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Contratto di locazione breve: come redigerlo al meglio

Contratto di locazione breve turistica. Le locazioni turistiche offrono la possibilità di sfruttare immobili sfitti per locazioni di breve durata a turisti. Per poter effettuare correttamente queste locazioni la stipula del contratto di locazione turistica.

Il contratto di locazione turistica è un tipo di accordo specifico nel settore immobiliare, utilizzato principalmente per la locazione di immobili a scopo turistico. Questo tipo di contratto si differenzia da un normale contratto di affitto residenziale per diverse caratteristiche chiave.


La locazione con affitti brevi, con la formula delle locazioni turistiche, ha preso piede stabilmente in Italia negli ultimi anni. Città d’arte e zone turistiche di tutta Italia sono costellate di beni immobili destinati ad affitti di durata inferiore a 30 giorni legati strettamente al soddisfacimento di esigenze turistiche.

Questo tipo di opportunità, ovvero la possibilità di godere di un immobile per brevi soggiorni, senza servizi di tipo alberghiero, attrae molto i turisti. Questa particolare attrazione deriva sia dal fatto di ridurre i costi, sia per la possibilità di scegliere l’alloggio in base alle proprie esigenze personali (più o meno grande, più o meno vicino al centro).

In un precedente contributo ho già approfondito la disciplina fiscale legata ai redditi da locazione percepiti dal proprietario per il tramite delle locazioni brevi turistiche (vedi “Locazioni turistiche: la guida per sfruttarle al meglio“). In questo contributo, invece, il mio obiettivo è quello di concentrarmi sulle caratteristiche principali che devono essere inserite in un contratto di locazione breve turistica, anche in relazione agli adempimenti ad esso connessi.

Che cos’è il contratto di locazione breve turistica?

Il contratto di locazione breve turistica è una particolare forma di affitto transitorio, nel quale la durata e la misura del canone sono lasciate alla libertà delle parti. Il D.L. n. 50/2017 ha definito le caratteristiche che deve possedere il contratto di locazione breve. Infatti, il comma 1, dell’articolo 4 del D.L., definisce con il termine “locazioni brevi turistiche“:

È all’interno di questa definizione che deve essere predisposto e firmato il contratto di locazione breve turistica di cui di seguito analizziamo che caratteristiche principali.

L’importanza della forma del contratto di locazione breve

Il primo aspetto che devi considerare è la forma del contratto. I contratti di locazione immobiliare devono essere redatti per iscritto. Per i contratti di durata inferiore ai 30 giorni non vi è obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, dobbiamo dire che il mancato obbligo di registrazione non si tramuta in un contratto verbale. Nella realtà dei fatti davvero in pochi redigono e fanno firmare il contratto di locazione ai turisti che ospitano. Tuttavia, è sempre necessario che vi sia un contratto scritto e vincolante tra le parti, anche senza obbligo di registrazione dello stesso (per periodi inferiori a 30 giorni nei confronti di uno stesso inquilino).

Il consiglio che posso darti per mia esperienza è quello di far sottoscrivere un contratto che comprenda almeno le regole di permanenza dell’inquilino, per prevenire contestazioni o possibili controversie legali. In questo senso, pensa al caso, più frequente di quello che si possa credere, dell’inquilino che non lascia l’immobile nei tempi prestabiliti, oppure, il caso dell’ospite che procura danni all’immobile o a soggetti terzi.

L’importanza del verbale di consegna dell’immobile

Una soluzione, per chi non volesse, o ritenesse troppo oneroso per i tempi, far firmare il contratto di locazione turistica a tutti gli inquilini può fare firmare un verbale di consegna dell’immobile. Si tratta, in buona sostanza, di un documento scritto dove riportare un inventario contenente l’elenco degli arredi presenti nell’immobile.

L’obiettivo del verbale è quello di fare una ricognizione immediata degli elementi presenti nell’immobile al momento di arrivo e di partenza di ogni ospite. In questo modo è possibile addebitare eventuali danneggiamenti o mancanze riscontrate nell’arredo ad ogni turista, in relazione alla sua responsabilità. Allo stesso modo vi è anche la possibilità per il proprietario di casa di far applicare una penale giornaliera per ogni giorni di ritardo nel rilascio dell’immobile.

