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Contratti part time: è possibile averne due?

Contratti part time: vi siete mai chiesti se potete avere due contratti part time? D'altronde cosa escluderebbe questa possibilità? Vediamo insieme se è possibile contrarre due contratti part time.

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In Italia è possibile per il lavoratore svolgere contemporaneamente più contratti di lavoro part time, a condizione di non violare specifiche normative sull’orario di lavoro, sugli obblighi di fedeltà al datore di lavoro e su attività tra loro conciliabili.


Il più importante testo normativo, in tema di contratti part time, è stato introdotto dal legislatore italiano solo nel 2000, con il D.Lgs. n. 61/2000. Il contratto di lavoro part time prevede quella tipologia di prestazione lavorativa che viene svolta in un orario da considerarsi parziale rispetto al normale e canonico orario di lavoro. Tale negozio, infatti, è anche detto contratto di lavoro a tempo parziale.

Si tratta, quindi, quel particolare contratto lavorativo che ha come caratteristica principale un orario ridotto, che sia settimanale, mensile o giornaliero. Il rapporto, dunque, non è organizzato secondo quella che la legge ritiene essere il normale orario di lavoro. Soprattutto in momenti di crisi economica, tale tipologia di rapporto lavorativo si è dimostrato un ottimo alleato.

Non solo consente di flessibilizzare il mercato, rendendolo più dinamico, ma anche consentendo di svolgere contemporaneamente più attività. È sicuramente indubbia la compatibilità tra attività professionali e di lavoro part time, salvo eventuali incompatibilità. Però, ci chiediamo se sia altrettanto possibile concludere due contratti di lavoro a tempo parziale. Scopriamolo insieme.

Cosa sono i contratti part time?

CONTRATTO DI LAVORO PART TIME
il contratto di lavoro part-time rappresenta una forma contrattuale flessibile, che si distingue per la riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno standard. La legislazione italiana definisce il part-time come un rapporto di lavoro in cui la durata dell’orario lavorativo è inferiore a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno, normalmente stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il contratto di lavoro part time prevede quella tipologia di prestazione lavorativa che viene svolta in un orario da considerarsi parziale rispetto al normale e canonico orario di lavoro. Tale negozio, infatti, è anche detto contratto di lavoro a tempo parziale. Si tratta, quindi, quel particolare contratto lavorativo che ha come caratteristica principale un orario ridotto, che sia settimanale, mensile o giornaliero. Il rapporto, dunque, non è organizzato secondo quella che la legge ritiene essere il normale orario di lavoro.

Il contratto di lavoro part time è stato disciplinato per la prima volta con il Decreto Legge n. 726 del 30 ottobre 1984. Tuttavia, solo in un secondo momento la disciplina è stata ampliata e resa più complessa. Il legislatore, con i passare del tempo, ha compreso l’effettiva portata di questo strumento, che ha consentito di flessibilizzare il settore lavoro, e adeguarlo ad una società via via sempre più dinamica.

Proprio in tal senso, è stata determinante anche la normativa introdotta a livello comunitario che ha consentito di superare discriminazioni esistenti tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale. Il più importante intervento normativo del legislatore italiano si è avuto solo nel 2000, con il D.Lgs. n. 61/2000.

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ai soli fini della prova e deve necessariamente indicare la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario.

Caratteristiche e tipologie di contratti part time

Il contratto di lavoro part-time si caratterizza per la sua flessibilità e adattabilità alle esigenze sia del datore di lavoro sia del lavoratore. Le ore di lavoro possono essere distribuite in modo orizzontale, verticale, o misto. Nella distribuzione orizzontale, il lavoratore svolge la propria attività per un numero ridotto di ore ogni giorno; nella distribuzione verticale, lavora il numero pieno di ore ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese, o dell’anno; infine, nella distribuzione mista, si combinano gli aspetti delle precedenti due.

