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Sistema Tessera Sanitaria: come funziona?

Tutte le informazioni per il corretto invio dei dati sanitari al Sistema STS per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria?

Il Sistema Tessera Sanitaria o “SistemaTS” è stato istituito ai sensi dell’art. 50 della Legge n. 326/03. Si tratta di un sistema finalizzato alla rilevazione telematica nazionale delle prescrizioni mediche e farmaceutiche e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate a carico del SSN.

Ogni anno gli operatori sanitari sono tenuti a presentare una apposita comunicazione dei dati dei contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria. La comunicazione delle spese sanitarie al Sistema TS è un adempimento introdotto dall’art. 3, co. 3 del D.Lgs. n. 175/14. Secondo questa disposizione, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese. Tali informazioni sono utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria al fine di rendere disponibili ai contribuenti i propri modelli 730 e Redditi PF precompilati.

Con la pubblicazione del decreto della ragioneria generale dello Stato dell’8 febbraio 2024 è stato ufficializzato il nuovo calendario semestrale per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Come funziona la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria?

Quando un soggetto effettua il pagamento di una prestazione sanitaria, riceve un documento fiscale attestante la spesa sostenuta (ricevuta, fattura o documento commerciale “parlante“). Da quel momento si attiva il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta dal singolo cittadino. Infatti, la procedura che deve seguire l’operatore sanitario è la seguente:

  • L’erogatore del servizio sanitario, tenuto per legge all’invio dei dati del documento fiscale al Sistema TS con modalità telematica entro le scadenze previste (che vediamo di seguito);
  • Il Sistema TS raccoglie tutti i dati pervenuti ed invia all’Agenzia delle Entrate, per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa;
  • L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l’importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione IRPEF;
  • Infine, dal mese di febbraio il cittadino può prendere visione delle spese inviate dall’erogatore a suo nome e manifestare il suo diniego (funzione di Consultazione sul Sistema TS) all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi relativamente ai dati di competenza dell’anno precedente.

Calendario trasmissione dati al Sistema tessera sanitaria per l’anno 2024

Con la pubblicazione del decreto della ragioneria generale dello Stato dell’8 febbraio 2024 è stato definito il nuovo calendario di trasmissione dei dati per il 2024. Si tratta del seguente:

Calendario trasmissione dati al Sistema TS per il 2024
– entro il 30 settembre 2024, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2024
– entro il 31 gennaio 2025, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2024.

Possibilità di optare comunque per l’invio facoltativo mensile dei dati

Le modalità di invio prevedono la trasmissione dei dati delle ricette sia prescritte sia erogate, nel formato previsto dall’Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998). Inoltre, deve essere evidenziato che all’interno del portale web del Sistema tessera sanitaria viene riportato che la possibilità di trasmissione dei dati è fruibile 24 ore su 24.

Di fatto, quindi, è possibile scegliere, facoltativamente, di poter optare per la trasmissione dei dati con la cadenza che si ritiene maggiormente opportuna, anche in relazione alle dimensioni dell’azienda e della mole di dati da trasmettere. Questo significa che è possibile anche una trasmissione in tempo reale dei singoli dati memorizzati.

La richiesta di cancellazione dei dati da parte del cittadino

In relazione alla comunicazione dei dati deve essere evidenziato che nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio i cittadini hanno la possibilità di chiedere, accedendo al portale Sistema Tessera Sanitaria, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute. In questo modo, i singoli oneri per cui è richiesta la cancellazione non possono essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nei modelli 730 e Redditi precompilati. Tali spese, nel caso, potranno essere comunque inserite dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, dovrà essere conservata la documentazione che dimostra che la spesa rientra tra quelle detraibili e nel caso la prova del pagamento con mezzi tracciabili. Tutto questo per essere pronti ad eventuali controlli documentali.

Quali sono tutti gli operatori sanitari tenuti alla comunicazione delle spese sanitarie?

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 175/2014, oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter D.Lgs. n. 502/92  e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, co. 2, D.Lgs. n. 193/06, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

  • Le strutture della sanità militare;
  • La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • Gli iscritti all’albo dei biologi;
  • Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • Tecnico audiometrista;
    • Il Tecnico audioprotesista;
    • Tecnico ortopedico;
    • Dietista;
    • Tecnico di neurofisiopatologia;
    • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • Igienista dentale;
    • Fisioterapista;
    • Logopedista;
    • Podologo;
    • Ortottista e assistente di oftalmologia;
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • Terapista occupazionale;
    • Educatore professionale;
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • Assistente sanitario.

I soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

I dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei seguenti soggetti:

  • a. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • b. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • c. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • d. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • e. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
  • f. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • g. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • h. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • i. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • j. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
  • k. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
  • l. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • m. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • n. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • o. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • p. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • q. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • r. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • s. gli iscritti all’albo dei biologi.

