Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha stabilità che a partire dal 22 ottobre 2021 sarà possibile usufruire del congedo parentale covid per ogni genitore, sia che esso sia affetto dalla malattia causata da infezione dovuta a Covid 19, sia che il minore sia in quarantena o le attività didattiche siano sospese.

Il congedo parentale covid è stato fondamentale introdurre dei sussidi per le famiglie, chiamate a far fronte alle esigenze di coniugare la vita privata e quella lavorativa.

Questo si sostanzia nella facoltà di ricorrere ai congedi parentali. In tal modo si tende ad ammortizzare la spesa per le famiglie, che non dovranno necessariamente ricorrere a collaboratori esterni.

La disciplina, originariamente contemplata dal sistema dei congedi parentali covid, prevedeva che per i genitori di figli under 14 potessero alternativamente usufruire dei congedi parentali parzialmente indennizzati.

Recentemente l’INPS è intervenuta con la circolare del 17 dicembre 2021 n. 189 al fine di chiarire alcuni requisiti per accedere al congedo parentale covid.

Che cos’è il congedo parentale Covid?

In genere, quando si fa riferimento al congedo parentale Covid ci si riferisce ad una misura introdotta per sostenere ed aiutare le famiglie in difficoltà, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.

Ai genitori è stata riconosciuta dal legislatore numerosi strumenti con l’intento di agevolare le famiglie nella cura della prole.

La pandemia, lungi dal giungere al termine, infatti, ha generato non pochi inconvenienti per le famiglie, le quali si sono trovate fortemente in difficoltà a causa delle chiusure delle scuole.

Nonostante, le limitazioni siano state ridotte negli ultimi mesi, soprattutto in prospettiva della stagione invernale, sembra tuttavia che tale strumento, allo stato sia ancora indispensabile.

Il congedo parentale covid è stato fondamentale introdurre dei sussidi per le famiglie, chiamate a far fronte alle esigenze di coniugare la vita privata e quella lavorativa.

Questo si sostanzia nella facoltà di ricorrere ai congedi parentali. In tal modo si tende ad ammortizzare la spesa per le famiglie, che non dovranno necessariamente ricorrere a collaboratori esterni.

La disciplina, originariamente contemplata dal sistema dei congedi parentali covid, prevedeva che per i genitori di figli under 14 potessero alternativamente usufruire dei congedi parentali parzialmente indennizzati.

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 che, a decorrere dal 22 ottobre 2021, ha introdotto un nuovo periodo di congedo Covid-19 in caso di quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza.

Cosa prevedono le disposizioni in tema di congedo parentale covid?

Come ricordavamo poc’anzi, il congedo parentale covid ha la funzione di agevolare le famiglie concedendo dei permessi, talora retribuiti, ai genitori.

A questi ultimi è consentito ottenere un sussidio corrispondente ad una parte della retribuzione per un valore equivalente al 50% del proprio reddito mensile.

Per quanto riguarda i genitori di figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 è altrettanto consentito ricorrere ai congedi parentali, ma in tal caso non verrano indennizzati.

Il beneficio decade al compimento del 16 anno di età del minore.

Non operano il requisito dell’età del figlio e della convivenza con il genitore, qualora il figlio sia un disabile in situazione di gravità accertata. 

Lavoratori con figli under 14

La disciplina dei congedi covid si differenzia a seconda che vengano in evidenza lavoratori con figli under 14 e lavoratori con figli compresi tra i 14 e 16 anni.

 Il legislatore, con riferimento ai lavoratori della prima categoria, ha introdotto la possibilità di fruire dei congedi. I precedenti interventi normativi, subordinavano il beneficio alla circostanza per cui non si potesse ricorrere allo smart working. Dunque, l’indennizzo era concesso solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile.

A differenza di quanto previsto in precedenza il congedo parentale non è uno strumento che può essere previsto solo se non sia possibile ricorrere ad esso e non come opzione alternativa allo stesso.

La norma, a differenza delle precedenti (es. D.L. n. 30, del 13 marzo 2021), non subordina il congedo alla possibilità, per il lavoratore, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (smart-working). I congedi parentali covid, allora, non presuppongono più la verifica circa la compatibilità dell’attività lavorativa in modalità agile.

I requisiti del congedo parentale covid

Il 17 dicembre, l’INPS con la circolare n. 189 ha offerto alcuni chiarimenti sui requisiti di accesso al congedo parentale covid.

In primo luogo, come abbiamo già anticipato nel precedente paragrafo, possono accedere a beneficio i genitori lavoratori dipendenti che sono responsabili di minori di anni 14.

In particolare, si accede a questo strumento se il minore è:

  • affetto da SARS CoV-2, la patologia deve risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
  • quarantena da contatto, disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • sospensione attività didattica o educativa in presenza, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Non vi sono limiti di età, se il figlio è affetto da disabilità.

In questo caso, è riconosciuto anche un indennizzo pari al 50% della retribuzione o del reddito normalmente erogato.

Lavoratori iscritto alla Gestione separata

Il congedo parentale covid può essere richiesto anche dai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.

Anche in questo caso è richiesto che i figli siano conviventi e minori di anni 14. E’ possibile anche ottenere un indennizzo giornaliero, pari al 50% di 1/365 del reddito. Quest’ultimo viene individuato sulla base di calcolo utilizzata per determinare l’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Tuttavia, a differenza delle altre categorie di lavoratori che possono accedere al beneficio anche in base a modalità oraria, in questo caso la disposizione normativa non prevede tale modalità di fruizione.

Per tali categorie lavorative, la fruizione del congedo in argomento è possibile nella sola modalità giornaliera.

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