Conto estero non dichiarato in Italia. Quali sono le possibilità di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate? Quali sono le sanzioni applicabili per il quadro RW e per il monitoraggio fiscale di attività finanziarie detenute all’estero e non dichiarate? Tutte le informazioni utili per capire come mai oggi aprire un conto all’estero, non è sempre così sicuro.


Hai mai pensato di aprire un conto estero? Non dirmi che non hai mai pensato per una volta di aprire un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata? Ebbene, ti consiglio di prestare attenzione a quanto ti indicherò in questo articolo. Se ci stai seriamente pensando, questo report ti aiuterà ad avere le idee più chiare sul da farsi. L’implementazione a livello internazionale dello scambio di informazioni fiscali, come il Common Reporting Standard, promosso in ambito UE, e il FACTA (di matrice USA) permettono di individuare con maggiore facilità, la presenza di un conto corrente estero non dichiarato.

L’Agenzia delle Entrate ha a disposizione le informazioni provenienti da tantissimi Paesi per individuare la presenza di conti esteri non dichiarati da parte di un contribuente residente fiscalmente in Italia. Per questo motivo, se hai un conto corrente estero è necessario rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni amministrative tributarie. In questo articolo andiamo ad analizzare quali sono le conseguenze legate all’apertura di un conto corrente estero non dichiarato all’Amministrazione finanziaria italiana.

Conto estero: obblighi di dichiarazione

Le persone fisiche gli enti non commerciali e le società semplici fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2 e 5 del DPR n. 917/86 (TUIR), sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere. In particolare, questi soggetti, nel momento in cui entrano in possesso di un’attività finanziaria (conto corrente, azioni, obbligazioni, gestione patrimoniale, etc) detenuta in Paese estero, sono tenuti a verificare il rispetto di questa disciplina fiscale. Infatti, con specifico riferimento ai conti correnti, nel quadro RW del modello Redditi (P.F. Enc e S.P.) deve essere riportato il valore degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. L’obbligo di compilazione del quadro RW scatta anche nel caso di detenzione di un conto estero.

Quadro RW per la detenzione di un conto corrente estero

L’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, modificato dalla Legge n. 186/2014 prevede l’obbligo di monitoraggio per le i conti correnti detenuti all’estero, il cui valore massimo giornaliero raggiunto nel periodo d’imposta sia superiore alla soglia di 15.000 euro. Questo significa che se detieni un conto estero che nell’anno, non ha mai superato (anche solo per un giorno) i 15.000 euro, non sei tenuto a rispettare la disciplina sul monitoraggio. In caso contrario, deve essere compilato il quadro RW del modello Redditi P.F. ai fini del monitoraggio fiscale. L’obbligo di compilazione del quadro RW, tuttavia, sussiste per il contribuente anche laddove lo stesso sia necessario ai fini del calcolo dell’IVAFE (imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero). L’obbligo di segnalazione del conto corrente estero ai fini del pagamento dell’IVAFE scatta nel caso in cui la consistenza media del conto estero sia superiore alla soglia di 5.000 euro. Di conseguenza, la compilazione del quadro RW potrebbe portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:

  • Conto corrente estero con giacenza media maggiore di 5.000 euro ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i 15.000 euro. Il quadro RW andrà compilato esclusivamente ai fini IVAFE;
  • Conto corrente estero con giacenza media inferiore a 5.000 euro ma che, come valore massimo, ha superato i 15.000 euro. Il quadro RW deve essere compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.

Beneficiario effettivo del conto estero

La segnalazione nel quadro RW del conto estero deve essere effettuata anche per quanto riguarda i possessori diretti del conto. Questo significa che anche il soggetto che ha la disponibilità del conto estero, e che può eseguirvi sopra operazioni, è tenuto alla segnalazione. Tale soggetto è definito “beneficiario effettivo“. Quindi, la compilazione del quadro RW è obbligatoria anche per il contribuente che ha disponibilità di un conto estero. Questo anche nel caso in cui egli non lo detenga direttamente, ma tramite interposta persona, che funge da semplice schermo formale. Questa situazione può sovente verificarsi quando il conto estero è formalmente intestato ad un trust, oppure una fondazione e le somme in esso depositate sono nella piena disponibilità del contribuente residente in Italia.

La ratio del fatto di obbligare alla dichiarazione del conto estero, non solo i possessori formali delle relative somme, ma anche coloro che ne possono disporre o nel cui interesse vengono gestite, è alla base dell’estensione dell’adempimento in questione al contribuente qualificabile come titolare effettivo del conto estero. Infatti, la dichiarazione del possesso di queste somme deve essere effettuato dal beneficiario anche se il conto estero è formalmente intestato a società o soggetti diversi (trust e fondazioni). Quindi, per quanti di voi si chiedano se la costituzione di un trust, anche estero, per inserirvi la titolarità di conti o attività finanziarie estere possa evitare la normativa sul monitoraggio fiscale, sta commettendo un errore. Se i beneficiari del trust sono persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, i conti e le attività estere devono essere da loro dichiarati (al superamento delle soglie che abbiamo visto in precedenza).