Fattura elettronica e invio dati al Sistema Tessera Sanitaria

La Legge n. 145/2018, ha introdotto un’importante novità per le fatture relative a prestazioni per le quali è previsto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Ebbene, in questi casi è stato infatti disposto il divieto di fatturazione elettronica. In pratica, tutto rimane come in passato: la fattura deve essere emessa e consegnata cartacea al cliente, senza invio del file .xml. Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, viene sancito anche per l’anno 2024 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

Registratori telematici come strumenti per l’invio

Si ricorda che i registratori telematici e i c.d. “Server RT” possono essere utilizzati anche per l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri. Questo è quanto avviene, ad esempio, per la trasmissione dei dati da parte delle farmacie.

Ambito oggettivo: le prestazioni sanitarie

Come indicato nell’allegato A del citato decreto, le prestazioni oggetto di comunicazione si differenziano a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria. In particolare, rientrano tra le prestazioni oggetto di comunicazione quanto di seguito riportato:

Farmacie pubbliche e private

  • Ticket (quota fissa e/o differenza con generico);
  • Acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • Acquisto di medicinali;
  • Spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  • Altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.);
  • Altre spese sanitarie non comprese nell’elenco.

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN

  • Ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto);
  • Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
  • Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero;
  • Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate);
  • Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti;
  • Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort;
  • Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
  • Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • Cure termali, previa prescrizione medica;
  • Altre spese sanitarie non comprese nell’elenco.

Medici e odontoiatri

  • Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
  • Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • Prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
  • Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
  • Certificazioni mediche;
  • Altre spese sanitarie non comprese nell’elenco.

Comunicazione spese sanitarie: i dati da comunicare

Come emerge dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 103408/2015 del 31 luglio 2015, per ciascuna spesa o rimborso i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria sono:

  • Codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • Codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3  D.Lgs. n. 175/2014;
  • Data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • Tipologia della spesa;
  • Importo della spesa o del rimborso;
  • Data del rimborso.

Iscrizione al Sistema Tessera Sanitaria

Per poter adempiere al nuovo obbligo di invio dei dati, ogni soggetto che emette fattura a privati cittadini italiani, come prima cosa deve iscriversi al Sistema Tessera Sanitaria attraverso il sito www.sistemats.it. In particolare, dalla home page del sito, per procedere alla propria iscrizione, è necessario cliccare sul link “730-spese sanitarie” riportato nella colonna di sinistra del sito.

Attraverso questo link si accede ad una seconda pagina web riepilogante le principali norme che hanno disciplinato l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS. All’interno di tale pagina si trova un secondo link intitolato “Registrazione/accreditamento al Sistema TS”. Si apre quindi un’ulteriore pagina web all’interno della quale occorre cliccare sul link “Registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS”. Si entra a questo punto nel vivo della registrazione al sistema. Come prima cosa apparirà un menù a tendina all’interno del quale, tra le diverse opzioni proposte. Successivamente, cliccando sul pulsante conferma, si viene portati in un’ulteriore pagina web all’intero della quale verranno richiesti tutti i dati del Professionista. La pagina è divisa in due sezioni. Nella prima sezione dovranno essere inseriti i dati del richiedente la registrazione, quali:

  • Partita Iva: deve essere indicata la partita iva del professionista;
  • Codice fiscale richiedente: deve essere indicato il codice fiscale del professionista;
  • Numero Tessera Sanitaria e data di scadenza: deve essere indicato il numero della tessera sanitaria del Professionista e la relativa data di scadenza.

Tali dati, possono essere reperiti sul retro della Tessera Sanitaria.

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’invio dei dati al sistema può avvenire con due modalità:

  1. Modalità sincrona“. Vengono trasmessi individualmente i dati di ogni singola fattura;
  2. Modalità asincrona“. Viene trasmesso un unico file contenente i dati di una molteplicità di fatture. Tale file deve essere predisposto secondo specifiche tecniche previste dal sistema TS.

La modalità sincrona, ossia l’invio dei dati di ogni singola fattura, viene solitamente utilizzato dal professionista che provvede in via autonoma all’invio dei dati delle proprie fatture. Per far ciò, il professionista può utilizzare la specifica funzione presente all’interno della propria area riservata del sito www.sistemats.it e che analizzeremo in seguito.

La modalità asincrona, invece, viene utilizzata principalmente dai consulenti fiscali dei singoli professionisti che, gestendo la contabilità del professionista, attraverso specifici software gestionali sono in grado di generare un unico file contenente i dati di tutte le fatture emesse dal professionista. In tal caso, provvede il consulente fiscale ad inviare al sistema quest’unico file contenente tutte le informazioni.

