Con la Circolare INPS n. 81 dell’8 luglio 2020 sono state fornite le istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo parentale COVID-19 e sull’estensione permessi indennizzati.

La Circolare INPS fornisce le istruzioni per beneficiare, sia dell’ampliamento del numero di giornate fruibili per i permessi 104, ulteriori 12 giorni e dei congedi parentali straordinari, da 15 a 30 giorni complessivi per nucleo familiare, sia l’estensione del periodo di fruizione, ovvero fino al 31 luglio 2020.

Congedo parentale Covid

Ampliamento periodo di fruizione congedo parentale Covid-19

Il periodo in cui è possibile beneficiare del congedo COVID-19 va dal 5 marzo 2020 e termina il 31 luglio 2020, superando, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020.

Sono stati, pertanto, aumentati, da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell’articolo 23 del decretolegge n. 18/2020.

E’ possibile beneficiare del congedo parentale COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per tutti i figli e non per ciascun figlio.

Tali modifiche riguardano:

  • I lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • Lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Conversione dei periodo di congedo parentale Covid-19

Dal 29 marzo 2020, la domanda di congedo COVID-19, può essere presentata per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.

L’art. 23 del DL n. 18/2020 dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni.

La conversione riguarda soltanto le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato e la trasformazione riguarda solo le domande di congedo presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 per periodi dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, non sono oggetto di conversione/trasformazione d’ufficio in domande di congedo parentale COVID-19.

Tuttavia, coloro che hanno presentato domanda di congedo o prolungamento di congedo ordinario nei giorni di attesa della proroga della misura, potrà presentare nuova domanda di congedo COVID al posto di quella precedente, senza doverla annullare.

In questo caso, i dipendenti dovranno avvertire il datore di lavoro in modo da ottenere l’indennità al 50% invece che al 30%.

Modalità di presentazione della domanda

La procedura è la medesima di quella per la Domanda di congedo parentale, all’interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, è richiesto di effettuare la scelta di presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale.

Estensione dei permessi retribuiti di cui all’art. 104

I giorni di permesso retribuiti sono stati aumentati di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate così come i tre giorni, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Compatibilità congedo Covid-19 con il Bonus baby sitter

In alternativa al congedo COVID-19 è prevista la possibilità di richiedere il Bonus baby sitter o per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro o, nel caso di lavoratori di cui all’art. 25, comma 3 D.L. n. 18/2020, di 2.000 euro.

Tuttavia,i casi di compatibilità/incompatibilità sono:

  • Assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo parentale COVID-19;
  • In presenza di una o più domande di bonus baby sitter per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo parentale COVID-19;
  • Presenza di una o più domande di bonus baby sitter per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19. In caso di genitori lavoratori dipendenti di cui all’art. 25, comma 3, D.L. n. 18/2020, il limite di importo di 600 euro è aumentato a 1.000 euro. Quindi, qualora la domanda sia stata respinta, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, è possibile richiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.

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