Contratto di espansione. L’INPS ha fornito tutte le istruzioni con la Circolare n. 98 del 3 settembre 2020. Il contratto di espansione è una misura attuabile nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di grandi imprese con organico superiore alle mille unità. 

L’INPS, con Circolare n.98 del 3 settembre 2020 ha fornito le istruzioni relative al contratto di espansione, introdotto in via sperimentale per gli anni 2019/ 2020, per le imprese con organico superiore a 1000 dipendenti che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

Può essere richiesta per un massimo di 18 mesi non continuativi che, in deroga a limiti di durata complessivi e specifici, non si conteggiano nel quinquennio di riferimento.

Contratto di espansione

Al fine di utilizzarlo, le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs n. 148/2015, finalizzato alla stipula del contratto, sottoscritto in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

Contratto di espansione

Per quanto riguarda, la regolamentazione della CIGS connessa al contratto di espansione, l’INPS ha chiarito che, il trattamento deve essere ricondotto nelle integrazioni salariali straordinarie. Pertanto, resteranno esclusi dall’intervento di CIGS:

  • Dirigenti;
  • Lavoratori a domicilio;
  • Apprendisti con contratto di lavoro non professionalizzante.

I lavoratori dovranno possedere, presso l’unità produttiva, un’anzianità di effettivo lavoro non inferiore a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.

Il periodo di integrazione salariale straordinario richiesto non potrà essere superiore a 18 mesi, anche non continuativi, che non saranno conteggiati all’interno del quinquennio mobile.

Contribuzione addizionale

La contribuzione addizionale sarà:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione sino al limite di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Il versamento del contributo addizionale dovrà essere effettuato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione utilizzando il codice causale E602″.

Le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro saranno conguagliabili, a pena di decadenza, entro il termine di 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, utilizzando il codice di nuova istituzione L046.

Lascia una Risposta