Comunicazione spese sanitarie tramite consulente

Per attribuire al consulente fiscale l’onere dell’invio dei dati, per prima cosa occorre delegarlo attraverso la specifica funzione “Deleghe” presente all’interno dell’area personale del sito. Successivamente, nell’attribuire la delega al consulente fiscale, occorre indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata del consulente, il codice fiscale del consulente e nel codice sede tendenzialmente si inserisce il valore “000”. A questo punto, il consulente riceverà sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata un’email con la quale il Sistema lo informerà della delega ricevuta. Il professionista non dovrà quindi fare null’altro, se non avere l’accortezza di informare il proprio consulente e di verificare che quest’ultimo abbia ottenuto la delega da parte del Sistema TS.

Comunicazione spese sanitarie in proprio

Qualora invece il professionista voglia provvedere in via autonoma all’invio dei propri dati, utilizzando la cosiddetta modalità sincrona, dovrà accedere alla specifica funzione “Inserimento spese sanitarie” presente all’interno della propria area riservata.

Dati da comunicare nella Comunicazione spese sanitarie

In particolare, i dati richiesti dal sistema in questa prima videata, con riferimento ad ogni singola fattura, sono i seguenti:

  1. Partita Iva erogatore. Occorre inserire la partita Iva del professionista che ha erogato il servizio sanitario;
  2. Data emissione. Occorre inserire la data di emissione della fattura;
  3. Dispositivo. Convenzionalmente occorre indicare il N. 1. Su ogni fattura caricata dovrà sempre essere inserito il numero 1. Non è ben chiaro a cosa serva tale campo;
  4. Numero documento. Occorre indicare il numero della fattura;
  5. Pagamento anticipato. Da compilare in caso di pagamento da parte del cliente in un momento anticipato rispetto all’emissione della fattura..
  6. Data pagamento. Occorre indicare la data del pagamento della fattura. Solitamente tale data corrisponde alla data di emissione della fattura. Può però accadere che il professionista emetta la fattura prima di incassare il corrispettivo;
  7. Codice fiscale assistito. Occorre indicare il codice fiscale del paziente a cui è stata emessa la fattura. Si ricorda che devono essere comunicati al Sistema TS solo i dati delle fatture emesse nei confronti di consumatori privati, dotati quindi del tradizionale codice fiscale alfanumerico. Non devono invece essere comunicati i dati delle fatture emesse ad enti, società o associazioni dotate del codice fiscale numerico;
  8. Aliquota Iva. Deve essere indicata l’aliquota Iva applicata in fattura.
  9. Natura Iva. Per il documento commerciale (scontrino e ricevuta fiscale) il campo “Natura” è da due caratteri e assume i valori da N1 a N6. Per la fattura, il campo va da 2 a 4 caratteri e assume i valori da N1 a N7 con i relativi sottocodici, ove previsti.

Ulteriori dati

Successivamente si deve cliccare sul pulsante “avanti“. Vengono riproposti i dati inseriti nella pagina precedente ed occorre inserire gli ulteriori dati:

  1. Tipo di spesa. È prevista un’unica tipologia di spesa da selezionare “SP – Prestazioni sanitarie”.
  2. Importo. Occorre inserire il totale fattura.

Cliccando sul tasto “Aggiungi” il totale fattura e la tipologia di spesa vengono memorizzati.

Invio dei dati al sistema tessera sanitaria

A questo punto occorre cliccare sul pulsante “Avanti” per l’invio definitivo dei dati al Sistema. Si apre un’ultima pagina riepilogativa di tutti i dati inseriti. Per rendere definitivo il caricamento della fattura, occorre ancora una volta cliccare sul pulsante “Conferma”. Per ogni singola fattura inviata, il Sistema rilascerà un numero di protocollo. I protocolli sono consultabili all’interno della sezione “Gestione spese sanitarie”.

Le sanzioni legate all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’articolo 9 (Irregolarità̀ formali) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire “Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018” con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta.

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità, infrazioni o inosservanze, commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018, ovvero contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi alla data del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

L’agevolazione citata rientra nell’ambito della macro-definizione della pace fiscale e riguarda la generalità dei contribuenti, ossia anche coloro che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

L’ambito oggettivo di definizione comprende infrazioni, inosservanze o omissioni aventi natura formale, commesse in materia di IVA, IRAP, IRPEF, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Le violazioni ravvedibili dall’operatore sanitario

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 11/E/2019, possono essere oggetto di definizione in linea generale, le violazioni:

  • Per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione;
  • Legate ad inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale;
  • Che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta, ovvero sul versamento del tributo.

Le sanzioni amministrative in caso di omesso o ritardato invio dei dati

Fatta tale doverosa ricostruzione e rimandando al provvedimento dell’Agenzia datato 15 marzo 2019 in merito alle modalità di definizione, veniamo ora al suo caso specifico. L’art. 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che in caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati di spesa sanitaria al S.T.S. da parte dei professionisti sanitari interessati dall’adempimento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000. La circolare n. 11/E/2019 ha individuato, a titolo di esempio, alcuni specifici casi nei quali è ammesso il ricorso alla definizione in commento. A detta dell’Amministrazione Finanziaria, l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (l’articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) rientra nell’ambito agevolativo, art. 9 D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii.