Le condizioni e la cauzione da inserire nel contratto di locazione breve turistica

L’inquilino, che in questo caso assume le sembianze del turista, ha diritto di ricevere l’abitazione in buono stato, rispettando le caratteristiche indicate nell’eventuale scheda di presentazione e nel contratto. Il turista deve effettuare la verifica dello stato dell’abitazione sempre ed in ogni caso prima della firma del contratto di locazione.

Nel contratto è sempre consigliabile inserire una cauzione, al fine di coprire i danni causati all’immobile, e da restituire al termine del soggiorno. L’obiettivo della cauzione in denaro è quello di tutelarsi per eventuali danneggiamenti. In questo senso verbale di riconsegna e cauzione sono elementi che devono essere implementati congiuntamente.

Per quanto riguarda i consumi e le utenze, nella locazione turistica, è comune chiedere un forfait a garanzia. Oppure includere la cifra per il consumo delle utenze all’interno del canone di affitto. Questa seconda oggi è la soluzione maggiormente applicata da parte dei proprietari di casa.

Ultima, ma importantissima condizione da rispettare, è quella di dotarsi di una copertura assicurativa idonea. Si tratta di una apposita assicurazione che comprenda anche le locazioni, in modo da ripararsi da eventuali danni che l’inquilino può causare ai vicini e anche dagli infortuni che potrebbe arrecarsi egli stesso all’interno dell’immobile.

Disciplina fiscale del contratto di locazione breve turistica

La registrazione del contratto di locazione turistica non è obbligatoria, a meno che la durata non sia superiore a 30 giorni. In questo caso è necessario presentarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, muniti del modello RLI, debitamente compilato, con almeno due copie del contratto firmate. Una volta registrato il contratto di locazione breve turistica questo diventa un elemento idoneo ai fini della tassazione del reddito in capo al proprietario. Questi, a seconda di scelte legate alla convenienza personale ha due possibili regimi fiscali da poter applicare in relazione agli affitti percepiti. Mi riferisco ai due regimi fiscali seguenti.

Tassazione IRPEF dei canoni di locazione breve

Per quanto riguarda il pagamento, se si sceglie la tassazione ordinaria IRPEF del canone di locazione, è dovuta anche l’imposta di registro con aliquota 2% del canone di locazione, da versare al momento della registrazione del contratto di locazione (presso l’Agenzia delle Entrate). Inoltre è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro ogni 4 facciate del contratto.

Scegliendo la tassazione ad IRPEF, deve essere assoggettato a tassazione il 95% del canone di locazione annuale (vige il principio di competenza e non quello di cassa). La deduzione forfettaria del 5% è applicata per tenere conto di eventuali spese sostenute inerenti la locazione.

Tassazione dei canoni di locazione con cedolare secca

In alternativa alla tassazione ad IRPEF è possibile scegliere il regime di tassazione della cedolare secca. La cedolare secca è un’imposta sostitutiva che per i contratti di locazione breve ha aliquota del 21% da applicare sul canone di locazione (dal secondo immobile l’aliquota sale al 26%). In questo caso, le imposte indirette (bollo e imposta di registro) non sono dovute.

In pratica, il contribuente che si avvale della cedolare secca, ha la possibilità di tassare i canoni direttamente in dichiarazione dei redditi senza dover pagare imposta di registro e di bollo al momento della registrazione del contratto.

La tassazione con cedolare secca prevede l’applicazione di un aliquota forfettaria del 21% su tutti i canoni annuali, tuttavia, non vi è possibilità con questa modalità di tassazione di potersi dedurre costi sostenuti inerenti alla locazione. Inoltre, con questa modalità di tassazione non è possibile fruire di oneri deducibili o detraibili (es. quelli per interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica degli edifici, o del superbonus del 110%).

Per approfondire: “Cedolare secca al 26% dal secondo immobile“.

Indicazione in dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione breve

Quanto all’aspetto fiscale dei canoni incassati, in caso di tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi deve essere riportato il canone di affitto annuale percepito. Tale canone deve essere assoggettato alle spettanti aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito. In questo caso deve essere compilato il quadro RB del modello Redditi P.F. Qualora, invece, si opti per la tassazione con cedolare secca, deve essere compilata l’apposita sezione del quadro ove trova spazio l’applicazione dell’imposta con aliquota 21% sulla cifra pattuita, in sostituzione di IRPEF, addizionali e anche dell’eventuale imposta di registro e di bollo. In questo caso deve essere compilato il quadro RC del modello Redditi P.F.

