La Circolare INPS n. 121 del 20 novembre 2020, chiarisce come ed in quali casistiche è possibile richiedere il Congedo COVID-19 per la quarantena dei figli.

Con la pubblicazione del D.L. n. 111/20 è stato introdotto in favore dei genitori, lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, un congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli.

In particolare, si tratta dell’art. 5 del D.L. n. 111/20 rubricato “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ad introdurre questo congedo.

Il congedo è costituto da un indennizzo in denaro da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni. La quarantena deve essere disposta dalla ASL competente al verificarsi di casi all’interno dell’istituto scolastico.

E’ possibile beneficiare del congedo Covid per la quarantena dei figli dal 14 ottobre in poi, e la quarantena deve essere stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Per quanto riguarda la sospensione della didattica il congedo è beneficiabile dal 29 ottobre 2020.

“Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche”.

E’ stata prevista l’estensione del congedo di quarantena scolastica del figlio convivente, disposta dalla Dipartimento di prevenzione della ASL, per un contatto nell’ambito dello svolgimento di attività extrascolastiche sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Congedo Covid

Quando è possibile fare domanda per il Congedo Covid?

L’INPS chiarisce che, è possibile beneficiare del Congedo Covid, per la quarantena figli, oltre al contagio avvenuto all’interno dell’istituto scolastico:

  • Durante lo svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria ad esempio palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, ma anche all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
  • Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Come effettuare la domanda per il Congedo?

La domanda per il Congedo COVID-19 deve essere effettuata in modalità telematica:

  • Tramite il sito INPS, accedendo mediante:
    • codice PIN rilasciato dall’Istituto;
    • SPID;
    • CIE;
    • CNS;
  • Chiamando il contact center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
  • fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Patronati.

Sono attese indicazioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente che potrà essere comunque richiesta, per periodi dal 29 ottobre 2020.

Incompatibilità Congedo Covid

Il Congedo COVID-19 è incompatibile con:

  • Svolgimento dell’altro genitore di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14;
  • Fruizione dall’altro genitore del congedo per quarantena scolastica del figlio;
  • Mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.

La fruizione del congedo è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Avviso importante:
Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute in questo sito. Il materiale offerto è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Quanto letto non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che rimane indispensabile. Si prega di leggere i nostri Termini e condizioni e l’informativa sulla privacy prima di utilizzare il sito. Tutto il materiale è soggetto alle leggi sul copyright. Fiscomania.com non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

Lascia una Risposta