Conto estero non dichiarato: scambio di informazioni internazionale

L’Amministrazione finanziaria italiana ha la possibilità di individuare un conto corrente estero non dichiarato e di ricondurre le relative operazioni al titolare. Questa individuazione avviene attraverso l’utilizzo di strumenti utili per lo scambio di informazioni fiscali con lo Stato estero in questione.

Negli ultimi anni moltissimi Stati si sono impegnati per incrementare il livello di trasparenza fiscale internazionale attraverso il reciproco scambio di informazioni. Il tutto con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale internazionale. Per quanto riguarda gli Stati dell’Unione Europea opera lo scambio automatico delle informazioni fiscali, di cui alla Direttiva 2011/16/UE. Si tratta della Direttiva che ha sostituito la precedente Direttiva 2003/48/CE, da ultimo integrata dalla Direttiva 2014/10/CE. In buona sostanza, a partire dal oltre 3/5 degli Stati globali ha aderito al CRS (Common Reporting Standard), un sistema di condivisione automatica dei dati fiscali dei contribuenti, come interessi, dividendi, conti correnti, previsto dalla Direttiva 2015/2376/UE. Tra questi accordi, dobbiamo ricordare anche il FATCA, ovvero un accordo bilaterale sullo scambio di informazioni fiscali, che l’Italia ha siglato con gli USA, per comunicare all’IRS (agenzia fiscale americana), i dati fiscali dei cittadini americani all’estero.

FATCA E CRS: differenze

L’aspetto principale da tenere presente quando si parla di accordi internazionali sullo scambio di informazioni, è che esistono accordi multilaterali ed accordi bilaterali. La differenza fondamentale tra il CRS dell’UE ed il FATCA degli USA è determinante. Infatti, il FATCA si basa su accordi bilaterali di scambio informazioni conclusi dall’Amministrazione americana con singoli Stati. Attraverso un percorso unilaterale promosso dalla agenzia fiscale americana IRS, gli USA firmano singoli trattati con i vari Stati. Il CRS, invece, è lo standard messo a punto dall’OCSE. Si tratta di uno strumento di compliance multilaterale. Infatti, è un accordo multilaterale a cui possono aderire potenzialmente tutti gli Stati, come sta di fatto accadendo, già dal 2017.

Segreto bancario e normativa UE

Particolare attenzione deve essere posta sulla questione riguardante la compatibilità del segreto bancario, ancora presente in molti Stati (Panama, Singapore e Hong Kong su tutti), con la normativa dell’Unione Europea. A tal riguardo la normativa UE, pur non imponendo di modificare le proprie disposizioni interne, prevede che questi Paesi non possano opporsi allo scambio di informazioni con gli altri Stati UE. Eccependo in questo modo il proprio segreto bancario interno. Ne deriva che gli Stati esteri UE sono tenuti a trasmettere all’Italia anche le informazioni fiscali utili ad identificare i contribuenti italiani che detengono conti esteri non dichiarati all’Amministrazione finanziaria italiana. Informazioni che potrebbero essere utilizzate per accertare eventuali imposte evase e le relative sanzioni per gli obblighi di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero.

Segreto bancario e Paesi extra UE

Lo scambio automatico di informazioni non è limitato all’Unione Europea, ma opera anche tra l’Italia e gli Stati extra UE in base a specifici accordi. Accordi che prevedono anche lo scambio di informazioni sui conti esteri non dichiarati. In questi casi l’Italia opera attraverso accordi bilaterali che negli anni hanno interessato anche Paesi precedentemente restii alla collaborazione. Sto parlando di Paesi caratterizzati dal segreto bancario, considerati paradisi fiscali. Tanto per fare un esempio, è sufficiente pensare alla Svizzera. Tenuta a comunicare i dati dei propri correntisi, su richiesta delle autorità fiscali degli Stati UE, già a partire dal 2017. Stessa cosa per il San Marino, oppure il Liechtenstein e il Principato di Monaco.

La prospettiva è che il sistema di scambio di informazioni sia destinato a diventare pressoché globale. Questo per effetto dell’entrata in vigore della gitata Convenzione multilaterale MCAA (Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Automatic Exchange of Financial Account Information) elaborata dall’OCSE. A partire dal 2017 gli Stati hanno iniziato a scambiarsi le informazioni necessarie per contrastare l’evasione fiscale internazionale. Guardante la nostra mappa globale di seguito.

