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Contagio Covid-19 sul lavoro

Circolare n. 22 del 20 maggio 2020.

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Contagio Covid-19 sul lavoro. La Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, ha chiarito che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non è correlato con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio stesso.

L’INAIL nella Circolare n. 22 del 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tutela infortunistica applicabile ai lavoratori in caso di contagio avvenuto nei luoghi di lavoro.

Non è responsabile il datore di lavoro del contagio al proprio dipendente, qualora siano stati adottate tutte le misure previste dai protocolli per la sicurezza.

La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, rinvenibili nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali. 

Contagio covid-19 sul lavoro

In ogni caso, si tratterebbe di infortunio indennizzabile a condizione però che sussista la prova che il virus sia conseguito all’ambiente di lavoro

Contagio Covid-19 sul lavoro

L’INAIL chiarisce che, fatta eccezione per alcune categorie di lavoratori (personale medico-sanitario, personale addetto ad attività di front office, in sintesi) non esiste una presunzione, che in ogni caso sarebbe comunque vincibile con prova contraria, di riconducibilità causale della contrazione dell’infezione al luogo di lavoro.

L’INAIL chiarisce che anche quando risultasse che il virus è stato in concreto ed effettivamente contratto in ambito lavorativo e fosse così possibile qualificare l’infezione come infortunio sul lavoro, discenderebbe soltanto l’indennizzabilità dell’evento da parte dell’INAIL.

Indennizzabilità

Per ottenere l’indennizzo da parte dell’INAIL occorre provare l’occasione della contrazione dell’infezione.

La copertura assicurativa in favore del lavoratore riguarda anche il periodo di assenza dal lavoro per la quarantena.

L’art. 42 del Decreto Cura Italia aveva già previsto, in deroga ai principi generali, che gli infortuni derivanti da Covid-19 non rilevano ai fini dell’andamento aziendale, ossia in relazione all’incremento del tasso di premio di assicurazione obbligatoria.

Contagio Covid-19 sul lavoro e responsabilità civile e penale del datore di lavoro

L’INAIL ha precisato che può sussistere una responsabilità civile o pensale del datore di lavoro, soltanto quando sia accertata la sua colpa nel verificarsi dell’infortunio.

Per verificarsi la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, occorre, non solo che il contagio sia effettivamente avvenuto in occasione di lavoro, ma che sia imputabile al datore di lavoro.

La circolare n. 22 chiarisce che in ogni caso “il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto (in favore dell’infortunato) non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale”, tanto meno in sede civile nei confronti del datore di lavoro.

Qualora, venga, dimostrata una effettiva responsabilità del datore di lavoro, l’INAIL ha titolo per pretendere il rimborso di quanto erogato al lavoratore infortunato.

Il dipendente potrebbe agire per ottenere un ulteriore risarcimento del danno (rispetto a quanto ricevuto dall’INAIL) nei confronti del proprio datore di lavoro.

Egli, quindi, in propria difesa, potrà dimostrare di avere attuato quanto possibile per scongiurare l’infortunio (art. 2087 cod. civ.).

Il datore di lavoro non è, in generale e con riferimento all’infezione pandemica, tenuto ad assicurare il rischio zero e pertanto il difetto di diligenza del datore di lavoro deve ritenersi esclusa quando egli abbia concretamente adempiuto alle misure di prevenzione, protezione individuale, formazione ed informazione del personale, alla sorveglianza sanitaria speciale nei confronti dei lavoratori di età a rischio o con patologie sensibili, ecc. poste con i notissimi Protocolli condivisi in tema di sicurezza Covid-19 (del 14 marzo e del 24 aprile 2020).

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