Ricordo che, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi il proprietario locatore dell’immobile è tenuto rendicontare tutti i canoni di locazione relativi al periodo di imposta oggetto di dichiarazione. Per questo è necessario verificare gli importi effettivamente incassati dall’estratto conto bancario, oppure dalla somma delle ricevute (non fiscali), rilasciate agli ospiti. Questo, sia per la tassazione ordinaria che con cedolare secca.

Quali caratteristiche per le locazioni brevi turistiche?

Ricordo che gli affitti brevi, effettuati con contratti di locazione di tipo turistico, possono essere effettuati in forma non imprenditoriale (ovvero senza bisogno di partita Iva), da parte di tutti i possessori o detentori di diritto reale su beni immobili. Tuttavia, la Legge n. 178/20 ha previsto, a partire dal 2021, che se il proprietario affitta più di 4 appartamenti, si configura attività d’impresa e di conseguenza si deve procedere ad aprire la partita Iva. Su questo aspetto, comunque, occorre prestare attenzione.

Detto questo deve essere inoltre precisato che per la validità del contratto di locazione deve essere effettuata la mera locazione dell’immobile, senza alcun servizio di tipo alberghiero aggiuntivo (come ristorazione, pulizie giornaliere, colazione, etc.), altrimenti l’attività diventa di tipo turistico/ricettiva, per la quale occorre obbligatoriamente una partita Iva, e l’esercizio in forma imprenditoriale. Molto spesso, infatti, chi sceglie di affittare per brevi periodi, con finalità turistica, le seconde o le terze case, decide di farlo affidando l’intermediazione ad un’apposita agenzia immobiliare, sia per motivi logistici, che per l’attività di accoglienza e pulizia finale dell’immobile.

Il ruolo di intermediazione di un’agenzia o di un property manager

Per quanto oggi possa essere facile reperire ospiti (inquilini) attraverso i canali online (Airbnb, Homeway e Wimdu i principali), organizzare le prenotazioni e il calendario, l’accoglienza, la pulizia e far fronte alle emergenze manutentive resta infatti un’attività che richiede tempo e risorse non sempre disponibili. Tanto più quando il proprietario dell’immobile vive all’estero o comunque è distante da dove si trova l’immobile.

Affidarsi ad una agenzia immobiliare può rivelarsi una scelta opportuna tutte le volte in cui il proprietario vuole ottimizzare i tempi di occupazione dell’immobile, aumentandone così la redditività. L’attività dell’agenzia immobiliare di intermediazione e accoglienza può comprendere anche servizi aggiuntivi, come pulizia, giardinaggio, manutenzione, cura della casa, che spesso sono scorporate dall’intermediazione stessa e sono fatturate direttamente al proprietario, da parte dei singoli committenti.

Il proprietario dell’immobile, che si avvale dell’intermediazione di una agenzia immobiliare deve ricordarsi che da un punto di vista fiscale, è tenuto dichiarare i compensi da locazione percepiti, al netto di tutte le spese inerenti all’affitto, ed effettivamente sostenute e documentate. Questo qualora si scelga la tassazione ordinaria IRPEF. In caso di cedolare secca, invece, il canone di locazione tassato non tiene in considerazione queste spese.

Per maggiori informazioni sul ruolo delle agenzie immobiliari potete consultare: “Locazioni turistiche con agenzie immobiliari“.

Obblighi in capo agli intermediari nel contatto di locazione breve

Il comma 4 dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017 stabilisce che: “i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare“, trasmettono – all’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi, ma la norma non lo dice – i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite.

Il successivo comma 5 dispone che, “per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti” sopra indicati, operano, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento.

Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Se l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti non ha determinato particolari reazioni, è sull’introduzione della ritenuta fiscale che è stato manifestato un forte risentimento. Questo da parte delle categorie interessate, non senza qualche sottolineatura critica circa la tecnica legislativa utilizzata.