Il compiuto sviluppo di questo strumento di scambio internazionale di informazioni sarà utile per raggiungere il processo di piana trasparenza fiscale internazionale. Pertanto si dovrà arrivare a dire addito ai paradisi fiscali, almeno per come li abbiamo conosciuti finora. L’Amministrazione finanziaria italiana, quindi, detiene tutte le informazioni utili che interessano i propri contribuenti per quanto riguarda l’individuazione di un conto estero non dichiarato.

Conto estero non dichiarato: le sanzioni

La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale. Questo anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una mancata o infedele dichiarazione del conto estero. A tale omissione è applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”), che ha così differenziato le sanzioni:

  • Sanzione fissa di 250,00 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
  • Sanzione variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List;
  • Sanzione variabile dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi Black List.

Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui ci si trovi in una situazione di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, in caso di attività estere detenute in paradisi fiscali e non dichiarate, opera anche la presunzione relativa, salvo prova contraria, che le somme detenute sul conto estero non dichiarato siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia. In questo caso l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare anche le imposte che si presumono evase. Questo in base all’articolo 12 del D.L. n. 78/20091.

Non deve essere dimenticato che, inoltre alle sanzioni previste per il monitoraggio fiscale possono essere applicate anche le sanzioni dovute per l’omessa indicazione di componenti reddituali in dichiarazione dei redditi (qualora vengano riscontrati). Faccio riferimento alla sanzione per infedele dichiarazione (che ordinariamente va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta), aumentata di un terzo in quanto si tratta di redditi di fonte estera. Oppure, in caso di dichiarazione omessa, le sanzioni possono andare dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta, sempre con l’aumento di un terzo della sanzione applicata.

Per approfondire: “Raddoppio dei termini di accertamento per attività detenute in paradisi fiscali e non dichiarate“.

Valutazione dei rischi e trasparenza globale

Con questo contesto globale di trasparenza fiscale tra i vari Stati il contribuente che detiene con conto estero non dichiarato è tenuto a considerare che l’Amministrazione finanziaria italiana dispone di strumenti idonei a rintracciare le somme. Per questo è necessario valutare attentamente la situazione, anche in vista di un possibile accertamento fiscale. Per avere un quadro dei Paesi che attuano procedure di scambio automatico di informazioni consiglio la lettura di questo articolo: “Common reporting standard (crs): scambio automatico di informazioni“.

Cosa succede quando si riceve una lettera di compliance per un conto estero non dichiarato?

Se sei entrato nella lista di contribuenti che ha ricevuto una lettera di compliance, ti consiglio di rivolgerti subito ad un dottore Commercialista esperto. Devi individuare un soggetto che come il sottoscritto abbia maturato esperienza in ambito di fiscalità internazionale. Solo in questo modo potrai avere a tua disposizione l’esperienza di un professionista che ha già aiutato altri contribuenti in questa situazione. Fatto questo, assieme a lui, avrai a tua disposizione due scelte. Vediamo quali sono.

Presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa

La prima è quella di aderire alla lettera di compliance e presentare una dichiarazione dei redditi integrativa. In pratica si tratta di andare a modificare la dichiarazione dei redditi precedentemente presentata (nei termini di legge). In questo modo hai la possibilità di andare a:

  • Sanare la tua situazione dichiarando attività finanziarie estere (ai fini del monitoraggio fiscale e dell’eventuale IVAFE);
  • Dichiarare i redditi derivanti da queste attività finanziarie estere.

Il vantaggio di questa soluzione è indubbiamente quello di poter usufruire dei vantaggi del ravvedimento operoso. Per approfondire ti lascio da consultare questo apposito articolo dedicato: “Ravvedimento operoso del quadro RW“. Versando la maggiore imposta dovuta con sanzioni ridotte ed interessi potrai sanare interamente la tua situazione. Questo senza rischiare ulteriori ingerenze da parte dell’Agenzia delle Entrate. E’ opportuno ricordare che la procedura di ravvedimento operoso non è inibita dalla notifica di una lettera di compliance, a patto di aver presentato la dichiarazione dei redditi originaria (nei termini). Per questo motivo è importante valutare, da subito, gli effetti positivi legati a questo tipo di scelta per il contribuente.