Il D.Lgs. n. 61/2000  fornisce una definizione descrittiva del contratto di lavoro part time. In particolare, individuava all’art 1 tre tipologie di rapporto di lavoro part time:

  • Il part-time orizzontale, in cui la riduzione riguarda l’orario di lavoro giornaliero rispetto al normale tempo pieno, per esempio si lavora 4 ore al giorno anziché 8;
  • Il part-time verticale, in cui l’orario di lavoro giornaliero non subisce variazioni, ma il lavoratore viene impiegato in precisi e predeterminati periodi nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Ad esempio il lavoro viene effettuato per 8 ore al giorno, ma solo alcuni giorni a settimana o alcune settimane al mese o ancora alcuni mesi all’anno;
  • E il part-time misto, in cui il rapporto di lavoro è il frutto di una combinazione tra part time orizzontale e verticale: si lavora, ad esempio, un paio di giorni a settimana per 4 ore al giorno e il resto delle giornate si lavora per 8 ore.
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE – Art. 7, D.Lgs. n. 81/2015
Il lavoratore part-time beneficia degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello (c.d. principio di non discriminazione).

Diritto e tutela dei lavoratori part time

I lavoratori part-time godono delle stesse tutele legali e contrattuali dei lavoratori a tempo pieno, proporzionate al loro orario di lavoro. Questo include l’accesso alla previdenza sociale, alle ferie, ai permessi, e alle tutele in caso di malattia o maternità. Importante è anche il principio di non discriminazione, che assicura che i lavoratori part-time non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo pieno, salvo che la differenza di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive.

Flessibilità e clausole contrattuali

Un aspetto distintivo del part-time è la possibilità di prevedere clausole di elasticità e flessibilità. Queste permettono una variazione dell’orario di lavoro in risposta alle esigenze dell’impresa, entro i limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi. Inoltre, il lavoratore può avere la possibilità di aumentare temporaneamente il proprio orario di lavoro (clausole di flessibilità in aumento) o di ridurlo (clausole di flessibilità in diminuzione), in base alle necessità personali e alle opportunità offerte dal datore di lavoro.

Transizione tra part time e full time

Un altro aspetto rilevante è la possibilità di transizione tra part-time e full-time. Il lavoratore può richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part-time a full-time e viceversa, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi. Queste richieste sono soggette alla disponibilità e alle esigenze organizzative del datore di lavoro.

È possibile svolgere due lavori part time contemporaneamente?

Fatta questa breve introduzione sui contratti di lavoro part time, ci possiamo chiedere se è possibile concludere più contratti di lavoro part time contestualmente. La crisi economica ha evidenziato, talvolta, potrebbe essere necessario svolgere due lavori part time, proprio a causa delle molte difficoltà a trovare un impiego a tempo pieno adeguatamente remunerativo.

Sul punto, invero, nessuna norma o disposizione vieta di fare due lavori part-time insieme. Quindi è un’attività del tutto lecita. Pertanto, è effettivamente possibile per un lavoratore svolgere due contratti di lavoro part-time contemporaneamente, purché si rispettino determinate condizioni e normative. Questa possibilità rispecchia la flessibilità del mercato del lavoro e mira a soddisfare le esigenze di coloro che cercano di conciliare più impegni lavorativi o di integrare il proprio reddito. Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che devono essere svolti due impieghi conciliabili.

La legge italiana non pone limiti espliciti al numero di contratti di lavoro che una persona può stipulare, a condizione che siano rispettate le normative vigenti in materia di orario di lavoro e di riposo. La compatibilità di due contratti part-time dipende quindi dalla capacità del lavoratore di adempiere agli impegni di entrambi i contratti senza violare i limiti massimi di orario lavorativo stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.

Rispetto delle normative sull’orario di lavoro

Secondo la normativa italiana, l’orario di lavoro settimanale standard è fissato in 40 ore. Nel caso di due contratti part-time, la somma degli orari lavorativi previsti da entrambi i contratti non dovrebbe superare tale limite, salvo casi particolari regolamentati da specifiche normative o contratti collettivi. Inoltre, è fondamentale rispettare le disposizioni relative ai periodi di riposo giornalieri e settimanali.

CONTRATTO FULL TIME E PART TIME NON SONO CONCILIABILI
Un lavoratore dipendente può svolgere due lavori part-time contemporaneamente. Tuttavia, questo non è possibile con un contratto full-time. Questo in quanto il limite delle 48 ore settimanali verrebbe superato. Per garantire il rispetto dei limiti orari, il dipendente deve tener conto dell’obbligo di comunicazione del secondo lavoro

Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro

Il lavoratore che intende svolgere più impieghi part-time è tenuto a informare i propri datori di lavoro della situazione, soprattutto se vi è il rischio di conflitti di interesse o di violazione delle normative sull’orario di lavoro. I datori di lavoro, a loro volta, devono verificare che l’assunzione di un dipendente già impegnato in un altro rapporto di lavoro part-time non comporti la violazione delle normative sul lavoro.