Il Decreto parla di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line. In questa dizione si è ritenuto che possano essere collocati sia gli agenti immobiliari sia i siti Internet all’interno dei quali si incontrano potenziali locatori e potenziali inquilini.

Sanzioni per l’intermediario nel contratto di locazione breve

Il mancato adempimenti dei suddetti obblighi di monitoraggio e trasmissione dei dati comporta l’applicabilità, a carico dell’intermediario, della sanzione amministrativa, modulabile da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro (articolo 11 del D.Lgs. n. 471/97).

Il Decreto prevede tuttavia la riduzione alla metà dell’importo sanzionatorio suddetto qualora la trasmissione o la correzione dei dati precedentemente comunicati mediante successivo invio avvenga nel termine (brevissimo) di 15 giorni successivi alla scadenza.

Quanto alle modalità e ai termini di trasmissione dei dati, con cui si dovrà altresì assicurare il corretto trattamento e la sicurezza degli stessi. Nonché in ordine ai relativi modelli dichiarativi, il comma 6 dell’art. 4 del Decreto legge prevede che essi dovranno essere stabiliti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Questo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

Trattenuta fiscale sul contratto di locazione breve 

In via ulteriore, il comma 5 dell’art. 4 prevede che,

per assicurare il contrasto all’evasione fiscale”, gli intermediari immobiliari, “qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti

di locazione, di sublocazione o di comodato, purché di breve durata, operino,

in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi all’atto dell’accredito

Provvedendo altresì ad effettuare i relativi versamenti nonché all’adempimento degli obblighi dichiarativi e certificativi ad essi conseguenti.

Questo ai sensi e per gli effetti rispettivamente dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 e dell’articolo 4 del DPR n. 322/98.

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Federico Migliorini
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38 COMMENTI

  1. Non abbiamo capito se la locazione turistica la può fare anche la società proprietaria d’immobile.

  2. Salve,
    la riposta è negativa, le società non possono adottare i contratti di locazione turistica.

  3. Buonasera, ho una villa in campagna nella Regione Puglia, che darei in locazione ai turisti, per brevi periodi ,normalmente da tre giorni minimo a 28 giorni massimo a clienti diversi da Maggio a Settembre. Le soluzioni sarebbero due: dare in locazione solo camera letto con bagno o intera abitazione certamente a prezzi diversi. Sono iscritto ai diversi portali Airbnb, TripAdvisor, casavacanze ecc. in forma non imprenditoriale. Le mie domande:
    1)Sono soggetto a l’osservanza delle norme statali e regionali che regolano l’esercizio dell’attività ricettiva, in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate e per la rilevazione statistica?
    2)Sono soggetto a chiedere autorizzazione al mio comune?
    2)Quale importo dovrei inserire sul contratto turistico, quello netto che ricevo io da Airbnb o quello che ha pagato per intero il cliente al portale stesso?
    Grazie per la risposta.

  4. Premesso che se effettua la c.d. “locazione turistica”, deve affittare l’intero immobile, non può affittare camere, altrimenti fa un’attività diversa, ovvero quella di affittacamere che ha normative e regolamenti diversi rispetto alla locazione turistica. Non bisogna fare confusione. Le rispondo in merito alla locazione turistica:
    1) Si, vi è una legge Regionale della Puglia che regolamenta il Turismo. In quella legge sono indicati anche gli adempimenti per chi affitta con locazione turistica. Si rivolga all’Ufficio turistico del Comune, le daranno indicazioni;
    2) Se la Legge Regionale o il Comune lo prevedono si;
    3) Lei deve dichiarare l’importo al lordo della commissione di Airbnb. Il fatto che lei si avvalga di questo portale è un suo onere.

  5. Grazie mille per la celerità di risposta e complimenti per la preparazione professionale che si ritrova. Mi sono recato al Comune non mi hanno saputo dir nulla , ma mi hanno detto di chiamare SUAP territoriale. Cosa che ho fatto. La risposta telefonica è stata che loro accolgono richieste da parte di titolari con attività imprenditoriale per B&B, case vacanze, affittacamere. A questo punto non so cosa fare, in considerazione che ho intenzione di procedere con affitti turistici occasionali ed in forma non imprenditoriale.