Non aderire alla lettera di compliance

Si tratta di una soluzione che generalmente non mi sento di consigliare. Questa soluzione comporta il fatto di non effettuare alcuna dichiarazione integrativa. La situazione rimane immutata, ma in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di procedere con i passi successivi. Mi riferisco alla possibilità di emettere un vero e proprio avviso di accertamento. Si tratta di una comunicazione che, una volta notificata, impedisce al contribuente la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso. Questo comporta, inevitabilmente, l’applicazione di sanzioni piene da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per questo mi sento di non consigliare questa soluzione. A meno che non sia palese il fatto che l’Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore nell’invio della lettera. Magari perché non hai mai detenuto attività finanziarie estere. In questo caso, però, consiglio comunque di rispondere alla lettera con un’istanza in autotutela in cui si comunica lo sbaglio commesso dall’Agenzia.

Dal monitoraggio fiscale all’eventuale contestazione di redditi non dichiarati

Quando si riceve una lettera di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione ad attività finanziarie estere non dichiarate sono due gli aspetti da monitorare. Il primo è sicuramente quello di cui abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo, ovvero la disciplina sul monitoraggio fiscale (e quindi la possibilità di intervenire con una dichiarazione integrativa). Il secondo aspetto, invece, riguarda le imposte sui redditi. Infatti, molto spesso le attività finanziarie estere non dichiarate sono collegate a redditi finanziari o di capitale percepiti all’estero (caso classico è quello di interessi, plusvalenze e dividendi) incassati all’estero e non dichiarati. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate in caso di accertamento sicuramente proverà ad individuare eventuali redditi non dichiarati attraverso la richiesta di documentazione al contribuente. E’ in questa sede, infatti, che occorre prestare la dovuta attenzione e valutare di intervenire per sanare complessivamente (anche ai fini reddituali) la propria posizione prima di una fase accertativa, che può portare poi all’applicazione di sanzioni piene.

Consulenza fiscale online

Se hai un conto estero e vuoi verificare se sei in regola con la normativa fiscale, contattaci! Saremo a tua disposizione per valutare la tua situazione fiscale, ed eventualmente ti indicheremo le soluzioni per essere in regola con la normativa fiscale nazionale, in tema di monitoraggio fiscale e quadro RW. Allo stesso modo, se hai ricevuto una lettera di compliance e desideri approfondire la tua situazione per valutare eventuali azioni da intraprendere, puoi contattarci e ricevere il preventivo per una consulenza fiscale. Potrai contare sull’ausilio di professionisti preparati ed esperti di fiscalità internazionale.


Note:

1 – Art. 12, co. 2, D.L. n. 78/2009 – 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previstein violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471sono raddoppiate“.

77 COMMENTI

  1. buongiorno ! volevo fare quaesta domanda.. io ho aperto un conto on line trust in una finanaziaria inglese depositando 21.770 euro. come devo comportarmi con la dichiarazione dei redditi, visto che io ricapitalizzero’ gli interessi mensili per due anni? senza toccare un soldo e nemmeno bonificando sul mio conto corrente qua in italia??? devo anche dichiarare i soldi depositati con bonifico a quasta finanziaria?? grazie mille

  2. Buongiorno, su che base lo Stato Italiano richiede informazioni dei beni immobili e mobili dei propri cittadini?
    Ovvero che criteri usa il fisco italiano per gli accertamenti tipicamente?
    Ad esempio se un cittadino italiano lavora e risiede in Germania, l’Italia richiederebbe la sua posizione finanziaria a quello Stato o ciò avviene per lo più su chi risiede in Italia o su chi?
    Quali indicatori fanno tipicamente scattare questa richiesta di informazioni allo Stato estero?
    Grazie

  3. Per far partire un controllo è necessario che l’Agenzia abbia valutato l’esistenza di anomalie, tra la dichiarazione dei redditi presentata e le informazioni presenti sulle sue banche dati, come quella dei conti correnti dei Paesi UE. Altra fonte di anomalia può essere la verifica della residenza dopo l’iscrizione AIRE. Le possibilità sono tantissime che possono far scattare un controllo. Per questo è importante affidarsi a professionisti esperti in caso di trasferimento all’estero, di percepimento di redditi esteri o di presenzza di attività all’estero.

  4. buongiorno, un conto corrente in Serbia, di intestatario con doppia cittadinanza italiana/serba, con giacenza media inferiore a 5000 euro/anno. (mai superato i 5000) deve essere dichiarato con mod. RW ?

    Se dovesse essere dichiarato quali sono le sanzioni per anni precedenti senza dichiarazione ?

    Grazie

  5. Bisogna analizzare la situazione in dettaglio, per verificare se il conto va dichiarato, ed eventualmente le sanzioni pregresse. Mi contatti per una consulenza personalizzata.