Cosa si intende per comunicazione?

Il dubbio sorto agli operatori è se si intende per comunicazione l’invio del file contenente errori – quindi 100 euro di sanzione per ogni file con errori, indipendentemente dal numero di documenti o di soggetti – oppure se si intenda la singola informazione, e quindi 100 euro per ogni errore sul singolo documento. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E/2022, intende la singola informazione errata sul documento. La sanzione, quindi, vale per ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato, perché “una diversa lettura non consentirebbe, infatti, di ottenere l’effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa” (al D.Lgs. n. 175/14).

L’esclusione del cumulo giuridico sembra proprio dettata dall’esigenza di specificare che, anche se compiute con un unico atto (la trasmissione del file), le singole violazioni (ossia errori nella trasmissione delle singole informazioni) conservano ciascuna un autonomo disvalore. A chi si accorge di aver errato è tuttavia consentito il ravvedimento operoso previsto dall’ articolo 13 D.Lgs. n. 472/97, utilizzando il codice tributo 8912.

Entro i sessanta giorni dalla scadenza originaria la sanzione base è ridotta a un terzo, con un massimo di 20mila euro: per gli invii entro il 60° giorno si pagheranno 3,7 euro per ogni errore (con massimale 2.222,22 euro), che salgono a 11,11 euro dal 61° al 90° giorno e a 12,5 euro dal 91° sino all’anno, e così via secondo le percentuali previste dall’articolo 13 calcolate sui 100 euro.

Domande frequenti

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche. I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Nel caso in cui un cittadino eserciti opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema Tessera Sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione è tenuto all’emissione della fattura elettronica?

No, non deve emettere la fattura elettronica.

Quali sono i termini per l’invio dei dati al Sistema STS?

I dati del primo semestre (gennaio / giugno) devono essere inviati entro il 30 settembre. I dati del secondo semestre (luglio / dicembre) devono essere inviati entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Quali dati inviare al Sistema STS?

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.

Come inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:
Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it
Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Come verificare l’esito dell’invio dei dati?

Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.

Cosa deve fare l’operatore quando il cittadino esercita l’opposizione alla trasmissione dei dati?

Il cittadino ha diritto di opporsi oralmente. Infatti, se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura:
“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo ed all’IVA esposti in fattura?

L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come va comunicato il campo “Natura IVA”?

Per il documento commerciale (scontrino e ricevuta fiscale) il campo “naturaIVA” è da due caratteri e assume i valori da N1 a N6. Infatti, per la fattura, il campo va da 2 a 4 caratteri e assume i valori da N1 a N7 con i relativi sottocodici, ove previsti.

Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

99 COMMENTI

  1. Scusate ma non trovo il riferimento di legge riguardo al periodo da considerare, come dite voi 01/10/2015-31/12/2015. Nei decreti da voi citati non l’ho visto, mi potete aiutare? Grazie

  2. OK MA CHI SONO I DOTTORI EFFETTIVAMENTE OBBLIGATI, SE UN DOTTORE FA LE FATTURE SOLO PER PRESTAZIONI A OSPEDALI E CASE DI CURA, E’ OBBLIGATO?

  3. Salve,
    i medici tenuti alla comunicazione sono i medici chirurghi e gli odontoiatri, per le seguenti tipologie di operazioni:
    – spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
    – visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
    – prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
    – interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
    – certificazioni mediche;
    – altre spese sanitarie non comprese nell’elenco.
    In questo caso, se si tratta di operazioni effettuate esclusivamente a case di cura, non è dovuta la comunicazione al sistema Tessera sanitaria.

  4. Nel caso di un laboratorio di analisi che emette parcelle di piccolo importo, la cui registrazione avviene per documento ripielogativo, come ci si comporta?

  5. Salve,
    purtroppo il problema della registrazione dei documenti per documento riepilogativo è molto comune. Non ci sono alternative alla comunicazione singola dei dati, quindi bisogna recuperare le informazioni e poi effettuare la trasmissione singolarmente. Dal 2016 per i medici e le strutture sanitarie inserire i documenti riepilogativi in contabilità non sarà più utile, si dovrà registrare singolarmente ogni documento.

  6. Un medico legale deve inviare le fatture per perizie ?Anche se queste poi saranno rimborsate dalle assicurazioni?
    Grazie.

  7. Al momento per le persone giuridiche non vi è alcun obbligo di trasmissione. Se invece si tratta di studio associato, è il medico responsabile che deve identificarsi al sistema TS, e trasmettere i dati.

