Recentemente, il legislatore è nuovamente intervenuto sui congedi parentali Covid. La disciplina del D.L. 146/2021 ha infatti previsto l’estensione dei benefici fino al 31 dicembre 2021.

Ai genitori è stata riconosciuta dal legislatore numerosi incentivi al fine di ottenere degli incentivi per prendersi cura della prole. A seguito delle chiusure delle scuole a causa della pandemia da Covid-19 è stato fondamentale introdurre dei sussidi per le famiglie, chiamate a far fronte alle esigenze di coniugare la vita privata e quella lavorativa.

La principale novità introdotta attiene alla possibilità di accesso senza procedere alla previa verifica della possibilità di ricorrere alle forme di lavoro agile. Resta ancora la distinzione tra tra lavoratori con figli under 14 e lavoratori con figli in età compresa tra i 14 e 16 anni.

Vediamo insieme la disciplina dei congedi parentali Covid.


Cosa sono i congedi parentali?

Recentemente, il legislatore è nuovamente intervenuto sui congedi parentali Covid. La disciplina del D.L. 146/2021 ha infatti previsto l’estensione dei benefici fino al 31 dicembre 2021.

La norma è retroattiva all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e consente la conversione della richiesta di concedo ordinario richiesto entro settembre in congedo straordinario.

Ai genitori è stata riconosciuta dal legislatore numerosi incentivi al fine di ottenere degli incentivi per prendersi cura della prole. A seguito delle chiusure delle scuole a causa della pandemia da Covid-19 è stato fondamentale introdurre dei sussidi per le famiglie, chiamate a far fronte alle esigenze di coniugare la vita privata e quella lavorativa.

E’ stata quindi introdotta la possibilità di ricorrere ai congedi parentali. In tal modo si tende ad ammortizzare la spesa per le famiglie, che non dovranno necessariamente ricorrere a collaboratori esterni.

La disciplina, originariamente contemplata dal sistema dei congedi parentali covid, prevedeva che per i genitori di figli under 14 potessero alternativamente usufruire dei congedi parentali parzialmente indennizzati.

A tali genitori è consentito ottenere un sussidio corrispondente ad una parte della retribuzione per un valore equivalente al 50% del proprio reddito mensile.

Per quanto riguarda i genitori di figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 è altrettanto consentito ricorrere ai congedi parentali, ma in tal caso non verrano indennizzati.

Il beneficio decade al compimento del 16 anno di età del minore.

Non operano il requisito dell’età del figlio e della convivenza con il genitore, qualora il figlio sia un disabile in situazione di gravità accertata. 

Lavoratori con figli under 14

Come abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo, la disciplina dei congedi covid si differenzia a seconda che vengano in evidenza lavoratori con figli under 14 e lavoratori con figli compresi tra i 14 e 16 anni.

 Il legislatore, con riferimento ai lavoratori della prima categoria, ha introdotto la possibilità di fruire dei congedi. I precedenti interventi normativi, subordinavano il beneficio alla circostanza per cui non si potesse ricorrere allo smart working. Dunque, l’indennizzo era concesso solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile.

A differenza di quanto previsto in precedenza il congedo parentale non è uno strumento che può essere previsto solo se non sia possibile ricorrere ad esso e non come opzione alternativa allo stesso.

La norma, a differenza delle precedenti (es. D.L. n. 30, del 13 marzo 2021), non subordina il congedo alla possibilità, per il lavoratore, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (smart-working). I congedi parentali covid, allora, non presuppongono più la verifica circa la compatibilità dell’attività lavorativa da remoto.

Durata del congedo

Attualmente la disciplina dei congedi parentali covid prevedono che il dipendente con figli conviventi minori di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Entità dell’indennizzo

I congedi parentali covid danno diritto anche ad un indennizzo. A tal proposito l’INPS ergoa al lavoratore, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Tale beneficio è calcolato secondo quanto previsto dall’art. 23 del Testo Unico della maternità e della paternità, non tiene condo  del rateo giornaliero relativo alla:

  • gratifica natalizia
  • alla tredicesima mensilità
  • agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore/trice (così come disposto dal comma 2 del medesimo articolo 23).

Lavoratori dipendenti con figli in età compresa tra 14 e 16 anni

La disciplina dei congedi parentali Covid subisce un’importante modifica in caso di lavoratori dipendenti con filgi in età compresa tra i 14 e 16 anni.

I questo caso, uno dei due genitori, può astenersi dal lavoro in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
  • e della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non all’indennizzo.

Lavoratori autonomi

Infine, è possibile che anche i lavoratori autonomi usufruiscano dei congedi parentali Covid. A tal proposito, il beneficio è subordinato ad ulteriori due requisiti:

  • siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (ai sensi dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995),
  • abbiano figli conviventi di età non superiore ai 14 anni (13 anni e 364 giorni).

In tal caso, il lavoratore può ottenere un indennizzo corrispondente alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
  • e della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

L’indennizzo verrà calcolato in considerazione dei criteri di calcolo impiegati per l’indennità di maternità.

Il beneficio è, dunque, concesso dall’INPS in misura pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS si prende, invece, in considerazione la retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Istanza di accesso

Le modalità di accesso al beneficio non sono state ancora chiarite dall’INPS. Presumibilmente sarà equivalente a quanto già disposto in precedenza per i congedi parentali Covid concessi lo scorso marzo.

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