  6. Buongiorno
    sono residente aire in Francia dove vivo e lavoro per conto di una societa’francese da 12 anni.
    nel 2017 ho lavorato per un istituto di ricerca pubblico in italia ed ho sospeso il mio contratto francese.
    adesso sono ritornato a vivere e lavorare in Francia.
    naturalmente durante questo anno in italia ho mantenuto il mio conto in francia attivo sul quale vi erano piu di 15000euro.
    non ho fatto la dichiarazione dei redditi in italia in quanto era tutto trattenuto in busta paga e non avevo nulla da detrarre.
    pensa che debba fare qualcosa con l’agenzia delle entrate per non essere in torto?
    la ringrazio
    A

  7. Per rispondere alla sua domanda bisogna capire prima in quale Stato ha la sua residenza fiscale. Mi contatti in privato, così potremo capire meglio la sua situazione e darle le dovute indicazioni su come operare.

  8. Buongiorno ho due conti correnti esteri uno in Spagna sempre sotto i cento euro lo aprii per motivi di trasferimento per lavoro che poi non si realizzò ma il conto mi è rimasto, altro in Romania dove ho un domicilio e spesso mi reco per trovare amici,
    il conto lo uso per piccoli bonifici ad uso personale e quindi con piccole somme depositate il massimo raggiunto è di 2/3 mila euro sussistono gli obblighi di dichiararli?
    Leggevo da qualche parte che sotto i 15000 non si è obligation è così?
    Grazie per la risposta.

  9. Buongiorno, avrei bisogno di alcune informazioni ed eventualmente una consulenza.
    Se possibile potreste contattarmi?
    Grazie
    Christoph

  10. Salve,sono entrato nel mondo delle cripotovalute e ho aperto degli account su vari exchange che mi fanno depositare soldi per acquistare bitcoin e altre criptovalute. I nomi degli exchange sono Coinbase kraken binance. Io metto i soldi solo su coinbase con bancomat e compro le criptovalute,da coinsabe trasferisco ad esempio bitcoin su binance e compro le altre criptovalute. Per ora ho speso poco,circa 500 euro. Devo dichiarare qual cosa? Il soldi del conto sono gestiti da me ma il conto è della compagnia.

    Grazie mille

  11. Sicuramente dovrà dichiarare i conti correnti esteri, e poi eventuali plsuvalenze. Deve fare vedere tutta la documentazione al suo commercilista di fiducia, o se vuole a noi, per capire se e cosa dovrà dichiarare.

  12. Buongiorno.
    L’anno scorso ho aperto un conto all’estero depositando 2000 Euro in contanti. Il saldo è tutt’ora lo stesso.
    Sono tenuto a compilare il quadro rw nel modello unico, o basta che compilo il quadro rm per il versamento
    delle tasse sugli interessi ?
    Su detto conto all’estero ho aggiunto mia moglie come delegata. Mia moglie deve dichiarare nel modello Unico
    il mio conto?
    Grazie, saluti
    Bruno, Trento

  13. Deve valutare, secondo le indicazioni indicate nell’articolo, se nel suo caso è obbligatoria la compilazione del quadro RW. Se ha difficoltà mi contatti per una consulenza.

  14. Buongiorno,
    sono residente fiscale in Italia ma nel 2008 ho aperto un conto in Brasile e nel 2009 ho comprato una casa;non ho mai dichiarato nulla in Italia.Adesso però a causa del Common Reporting Standard mi trovo costretto a dichiarare il conto ma,dopo aver letto attentamente il C.R.S. non ho trovato nulla includesse anche gli immobili nello scambio di informazioni.Poichè vorrei continuare a non dichiarare l’immobile vorrei sapere se il C.R.S. prevede o no lo scambio di informazioni ANCHE sugli immobili,stante che gli atti di compravendita in Brasile vengono comunicati dal “Cartorio” (Conservatoria brasiliana) alla “Receita Federal” (Agenzia delle Entrate Brasiliana).Grazie

  15. Il CRS riguarda solo le attività finanziarie. Tuttavia gli immobili esteri devono essere dichiarati in Italia ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali detenute all’estero.

  16. ho un conto corrente cointestato in austria aperto nel giugno 2017. Il conto e’ usato solo come deposito e tutti i versamenti sono stati fatti regolarmente tramite bonifici. Cosa devo dichiarare e quanto devo pagare. Ho chiesto la giacenza media ma non mi e’ mai stata inviata.

  17. Deve dichiarare il conto nel quadro RW se si sono verificati i requisiti. Se vuole ne parliamo in consulenza.

  18. Buongiorno,

    Sono residente in Italia e ho un conto corrente nel Regno Unito aperto l’anno scorso. La somma depositata è inferiore a € 5.000 e non ho né titoli né case né attività, il valore medio di giacenza annua è inferiore a 5.000 euro.
    Ho letto: “secondo l’articolo 2 del d.l.4/2014 convertito in legge 50/2014 ha previsto che l’obbligo di monitoraggio per le attività finanziarie detenute all’estero non sussista per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro”

    La domanda è: non pago l’IVAFE perchè la giacenza media è inferiore a 5,000 euro, non compilo il quadro RW perchè non supero 10,000 euro all’anno. E’ corretto?
    Grazie anticipatamente e cordiali saluti.

