGIME FORFETTARIO

Esso deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni.

Reddito determinato ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2, del DL n 98/11 (Circolare n.17/E/2012). Ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

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CONTRIBUENTI MINORI: PASSAGGIO DA REGIME ORDINARIO AL REGIME FORFETTARIO

Sicuramente l’attenzione deve essere concentrata sui contribuenti di dimensioni minori.

Nello specifico faccio riferimento ai contribuenti che avendo applicato il regime ordinario (siano essi un’impresa o un lavoratore autonomo/professionista) vogliano passare al regime forfetario.

LA VECCHIA PROCEDURA LEGATA AL PASSAGGIO DEI CONTRIBUENTI MINORI DAL REGIME ORDINARIO AL FORFETTARIO

La Circolare n. 11/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate confermava il passaggio dal regime ordinario al forfettario poteva avvenire liberamente.

Mi riferisco al passaggio dei soggetti che nel 2016 avevano optato per il regime di contabilità ordinaria e che dal 1º gennaio 2017, intendevano revocare tale scelta e accedere al regime di cassa. Stessa cosa coloro che avevano optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario.

Insomma, i passaggi di regime per i contribuenti minori era sostanzialmente libero.

Questo passaggio libero è giustificato dal fatto che il regime di cassa è il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata. Per questo è stato ritenuto necessario non dover inoltrare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Il passaggio libero è stato reso possibile dall’introduzione nel 2017 di nuove disposizioni normative.

Infatti, essendo il 2017 il primo anno di introduzione del nuovo regime semplificato di cassa, il passaggio tra i regimi è stato reso libero infrangendo il vincolo triennale. Vincolo legato alla scelta per la contabilità semplificata.

NOVELLATA PROCEDURA LEGATA AI PASSAGGI DI REGIME DEI CONTRIBUENTI MINORI: RISOLUZIONE 64/E/2018 AGENZIA ENTRATE

La Risoluzione n 64/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate evidenzia che il vincolo triennale di permanenza all’interno del regime di contabilità semplificata deve essere inteso in modo particolare.

Tale vincolo riguarda unicamente i soggetti che continuano a determinare la base imponibile secondo le regole ordinarie. Ossia coloro che si trovano a dovere (o potere) scegliere tra contabilità semplificata e contabilità ordinaria.

In caso di passaggio, invece, al regime forfetario tale vincolo non opera. Di conseguenza, coloro che, rispettando tutti i requisiti precedentemente descritti, vogliono effettuare il passaggio a tale regime lo possono fare senza dover necessariamente rispettare il vincolo triennale.

CONTRIBUENTI MINORI: L’OPZIONE

Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Anche in ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO può essere presentato, eventualmente in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Questo tenendo comunque fermo quanto previsto dall’articolo 1 del DPR n 442/97, secondo cui:

“L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della revoca è subordinata unicamente alla sua  concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”

Il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Resta comunque ferma la validità dell’opzione anche in caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione. Sanzionabile secondo le vigenti disposizioni.

Ne consegue che l’omessa indicazione dell’opzione, nella dichiarazione IVA, per l’applicazione del regime di contabilità ordinario per i contribuenti minori, resta valido. Tale fattispecie seppur non vincolante ai fini dell’efficacia del regime scelto, è comunque una violazione sanzionabile, sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

CONTRIBUENTI MINORI E CONTINUITÀ NELLE RILEVAZIONI CONTABILI

Considerate le previsioni particolari previste al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta è necessario fare attenzione ad alcuni accorgimenti.

Infatti, tutte le volte che si transita dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata e viceversa si deve fare attenzione ad evitare saldi o duplicazioni di imposizione.

Stesso deve dirsi per il passaggio dei contribuenti minori al regime forfettario. Sia il regime di contabilità semplificata che il regime forfettario prevedono l’applicazione del criterio di cassa. Pertanto, non dovrebbero esservi difficoltà nel riscontrare elementi che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole di determinazione del reddito di impresa.

Ad esempio, un professionista che adotta il regime di contabilità semplificata, se sceglie l’applicazione del regime forfettario per l’annualità successiva dovrà fare attenzione. Se detiene beni strumentali non interamente ammortizzati perderà l’IVA detratta sulla quota ancora non ammortizzata.

Per questo motivo i passaggi da un regime contabile all’altro devono essere sempre analizzati in dettaglio, al fin di evitare spiacevoli sorprese.

4 COMMENTI

  1. Molto interessante.
    Mi chiedo questo: per le fatture elettroniche sono stati classificati i regimi fiscali da RF01 a RF19, fra i quali compaiono il regime ordinario, quello forfettario e quello dei minimi, mentre non vi e’ un codice per la contabilita’ semplificata. Mi potreste dire in quale codice rientra la contabilita’ semplificata?
    Grazie

  2. I codici servono per individuare regimi speciali, che ad esempio non applicano l’IVA o la applicano in modo diverso. La contabilità semplificata è per così dire un regime ordinario, quindi non ha bisogno di un suo codice identificativo.

  3. Buongiorno,
    sono una neo-pensionata.
    L’azienda per la quale ho lavorato fino a qualche mese fa mi ha chiesto di continuare a collaborare con loro ancora per qualche anno, continuativamente ma con totale libertà di orario e organizzazione del tempo (es. solo per alcuni giorni a settimana); ho pensato quindi che aprire la partita IVA in regime forfetario fosse la migliore soluzione al mio caso, e pensavo di farlo ormai con decorrenza dal 1 gennaio.
    Nella nuova formulazione del regime, ancora in fase di conversione, leggo però che è stata inserita una limitazione inerente la fatturazione dei confronti dei soggetti con i quali si sono intrattenuti rapporti di lavoro dipendente nel corso dei due anni precedenti.
    Poichè immagino non si possa ad oggi sapere se questa limitazione opera anche per i pensionati, se verrà confermata in fase di conversione o quant’altro, chiedo il vostro parere in ordine a questo: se io dovessi aprire la mia partita iva OGGI, ricadendo quindi nel regime forfetario così come introdotto dal 01/01/2016 potrei superare la problematica sopra descritta?
    Grazie per la vostra risposta

  4. Le modifiche al regime forfettario riguardano tutti, quindi anche se apre oggi, una volta definite le modifiche dovrà uscire dal regime forfettario dal 2019.

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