  8. Domanda sulla sua risposta del 14 Gennaio alle 14.15 : Ma la s.a.s e’ una persona giuridica?

  9. In ogni caso hanno autonomia patrimoniale con propria p.iva.
    Restano soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche.
    Se sono esonerate dallo adempimento le SRL, alla stesse stregua lo sono anche le SAS.

  10. Le SAS sono società di personale, alla stregua degli studi medici, che sono tenuti all’adempimento della comunicazione al sistema TS.

  11. Il Decreto fa riferimento alle sole farmacie, per questo le parafarmacie sono escluse dalla comunicazione dei dati al sistema TS.

  12. Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni farmacia, a seguito della presentazione da parte dell’assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
    a) Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico);
    b) Acquisto o affitto di protesi sanitarie;
    c) Acquisto di medicinali;
    d) Spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio
    apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
    e) Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc);
    f) Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.
    L’invio telematico è escluso solo in presenza di specifica opposizione espressa dall’assistito al momento dell’emissione del documento fiscale, opposizione che deve essere annotata su quest’ultimo e conservata.

  13. Riepilogando: una sas, in cui l’amministratore non è medico, che svolge servizi di radilogia e diagnostica strumentale, è o no tenuta alla comunicazione dei dati?
    Perchè operare una distinzione tra sas e srl? La disposizione normativa , nella parte in cui recita dei soggetti obbligati non menziona affatto le società private. Di conseguenza resterebbero per addesso escluse tutte le società , non solo le srl.
    Mi chiarite questo dubbio?

  14. Salve, per i dati relativi al 2015 sono escluse le società di capitali non convenzionate con il SSN.

  15. Buonasera,
    ho capito che per le società di capitali non convenzionate, per il 2015 vi è l’esonero all’invio delle spese sanitarie.

    Per quanto riguarda invece, le fatture già emesse ai pazienti nel corso del mese di gennaio 2016?????

    Ci sono riferimenti al riguardo??
    Grazie.

  16. Per le spese sanitarie effettuate nel corso del mesi di gennaio 2016, quale è il termine di scadenza entro il quale i soggetti obbligati devono trasmettere i dati al sistema tessera sanitaria ?

  17. Salve,
    sono compresi anche le sanitarie. O meglio i negozi di articoli sanitari e ortopedici?
    Grazie

  18. Salve,
    rientrano tra i soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2015 le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Quindi dal 2016 anche i negozi di articoli sanitari dovranno comunicare i dati al sistema TS.

  19. ha trovato il riferimento normativo? l avevevo letto anch io ma non ricordo dove

  20. Salve, vorrei sapere essendo una donna separata con un figlio in affido condiviso se il mio ex marito non vuole pagare una prestazione sanitaria per il figlio e quindi me l’accollo io, se do il consenso alla trasmissione all’agenzia delle entrate poi scarico la mia spesa al 50% se invece rifiuto il consenso cosa succede?

  21. Il consenso o meno riguarda solo la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione precompilata. Cosa diversa è invece la detrazione della spesa che spetta al soggetto che l’ha sostenuta.

  22. Mi scusi per la replica ma se il consenso attiva la dichiarazione precompilata, a seguito della trasmissione dei dati, essendo io un soggetto con un affido condiviso, l’Agenzia calcolerebbe, sulla dichiarazione, la detrazione al 50%. Sbaglio?
    Ovvero non mi è chiaro in che maniera l’Agenzia emette la dichiarazione precompilata.

  23. L’Agenzia non è detto che stia agendo correttamente, non è a conoscenza della situazione personale. L’Agenzia inserisce il dato, ma non sarà inserito correttamente. Occorre eventualmente modificarlo.

  24. Salve Dott. Migliorini
    vorrei chiederle una delucidazione. Che tipo di sanzioni sono previste in caso di ritardo di un giorno nella trasmissione.
    Ho letto di una sanzione pari a 100 euro ridotta di un terzo ma mi sfugge un passaggio. Qualora la comunicazione fosse riferita a più soggetti la sanzione si intende a soggetto o a comunicazione?
    La Ringrazio Anticipatamente

  25. Salve Ilenia, le sanzioni per la comunicazione dei dati al Sistema Teessara Sanitaria sono le seguenti:
    – in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è prevista una sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
    – se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
    – nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.
    – se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di € 20.000.

  26. Gentile Dottor Migliorini , sono un medico libero professionista, ho inviato in ritardo ( solo18 giorni ) i dati delle spese al Sistema Tessera Sanitaria( relative al2018), che ha accettato la trasmissione sottolineando però un errore (W008 per ritardo invio ), vorrei sapere se devo comunicare io all’agenzia delle entrate qualcosa o se devo aspettare una loro comunicazione e se l’importo della eventuale sanzione , sarà proporzionato all’importo del fatturato complessivo che nel mio caso è stato di solo di 870€ per 12 prestazioni. grazie

  27. Salve Milena, le sanzioni per la comunicazione dei dati al Sistema Tessara Sanitaria sono le seguenti:
    – in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è prevista una sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
    – se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
    – nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.
    La sanzione deve essere versata dal contribuente al momento della regolarizzazione della comunicazione.

