Contratti a termine: chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Con la nota n. 713 del 16 settembre 2020, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni previste dal Decreto Agosto, relative a contratto a termine e divieto di licenziamento.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 713 del 16 settembre 2020, ha fornito chiarimenti sulla proroga dei contratti a termine senza causale.

In particolare, l’Ispettorato chiarisce che, nel limite dei 24 mesi, è possibile, allungare i tempi del rapporto di lavoro anche se è stato raggiunto il limite delle 4 volte, e che, la scadenza del 31 dicembre 2020 riguarda soltanto la formalizzazione della proroga e del rinnovo e non riguarda il contratto stesso.

Contratti a termine

Proroga contratti a termine

In forza della formulazione utilizzata, che riporta la possibilità di deroga alla norma che disciplina proroghe e rinnovi (art. 21, D.Lgs. n. 81/2015), deve ritenersi ammissibile, la deroga al numero massimo di proroghe.

Pertanto se il rapporto di lavoro è già stato prorogato 4 volte, è possibile prorogarne la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come è possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del periodo cuscinetto, se è rispettata la durata massima di 24 mesi.

La durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo agevolato, comporta, inoltre, che il termine del 31 dicembre 2020 sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo, pertanto, la durata può protrarsi anche nel corso del 2021, nel rispetto del limite dei 24 mesi.

Divieto di licenziamento

In tema di licenziamento, l’art. 14 del D.L. n. 104/2020, prevede la proroga il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti, nonché il divieto e la sospensione delle procedure pendenti per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, in relazione:

  • Datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale previsti fino al 31 dicembre;
  • Datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali connesso alla mancata richiesta dell’intervento di integrazione salariale.

Pertanto, salvo eventuali modifiche in sede di conversione del decreto legge, il divieto di licenziamento, opera per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili.

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