  6. La ringrazio per i complimenti. Se al Comune non hanno bisogno di autorizzazioni per l’attività di locazione turistica allora può iniziare a svolgerla senza particolari adempimenti, se non quello riguardante la comunicazione alla questura dei cittadini extracomunitari.

  7. Salve,
    ho ristrutturato un monolocale nel centro storico del mio paese in Puglia e vorrei affittarlo con contratto di locazione turistica.
    Mi è stato detto che con questo tipo di contratto non posso fare pubblicità e neanche pubblicare foto e altro, altrimenti si rientra in attività imprenditoriale con partita iva ecc.. Quindi non potrei fare un sito o una pagina Facebook o iscrivermi a siti specializzati tipo booking o altri.
    Volevo sapere se questa informazione corrisponde a verità o dipende da qualche regolamento regionale o comunale.
    Ringrazio anticipatamente
    Pino

  8. Salve,
    questa informazione non mi risulta essere veritiera. L’affitto turistico può essere effettuato senza partita Iva. La cosa importante è non offrire servizi di tipo alberghiero, come detto già varie volte, altrimenti l’attività richiede partita Iva. Chi vuole fare affitti turistici può pubblicare annunci sui vari portali, o sui social network. La regione Puglia ha una specifica Legge regionale sul turismo. Se vi è qualche limitazione specifica non può che essere indicata li. Altrimenti deve chiedere all’Ufficio turistico del suo Comune. In questo modo avrà tutte le informazioni utili.

  9. Buoonasera, vorrei sapere se con affitto turistico tramite airbnb di un appartamento per periodi sotto i 30 giorni e chiedendo un canone giornaliero più un rimborso spese pulizia finale posso incorrere in attività alberghiera. Non pulizie giornalieri, pasti e/o cambi biancheria. Solamente rimborso spese pulizia finale. Grazie mille

  10. Salve, in un contratto di locazione turistica non si chiedono rimborsi spesa. Il contratto prevede un canone di locazione per i giorni di permanenza del turista. Se non vengono serviti servizi il contratto è considerato di locazione turistica, se tutti gli altri requisiti sono rispettati.

  11. Salve, non ho capito se nel Veneto a Padova, la locazione turistica prevede di affittare anche solo 1 stanza con bagno, senza cucina o se per locazione turistica si intende l’affitto di un intero appartamento.

    Grazie, Stefania

  12. Salve, in generale l’affitto turistico può essere anche parziale, ma soltanto nell’abitazione di residenza. Per capire cosa prevede la regione Veneto deve verificare cosa è indicato nella legge sul turismo della regione.

  13. Buona sera
    vi scrivo di nuovo per un consiglio sulla dichiarazione dei redditi.
    ho una casa vacanza NON imprenditoriale con scia in centro a Roma , la proprietaria della casa è mia moglie che mi concede l’immobile in comodato d’uso gratuito, premesso questo immagino che io non posso utilizzare la cedolare secca per la dichiarazione dei redditi, ma posso detrarre tutte le spese della gestione della cav dal mio reddito?
    Vi ringrazio

  14. In caso di comodato d’uso gratuito, l’articolo 26 del Tuir prevede che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Nel caso sua moglie proprietaria dell’appartamento, è l’unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative al reddito da locazione anche se di fatto i relativi proventi saranno materialmente percepiti da lei. Il contratto di comodato, infatti, non conferisce un “diritto reale di godimento” ma semplicemente un diritto d’uso del bene stesso. Sua moglie dichiarerà il reddito lordo derivante dall’utilizzo dell’immobile, su cui sarà applicata la deduzione forfettaria del 5% per tenere conto dei costi.

  15. Buonasera,
    mio figlio è proprietario di un piccolo app.to a Firenze dove a breve stabilirà la sua residenza;
    ha intenzione di affittare a turisti tale app.to per periodi brevi;
    la prima domanda è : può anche non stabilire la sua residenza c/o tale appartamento per poterlo affittare?
    inoltre dal punto di vista fiscale cosa e come dovrà denunciare , considerato che è studente è non ha altro reddito ?
    grazie