  28. Gentile dottore , la ringrazio per la rapidità e precisione della risposta, non mi è chiaro però quale sia il momento della regolarizzazione della comunicazione, e il mio consulente dice di aspettare una comunicazione della agenzia delle entrate , non vorrei così facendo ,pagare però ulteriori penalità ! grazie molte.

  29. Salve Milena, il suo consulente le dice di aspettare perché probabilmente non si sa se arriverà e quando l’accertamento per le sanzioni. Le scelte sono due, regolarizzare adesso con sanzioni ridotte oppure aspettare l’eventuale accertamento con sanzioni piene.

  30. La sanzione riguarda ogni comunicazione.Ma una comunicazione può comprendere più fatture, allora mi chiedo sono 100 euro a comunicazione o a fattura?

  31. Buongiorno dr. Migliorini, stante la sua ultima risposta, nella quale dice che la sanzione è da intendersi relativa alla singola comunicazione al sistema TS, anche quando tale comunicazione dovesse contenere più fatture, può darmi qualche riferimento normativo, o anche di prassi, a suffragio di tale parere? La ringrazio anticipatamente.

  32. La norma di riferimento che prevede espressamente le sanzioni per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria è l’art. 23 del Dlgsv 158 del 24/9/2015 che ha modificato l’art. 3 del Dlgsv 175 del 21/11/2014 aggiungendo il comma 5 bis.

  33. Salve DR. Migliori,
    la sanzione da pagare di €100,00 ridotto ad un terzo con che codice tributo si deve versare?
    Grazie in anticipo

  34. Gent.mo Dott. Migliorini,
    la ringrazio per le Sue precise risposte precedenti.

    Vorrei chiederle una cortese delucidazione: in caso di omessa comunicazione dei dati TS di circa 150 fatture alla scadenza del 31 gennaio 2019 per l’anno fiscale 2018 la sanzione è di 100€*150 fatture, quindi 15.000,00 € poi ridotte a 1/3 5.000,00 € o solo 100,00 € in quanto conta l’unica comunicazione cumulativa, quella che nel testo è indicata come “Modalità asincrona“.

    La ringrazio per la sua cortese risposta e la saluto.

  35. Buonasera Dottor Migliorini,
    mi conferma che nel caso di invio tardivo della comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria in modalità asincrona tramite intermediario la sanzione id 100 euro sia erogata una sola volta e non per ciascuna fattura o per ciascun intestatario della spesa (verso il quale sono state emesse più fatture)?
    Mi sa dire dove posso trovare la certezza i questo?
    Non ho ancora proceduto alla trasmissione dei dati per il 2018 e avendo emesso circa 120 fatture la differenza sarebbe enorme; sto valutando infatti di dare delega ad un intermediario per procedere con l’invio asincrono anzichè caricare io i dati sul portale singolarmente e rischiare la sanzione ben più pesante ma prima vorrei avere la certezza che sia effettivamente così.

    Grazie

  36. Buonasera, ho inviato solo oggi le spese sanitarie del 2018 col mio gestionale in un unico file, sono state accettate tutte con il codice w008, cosa mi devo aspettare secondo lei?

  37. buonasera, sono una psicoterapeuta, ho applicato su una fattura, come richiesto dall’assistito, il timbro per la non trasmissione dei dati al STS, tuttavia per la fretta ho dimenticato di apporlo anche sulla mia copia e quindi il commercialista ha già trasmesso la fattura.
    Posso rimediare in qualche modo? In che tipo di sanzioni incorro?
    Grazie,
    Marta de Luca

  38. Buonasera,
    presso lo studio per cui lavoro è stata omessa in maniera totale la trasmissione dei dati di spesa dei contribuenti per tutto il 2018.
    Che tipo di sanzione potremmo dover fronteggiare? C’è qualcosa che possiamo fare per ridurre l’importo?

  39. Salve, sono un fisioterapista, anche io sono tenuto all’obbligo dell’invio dati al Sistema Tessera Sanitaria; per motivi burocratici (l’ordine non mi ha ancora comunicato il numero di iscrizione all’ordine senza il quale non posso ottenere le credenziali per accedere al Sistema TS)quasi sicuramente non potrò rispettare la scadenza del 31 Gennaio 2020 nell’inserire i vari dati.
    Mi può confermare che il regime sanzionatorio è rimasto lo stesso?
    Grazie e buon lavoro

  40. salve, dottore ma è vero che c’è un margine di 5 giorni dal 31 gennaio per inviare i dati al sistema tessera sanitaria?

  41. Non ho trasmesso circa 200 fatture emesse nel 2019

    al STS. Posso usufruire di quanto stabilito dall articolo 9 del D.L 119/2018??