Implicazioni fiscali e previdenziali

Dal punto di vista fiscale e previdenziale, ogni contratto part-time deve essere considerato autonomamente. Tuttavia, il lavoratore deve essere consapevole che la somma dei redditi provenienti da più rapporti di lavoro può avere implicazioni in termini di tassazione e contributi previdenziali. I contributi, così come le prestazioni, previdenziali ed assistenziali ed i premi INAIL sono gli stessi che valgono per la generalità dei lavoratori subordinati. La base retributiva INAIL è costituita dalla retribuzione oraria tabellare dei lavoratori a tempo pieno moltiplicata per le ore lavorate o comunque retribuite al lavoratore part-time.

Pertanto, è consigliabile consultare un esperto (consulente del lavoro o commercialista) per comprendere appieno le implicazioni fiscali e previdenziali di più rapporti di lavoro.

La posizione della Cassazione

La Cassazione, invero, ha manifestato la sua opinioni sulla questione. Nella sentenza numero 13196/2017 della Corte di Cassazione, la Suprema corte ha spiegato e motivato le condizioni rispettando le quali è sempre possibile lavorare in due posti diversi con contratto part-time. In particolare, l’interprete ha posto l’accento sulla necessità di scegliere due lavori conciliabili. Premesso che il datore di lavoro non può impedire ad un dipendente di avere un altro impiego. Ha evidenziato la Corte:

sarebbe nulla una previsione regolamentare che riconoscesse al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime di part-time di svolgere un’altra attività lavorativa”.

Tuttavia, allo stesso datore di lavoro, devono essere prestate alcune garanzie. In primo luogo, gli orari di lavoro sono compatibili e vengono rispettate le 48 ore settimanali e il diritto al riposo. Inoltre, il lavoratore deve prestare fedeltà al datore di lavoro. Con ciò si intende che sullo stesso grava un dovere di non concorrenza tra le due attività. Possibilmente, quindi, tra i due lavori non deve esserci conflitto d’interesse. La tua attività lavorativa, presso un datore di lavoro, non deve causare danni all’altro datore. Ovviamente, la compatibilità deve essere verificata caso per caso. Per facilitare tale operazione, il lavoratore dovrà comunicare il monte ore lavoro settimanali al datore di lavoro.

Obbligo di fedeltà

L’obbligo di fedeltà è un principio fondamentale individuato dal legislatore codicistico all’art. 2105 c.c., come richiamato dalla sentenza in esame. La norma, dunque, opera con riferimento a qualsiasi rapporto di lavoro, non necessariamente a tempo parziale. Da tale assunto discendono due divieti:

  •  divieto di concorrenza, ciò comporta che non si è possibile lavorare contemporaneamente per due aziende tra loro competitor;
  •  obbligo di riservatezza, ossia dovrai stare attento a non divulgare segreti aziendali e altre informazioni.

Tuttavia, fatta eccezione per il rispetto di predette regole, è legittimo concludere due contratti part time.

Conclusioni

In conclusione, lavorare con più contratti part-time in Italia è una possibilità concreta, che offre flessibilità e opportunità di reddito aggiuntivo. Tuttavia, questa opzione richiede un’attenta pianificazione e considerazione delle normative legali, del benessere personale e delle implicazioni fiscali e previdenziali, al fine di garantire che sia gestita in modo sostenibile e conforme alla legge.

Domande frequenti

Quante ore si possono fare con due contratti part time?

È necessario tenere in considerazione che esiste un limite massimo di ore di lavoro settimanali per un lavoratore dipendente. Si tratta di 48 ore complessive. Questo significa che non è possibile superare questo numero complessivo di ore, anche sommando due impieghi diversi. Allo stesso modo non è possibile superare il limite di 13 ore di lavoro giornaliere.

Quante ore di lavoro massime in un part time?

Il part-time prevede, generalmente, un numero di ore che varia dalle 20 alle 36 ore settimanali. Il modo in cui sono distribuite dipende dall’accordo tra datore e dipendente.

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