  19. Si Eleonora quanto afferma è corretto, se il conto corrente non ha mai superato la soglia di 10.000 euro non deve indicarlo nemmeno per il monitoraggio fiscale.

  20. Buongiorno,

    ho un conto bancario all’estero per appoggio alle spese dello studio di mio figlio, deposito diverse volte all’anno ma non supero mai 5000 € . La somma dei versamenti annui sono di circa 10/12 mila. Sono in regola fiscalmente ? Grazie e cordiali saluti.

  21. Con queste informazioni è impossibile dire se è o meno in regola fiscalmente. Bisogna analizzare consistenza del conto e consistenza media, per verificare se deve sottostare alla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere. Se vuole posso analizzare la sua situazione in dettaglio. Se interessato mi contatti in privato.

  22. Salve,
    l’anno scorso ho aperto un conto corrente online in Germania sul quale sia la giacenza media mensile che quella annuale non hanno superato i 5000 euro.
    da quello che leggo non devo compilare il quadro RW,
    è corretto?
    Grazie!

  23. Bisogna vedere se c’è stata una consistenza giornaliera di almeno 15.000 anche solo per un giorno. In questo caso il conto si indica per il solo monitoraggio fiscale. Per maggiori info mi contatti in privato per una consulenza.

  24. Buongiorno.
    Ho lavorato per diversi anni in svizzera in cui ho un conto corrente, dovro’ compilare il modello RW, per quanto riguarda la Vostra consulenza come funziona e quanto e’ il costo che dovro’ sostenere.
    grazie, attendo una risposta.

  25. Per la consulenza bisogna prima capire di cosa ha bisogno in concreto. Mi scriva in privato via mail, e le farò un preventivo personalizzato.

  26. Salve. Sto lavorando a Londra da agosto 2018 , ho quindi un conto qui. Da agosto a dicembre ho percepito circa 7000 sterline o poco più (pago un caro affitto e la vita é cara)…devo dichiararlo nel 730?

  27. Bisogna vedere dove è la sua residenza fiscale. Da quello si può capire dove e come deve dichiarare quel reddito. Se vuole mi contatti per una consulenza personalizzata.

  28. domanda:ho un conto titoli di banca italiana dove sono presenti titoli di azioni svizzere;il regime è amministrato; ho capito male ma tutte le adempienze normative sono a carico della mia banca italiana? cioe’ oltre a trattenere il 26% su dividendi,plusvalenze etc segnala anche al fisco questo conto titoli.non devo segnalare nulla sul 730 ne’ in altra sede.

  29. Se le attività estere sono gestite da un intermediario residente non c’è obbligo di dichiarazione. L’intermediario deve fornirle la certificazione delle eventuali trattenute effettuate sui proventi percepiti.

  30. ok grazie; mentre nel caso di apertura conco corrente in banca svizzera (pes ubs -Chiasso), l’obbligo di segnalare il contenuto del conto corrente, pes liquidita0′ in chf, gestione patrimoniale sempre in chf etc, è a mio carico? ( credo sia il quadro rw modulo pf e IVAFE) oppure è possibile delegare alla banca svizzera?
    grazie

  31. grazie; speravo che eventualmente la banca svizzera potesse fare da intermediario e segnalasse al fisco svizzero,cosi come fa la banca italiana per conto titoli azioni estere; ho letto qualche articolo e mi sembra cmq un procedimento complesso,con il rischio di sbagliare qualcosa e avere guai con il fisco. peccato

  32. Le tasse EQUE è giusto che vengano pagate ogni qualvolta.
    Di conseguenza vi deve essere OBBLIGATORIAMENTE anche un ritorno (ai contribuenti) nell’immediato e non dopo cento anni adducendo scuse di comodo di ogni tipo…..e che dire allora quando in certi Stati a cui si versano tali somme questi ultimi non ti garantiscono neanche minimamente un lavoretto temporaneo oppure un assegno di sussistenza con riqualificazioni professionali per cui poter continuare una vita dignitosa?
    …….Quando i fiumi diventeranno esili ruscelli anche i mulini si fermeranno per sempre….ed allora ce ne accorgeremo TUTTI ….dal primo all’ultimo.

  33. Buongiorno,
    se un soggetto detenesse all’estero + conti di consistenza media per ciascuno minore di 5000 euro e valore massimo complessivo per ciascuno minore di 15000, sarebbe obbligato o no a dichiararli in quadro RW e a pagare IVAFE?
    Naturalmente il valore di consistenza media della somma dei conti sarebbe eccedente i limiti di cui sopra.