  42. a circolare n° 11/2019 ha individuato, a titolo di esempio, alcuni specifici casi nei quali è ammesso il ricorso alla definizione in commento. A detta dell’Amministrazione Finanziaria, l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. l’articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) rientra nell’ambito agevolativo, art. 9 D.L. 119/2018 e ss.mm.ii.

  43. buongiorno, in caso di fatturazione a cliniche private, quindi non a persone fisiche, è comunque necessario trasmettere una qualche comunicazione al STS? grazie

  44. salve, sono una psicologa ho trasmesso il giorno 2febbraio 2020 circa 10 fatture al sistema sanitario… avendole inviate entro 5 giorni avrò comunque la sanzione? grazie per gentile risposta.

  45. Salve, ho apprezzato il vostro articolo. Sono un ottico indipendente e ad oggi ho sempre inviato i dati al STS manualmente. Da quest’ anno con l’ introduzione (già effettuata) dell’ invio telematico dei corrispettivi mi si pone però una serie di dubbi:
    a) lI nostro invio telematico avviene solo per gli scontrini, ma per le FATTURE di SPESE SANITARIE che emettiamo comunque senza riferimenti di scontrino ( e quindi senza aver battuto l’ importo) come mi devo comportare? Devo fare la trasmissione telematica all ‘agenzia delle entrate anche di queste (e se sì come…e entro quali termini…) o basta la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria?
    b) gli SCONTRINI PARLANTI che già vengono trasmessi telematici, devo comunque inserirli manualmente anche sul STS ?
    c) le Fatture con OPPOSIZIONE come e a chi le devo trasmettere?
    d) da luglio, dovremo scegliere se inviare i dati al CANALE SANITA’ ? Cosa significa? E per le spese che non hanno a che fare con la sanità e quindi col STS (occhiali da sole ad esempio…) ?
    Grazie

  46. Salve, sono un ortottista e sto alla data di oggi (18/03/2020), trasmettendo le fatture relative al periodi di imposta 2019. Visto in tardivo inserimento, mi devo aspettare una sanzione?
    Grazie e resto in attesa.

  47. Domanda tecnica: le “ricevute sanitarie” dei medici, come vanno considerate – come ricevute (e pertanto passibili dell’ulteriore comunicazione quale corrispettivo) o come fatture (e pertanto, obbligate al solo invio al sistema ts entro gennaio 2021)?
    Con la eventuale riforma di luglio 2020 sono cambiati i termini per gli invii al sistema ts per il primo semestre?

  48. Salve dottore.
    Con un mio cliente c’è stato un malinteso: io ero convinta che le spese TS avrebbe dovuto inviarle lui al sistema mentre, non so per quale ragione, lui era convinto che avrei dovuto farlo io.
    Riassumendo…mi ha delegato e oggi 06/04 ho provveduto all’invio…quindi con tanto ritardo. Quello che mi fa paura è la sanzione perchè dovrebbe toccare il massimo visto che si tratta 1360 fatture (quindi 50.000 euro..ma le fatture sono di piccolissimo importo …dai 10 euro ad un max di 70)
    .Mi chiedo…c’è qualche speranza che non si applichi la sanzione visto che per lui, essendo biologo nutrizionista, è scattato per quest’anno l’obbligo di invio al TS??

  49. Maria purtroppo non siamo in grado di darle riposte certe, non ci sono ancora capitati casi di notifica di sanzioni. Magari, invece, a qualche lettore è capitato, speriamo che qualcuno ci aiuti.

  50. Buonasera,
    sono una biologa nutrizionista, ho trasmesso i dai al sistema tessera sanitaria ma ho anche emesso la fattura elettronica accorgendomi solo successivamente del divieto di emetterla ai sensi della Legge n 145/2018.
    E’ prevista una sanzione per questo errore?
    Grazie,
    Annalisa Gussoni

  51. Salve Dottore, le fatture rilasciate per prestazione sanitaria resa a titolo gratuito, vanno inviate al STS? Le stesse, devono comunque essere regolarmente numerate? Grazie

  52. Salve e grazie per il vostro articolo. Avrei una domanda, a cosa si riferisce la voce “rimborsi” presente nel menù degli operatori sanitari che devono inviare i dati?

  53. Salve sono un biologo Nutrizionista,
    nel 2021 sono tate inserite delle nuove voci sul sito del ministero. Ora oltre ai campi da voi citati (p.iva, data pagamento ecc..) hanno inserito alla fine queste diciture:
    Aliquota IVA
    Natura IVA

    non riesco a capire cosa inserire essendo noi (nutrizionisti) esenti dall’IVA in fattura..

  54. Per il documento commerciale (scontrino e ricevuta fiscale) il campo “Natura” è da due caratteri e assume i valori da N1 a N6. Per la fattura, il campo va da 2 a 4 caratteri e assume i valori da N1 a N7 con i relativi sottocodici, ove previsti.