  16. Se lui non abita li non deve stabilire li la sua residenza. Dovrà presentare autonoma dichiarazione dei redditi.

  17. Buonasera,
    sto compilando il modello 730 on line e sto inserendo l’importo incassato nel 2016 per l’affitto breve di una mia seconda casa vacanze. Il mio intermediario è stato Airbnb che mi ha comunicato gli importi incassati.Vorrei cortesemente un chiarimento: Su una locazione di 355 euro Airbnb mi ha trattenuto euro 13 per spese. Quale importo devo portare in dichiarazione dei redditi e quindi tassare con la cedolare secca euro 355 oppure quelli effettivamente incassati euro 342?
    Grazie per l’attenzione.
    Raffaele

  18. Con la cedolare secca si tassa l’importo lordo della locazione, quindi nel suo caso €. 355. L’unico svantaggio della cedolare è dato dal fatto che non è considerata alcuna deduzione per tener conto di costi legati all’affitto, come in questo caso Airbnb.

  19. Buongiorno,
    vivo nel mio appartamento composto da due stanze letto. Da sempre ho affittato una stanza ad altri universitari, adesso però vorrei affittare la stanza a turisti, ovviamente con uso bagno e cucina.
    posso avvalermi di questa modalità?
    affitto saltuariamente a prezzi stracciati ed adeguare l’appartamento a bnb comporta delle spese eccessive, che verrebbero recuperate in un periodo di tempo troppo lungo.
    Grazie,
    E.

  20. Difficilmente i turisti accettano un appartamento condiviso, ma se riesce trovare clienti può farlo.

  21. Buon giorno,
    ho una cliente che ha aperto partita IVA per l’esercizio di attività imprenditoriale di Bed and Breakfast.
    Purtroppo, in seguito a dei problemi burocratici, non stiamo riuscendo a fare SCIA di inizio attività.

    La cliente vorrebbe trovare una soluzione per poter sfruttare l’immobile in attesa della presentazione della SCIA
    e mi chiedevo se fosse possibile optare per la locazione turistica delle camere presenti nell’appartamento.
    Ma non mi è chiaro se sia in effetti possibile affittare con questo tipo di contratto le camere separatamente.

    Inoltre la cliente si avvarrebbe dell’intermediazione del portale Booking.com, ma solo per il contatto con il locatario.
    Il pagamento del canone verrebbe gestito direttamente dal locatore, il quale poi provvederebbe a versare
    all’intermediario solo una percentuale relativa al servizio di intermediazione.
    In questo caso Booking deve comunque comunicare i dati del contratto, o deve farlo il locatore?

    Grazie per l’attenzione

  22. Con una partita Iva commerciale aperta senza scia, non si può avviare alcuna attività. Per la locazione turistica è l’intermediario che deve comunicare i dati del contratto.

  23. Buona Sera, articolo davvero molto interessante, vorrei capire una cosa, dove scatta l’attività imprenditoriale? .. Da qualche parte ho letto che le locazioni turistiche devono rimanere almeno 100 giorni INATTIVI nell’anno solare, mi conferma ? o esiste un limite di soldi incassati che non posso superare ? e nel caso decidessi la CEDOLARE SECCA, che mi sembra l’unica soluzione, esiste un limite ? es. se supero i 5000 euro, l’obbligo di passare a IRPEF o altro?.. grazie V.

  24. Se l’attività è svolta su immobili di proprietà può essere considerata non imprenditoriale. Altrimenti, l’attività diventa imprenditoriale.

  25. vorremmo prendere in gestione delle case per affittarle a turisti reperiti su internet. Gestiremmo noi le case attraverso i siti internet, ci occuperemmo della sistemazione dei clienti per il check in che per il check out In sostanza daremmo una parte degli incassi al netto delle spese ai proprietari delle case. Come si configura l’attività? Come attività turistica o privata? Saremmo degli intermediari non immobiliari. La tassazione sia per noi che per i proprietari come avverrebbe? Grazie per l’attenzione.
    Maristella Pirola

  26. Salve Maristella, se vuole possiamo fissare un appuntamento skype in cui posso indicarvi come gestire questo tipo di attività. Nel caso mi faccia sapere.