    Grazie per la risposta
    Cordialmente
    Rodolfo

  34. Salve Rodolfo, l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a € 15.000 (articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990). Vanno in sostanza considerati, a tal fine, tutti i conti (anche posseduti presso intermediari finanziari differenti), sommando i relativi importi. Se anche in un solo giorno l’ammontare massimo nel corso del periodo di imposta ha superato i € 15.000, viene meno la clausola di esonero, motivo per il quale spesso, soprattutto in presenza di più conti si è soliti compilare comunque il quadro RW.

  35. Vorrei aprire un conto all’estero.
    In fase di dichiarazione dei redditi che documenti devo produrre considerando che certamente non supererò mai la somma di 15.000,00 ?
    Devo allegare l’estratto conto ? ( anche nel caso in cui non superi la giacenza media annua di 5.000? ).
    Grazie
    Paolo

  36. Se non supera i due requisiti previsti dalla norma non deve fare niente in sede di dichiarazione dei redditi.

  37. Se ho un c/c estero non superando i 15.000 € annui , può Agenzia Entrate, per cartelle esattoriali non pagate bloccare e sequestrarevle somme? Grazie per la risposta.

  38. Sicuramente arrivare alla confisca del conto estero è più complicato rispetto al caso di un conto italiano, ma l’Agenzia delle Entrate Riscossione può farlo. Naturalmente in determinate fattispecie legate al mancato pagamento di cartelle esattoriali.

  39. Se uno è il firmante o beneficiario del conto di una società commerciale all`estero, valgono le stesse regole che per il trust/fondazione?
    Grazie

  40. Salve, vorrei aprire un conto corrente in Spagna , sul quale bonificare denaro che e’ depositato fra conto corrente e conto deposito in italia. Preciso che si tratta di risparmi provenienti principalmente dal mio TFR percepito quando sono andato in pensione. Il conto corrente estero , mi occorre allo scopo di comprare una casa in quel paese ,in una località dove vive mio figlio da circa 10 anni. La giacenza supererà sicuramente i 15.000 € . Vorrei sapere quali sono le implicazioni fiscali . Grazie e cordiali saluti

  41. L’implicazione fiscale legata alla costituzione di un conto corrente estero è il rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere, la comunicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e il pagamento dell’IVAFE. Se vuole ne parliamo in dettaglio in consulenza e se vorrà potrà incaricarci della presentazione della sua dichiarazione dei redditi.

  42. Buongiorno sè una persona è disoccupata e non ha redditi da dichiarare e aprisse un conto estero per ricevere proventi web deve dichiararlo oppure sotto una certa soglia di giacenza annuale è esonerato?

  43. Fare quello che dice la espone a due rischi: un accertamento fiscale per evasione fiscale e un accertamento in ambito del monitoraggio fiscale di attività finanziarie estere. Bisogna fare molta attenzione. Se vuole ne parliamo in dettaglio in consulenza e le indico la soluzione migliore.

  44. Salve, se una persona (che ancora detiene la residenza in Italia) percepisce uno stipendio lavorando all’estero (paese non tenuto alla doppia tassazione) e di conseguenza ha un conto corrente nel luogo dove lavora ha l’obbligo di dichiarare il reddito prodotto all’estero? Se un suo familiare, che ha la residenza nello stesso luogo e che quindi è nello stesso nucleo familiare, deve fare l’ISEE la giacenza media del conto corrente della persona che lavora all’estero deve essere dichiarata?
    Grazie.

  45. Un soggetto che ha residenza fiscale in Italia ha l’obbligo di dichiarare in Italia i redditi esteri, le attività finanziarie e patrimoniali che detiene all’estero. Stessa cosa per quanto riguarda l’ISEE.

  46. Buonasera,
    immagino che in questi giorni sarete sommersi di domande simili alla mia:)
    Se dopo una vita di lavoro dipendente spostassi i miei 60-70.000 € su un conto da aprire in svizzera.
    A) Dichiaro da bravo cittadino la cosa in sede di dichiarazione de redditi
    B) Immagino che gli interessi siano pari pressochè a zero, quindi nessuna plusvalenza

    A che tassazione dovrei andare incontro in italia?

  47. Salve Davide, l’obbligo di dichiarare il conto c’è solo se si superano determinate soglie. Gli interessi se maturati devono essere dichiarati in Italia. Salvo la possibilità di beneficiare di un credito. Se ha bisogno di maggiori info o di un intermediario di fiducia posso spiegarle i nostri contatti con la Svizzera. Nel caso fissiamo una consulenza.

  48. Salve, sono residente fiscale in italia e voglio aprire un conto corrente in Svizzera a me intestato.
    Ho intenzione di trasferire 100.000 Euro dal cc in Italia su quello che andrei ad aprire in Svizzera.
    Se ho ben capito, per essere in regola con il fisco italiano, l’unica imposta che dovrei andare a pagare e’ l’IVAFE nel Quadro RW, equivalente al 2 per mille, quindi nel mio caso 200 euro/anno.
    E’ corretto? Mi sfuggono altre imposte?

  49. Salve, se volessi aprire un conto on line estero e gli metto una cifra pari a 15000€ ,quindi come giacenza media supero le 5000€ al mese sono obbligato a dichiararli in fase di modello isee oppure nella dichiarazione dei redditi ? grazie per la risposta resto in attesa

  50. Non ci sono altre imposte, bisogna rispettare però la disciplina sul monitoraggio fiscale. Se ha bisogno di maggiori informazioni o desidera avere info su un intermediario svizzero di nostra fiducia, possiamo analizzare la sua situazione in consulenza.

  51. In questo caso c’è obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale, dell’IVAFE. Inoltre il conto estero deve essere indicato anche nel modello ISEE.

  52. Buongiorno,
    mi trovo nella seguente situazione. Sono italiano, residente in Svizzera da lungo tempo. Mia moglie e I miei due figli da circa 4 anni sono rientrati in Italia dove hanno preso la residenza. Siamo regolarmente coniugati. Abbiamo in Svizzera un conto cointestato ed un appartamento di proprietà che è a reddito (cioè affittato a terzi). Pago regolarmente il mututo casa e le tasse per il reddito generato dall’affitto che riceviamo.
    Mia moglie deve dichiarare tutto ciò in Italia? Inoltre non essendo a conoscenza di tutto ciò non abbiamo mai fatto alcuna dichiarazione dei redditi essendo mia moglie casalinga.
    È comunque possibile procedure con il ravvedimento operoso nel caso in cui fosse necessario dichiararsi?
    Grazie e buona giornata

  53. Quello che le possiamo dire è sua moglie ha l’obbligo di dichiarare le attività estere in Italia, per la procedura di regolarizzazione se interessato ci contatti in privato per una consulenza.

  54. Salve dottore,
    ma nel caso una persona avesse per esempio 2 conti differenti nello stesso paese estero, e separatamente nei due casi il picco non superi i 15.000 euro e la giacenza media sia inferiore ai 5000 euro, questi andrebbero dichiarati ugualmente? Oppure il discorso è relativo alla somma del valore nei 2 conti?
    Grazie

  55. Buongiorno, nel caso specifico di piattaforme di trading estere, nell’eventualità che entro il 31 dicembre dell’anno in corso si chiude il conto e si rientra con il capitale in italia senza nessuna plusvalenza realizzata, va comunque dichiarato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo?
    grazie

  56. Buongiorno, se apro un conto su piattaforma etoro ma non verso fondi e di conseguenza non faccio operazioni, devo dichiararlo?
    Nel caso invece faccia delle operazioni ma il picco non superi mai i 5000 euro devo dichiarare comunque il conto?
    Grazie, cordiali saluti

  57. Buongiorno, grazie per il vostro articolo! Vorrei chiedere: la segnalazione del conto all’estero parte dalla banca stessa o dal fisco della banca estera? E sulla base di quali dati (movimenti bancari)? Qualora non ci fosse spostamento di capitali tra il conto estero e quello della nazione in cui si risiede il fisco della nazione in cui si ha il conto estero potrebbe non avere cognizione dell’esistenza dei tale conto?
    Grazie mille e saluti

  58. La segnalazione parte dalla banca estera che arriva all’Agenzia fiscale estera che invia i dati all’Italia, questa è la procedura di segnalazione. Non conta il trasferimento di capitali ma la segnalazione riguarda la consistenza del conto e le variazioni annue. Per approfondire siamo a disposizione per una consulenza.

  59. Buongiorno, ho una domanda da fare. Il monitoraggio fiscale dei 15 mila euro, scatta facendo un totale di tutti i conti correnti esteri attivi oppure si calcola per ogni singolo conto corrente? Nel senso se ho 2 conti correnti esteri su 2 banche diverse, viene calcolato il totale o singolamente? Stessa cosa per IVAFE? Grazie mille

  60. Buon giorno lavoro in Svizzera e ho scoperto che sopra i 5000 euro devo dichiarare il conto e sono circa un paio di anni che supero la soglia come funzionerà al momento che andrò a dichiararlo

  61. Deve valutare bene la situazione con il suo commercialista, oppure contattarci per una consulenza. Deve valutare come intervenire per il passato perché ci saranno delle sanzioni per la regolarizzazione.

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