  27. Grazie. Sarei disponibile lunedì e martedì pomeriggio per un incontro in skype, poi non lo saprei dire, se non fosse disponibile la contatterò più avanti perché non posso prevedere quando potrò esserci per i prossimi 15gg.
    Mi faccia sapere.
    Cordiali saluti

  28. Buongiorno
    Vorrei affittare una camera del mio appartamento e ho letto del “verbale di consegna”. Più che un vero contratto per gli affitti brevi che farei mi piace l’idea di questo verbale. Avete un facsimile x prendere delle idee? Grazie

  29. E’ sufficiente fare un elenco di tutti i beni consegnati all’inquilino, che devono essere poi verificati al momento del rilascio dell’immobile.

  30. ANCHE NOI COME MARISTELLA PIROLA ….SIAMO UNA COOPERATIVA DI Comunità E VORREMMO GESTIRE CASE DI SOCI TRATTENENENDO UNA PERCENTUALE PER I SERVIZI OFFERTI

  31. Operare su immobili di terzi come intermediari quindi trattenere una percentuale obbliga ad esercitare come a agenti immobiliari. Non ci sono alternative.

  32. Buongiorno, vi ringrazi per le preziose informazioni e vi pongo qualche quesito. Sono proprietaria di un hotel, ma affitto anche appartamentini di proprietà in maniera non imprenditoriale e sto cercando di redigere un piccolo contratto. Mi chiedevo se questo fosse personalizzabile o ci si dovesse attenere al contratto tipo del codice civile in ambito di affitto. Mi spiego meglio.
    1)Vorrei inserire ad esempio una clausola che mi tuteli nel caso il cliente voglia lasciare l’appartamento prima del tempo stabilito o nel caso il cliente non si presenti (NO SHOW). E’ possibile? Posso pretendere un risarcimento della rimanenza da versare oppure posso solo trattenere l’importo già versato?
    2)Ho capito che in questo tipo di contratto non è obbligatorio l’invio di una caparra, quindi se il cliente vuole può negarmi il deposito? In questo caso io, che chiaramente non gli terrei l’appartamento, sono nel torto?
    3)Ho anche letto che se il cliente, che si presume abbia pagato la caparra, cancella la prenotazione io posso trattenere il deposito a mia tutela, ma che se io cancello la sua prenotazione per ad esempio un overbooking, devo rendere il doppio dell’importo depositato. E’ vero?

    Mi scuso per le varie domande ma la regolamentazione degli affitti non imprenditoriali mi sfugge.
    Grazie per l’attenzione

  33. Gli affitti brevi sono regolati dal codice civile, questo significa che si possono modellare a proprio piacimento. Le clausole che vuole inserire possono sicuramente essere ammesse. La caparra, se prevista dal contratto, prevede che se l’ospite non si presenta lei può trattenerla, ma che se lei va in overbooking, deve restiurila al doppio al cliente. Se non vuole questa clausola, può toglierla o prevedere che si versi un acconto al posto della caparra.

  34. Buongiorno,
    Vorrei affittare la mia casa al mare in Sardegna per 21 giorni ad Agosto.
    Si tratta della casa dove risiedo. E’ la mia prima casa, ci abito da 18 anni, e..non possiedo altre abitazioni.
    Non trattandosi di una seconda casa.., volevo gentilmente chiederle come poter procedere per regolarizzare il tutto col fisco e se ho l’obbligo di segnalazione in questura degli affittuari non essendo extracomunitari.
    Oppure, non devo svolgere alcun adempimento in quanto trattasi di affitto di una Prima Casa su un periodo inferiore ai 30 gg.
    La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
    Cordiali saluti

  35. Salve Gianfranco, affittare l’abitazione di residenza per 21 giorni è possibile. Gli adempimenti sono tutti quelli indicati nell’articolo, compresa la comunicazione delle schede alloggiati in questura.

  36. Buonasera,
    Ho preso in affitto un Appartmaento a Roma da ormai circa 4 anni in cui svolgo regolarmente l’attività di b&b non imprenditoriale( previsto nel contratto che ho firmato all’epoca alla proprietaria).
    Ho necessità al momento, di spostare la residenza in un altro Appartamento. Stavo pensando di chiudere la SCIA e fare comunicazione di locazione turistica dell’appartamento, vista la semplificazione delle normative vigenti.
    Posso continuare ad affittare le camere singolarmente?
    Seconda domanda: posso scaricare il canone d’affitto e le spese luce condominio ecc a fine anno ? Grazie per la sua disponibilità.
    Cordiali saluti

    Marco

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