  55. Salve, se dal 2021, farmacia, emettessi fattura elettronica (oltre ai corrispettivi), sono tenuta anche all’invio ad sistema TS dei dati della fattura elettronica emessa nei confronti di privati (solo codice fiscale)?

  56. Salve,
    sono un dentista e nell’emettere le fatture il programma me le invia in un’ unico file compresa la prestazione sbiancamento che non è detraibile.
    Se viene invita comunque al sistema vado incontro a delle sanzioni?
    Grazie in anticipo

  57. Salve, è possibile controllare le fatture caricate ed eventualmente correggerla? Temo di aver sbagliato il numero di una fattura.

  58. Salve, vorrei gentilmente sapere se è in che misura, per l’invio di una decina di giorni della comunicazione tesan relativa alle fatture del 2019, il soggetto sanzionabile sia il commercialista delegato, il medico o entrambi, e se è quale ravvedimento sia ad oggi possibile. Grazie mille e complimenti per la rubrica.

  59. La responsabilità è sempre del contribuente, a meno che non si possa poi rivalere su altri soggetti eventualmente responsabili, in via di regresso. Le sanzioni sono quelle indicate nell’articolo.

  60. Buongiorno,
    Se il paziente sbaglia a comunicarmi il suo codice fiscale, gli mando fatture con il codice errato piu’ volte e lui non se ne accorge e io poi, non sapendolo, comunico dati al sistema tessera sanitaria con il codice fiscale da lui comunicato errato, sono sanzionabile? L’errore non e’ mio ma della persona che ha sbagliato. Mi sembra che ci sia una pressione esagerata su noi professionisti sanitari, non siamo medici, 100 euro e’ troppo per uno sbaglio di compilazione!

  61. Sono un medico che svolge attività privata intramoenia per conto della propria azienda sanitaria. Credo di non essere tenuto ad inviare i dati in quanto l’ente erogatore non sono io bensì la mia azienda che poi mi riversa sullo stipendio mensile la quota parte di mia competenza. Vorrei rassicurazioni in merito. Grazie

  62. Quando si parla di 100 euro di sanzione a comunicazione si intende 100 a fattura non comunicata o 100 a mancata comunicazione complessiva di tutte le fatture?

  63. Salve, sono una fisioterapista, ho comunicato al STS la prima fattura di gennaio 2021 e non ho scorso le varie voci di Natura IVA (noi dovremmo essere 04 in quanto esenti). Tramite il numero di protocollo sono andata a rivederla e mi dà errore W017 . Che devo fare? Posso correggere o posso eliminare la fattura e ricomunicarla? Grazie

  64. Non è stata inviata la tessera sanitaria di un cliente con 300 fatture. La sanzione, di 100,00 €, è da applicare su ogni fattura non inviata?

  65. Avrei bisogno di un chiarimento. Cito la sanzione per il mancato/tardivo invio dei dati richiesti “L’art. 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che in caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati di spesa sanitaria al S.T.S. da parte dei professionisti sanitari interessati dall’adempimento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.” Per “comunicazione” si intende il singolo invio di un gruppo di fatture (la “comunicazione” o “fornitura”, appunto”) di uno stesso professionista oppure la singola fattura già facente parte di un gruppo di fatture emesse da uno stesso professionista? La prego di rispondere a questo quesito, la ringrazio per la disponibilità.

  66. Buonasera, ho telefonato e scritto all’Agenzia Entrate, al Sistema TS, e nessuno sa dirmi se per comunicazione si intenda il file inviato, o tutti i codici fiscali in esso contenuti.
    Ho inviato per conta della Cliente, e a suo nome perchè non era ancora riconosciuta la delega a me come intermediaria, la comunicazione il 09/02/2021 anzichè entro il 08/02/2021: se la sanzione si considera per ogni codice fiscale, è fino a 50.000 o anche 20.000 euro ridotta, è meglio che venda casa… Neanche per le dichiarazioni dei redditi non ci sarebbero sanzioni così alte.
    Un ragazzo al numero verde dell’Agenzia, mi ha detto che come comunicazione si intende LA COMUNICAZIONE completa inviata, ma non sono per niente tranquilla…

  67. Salve ho un quesito da porre. Qualora nel file inviato al sistema ts ci fosse un errore non rilevato dall’agenzia dell’entrate nel senso che avendo tante fatture da comunicare potrei inviare per errore su una fattura che il pagamento è tracciabile quando in realtà non lo è o viceversa.
    Per la mia ditta che invia il file possono esserci sanzioni in merito?
    Mentre per il paziente credo non ce ne siano in quanto può sempre modificare il suo modello precompilato.
    Grazie

  68. Ho contatto l’agenzia delle entrate del mio territorio e mi hanno detto che i controlli riguardo al STS sono randomizzati.

    Inoltre, ad oggi non hanno ancora applicato sanzioni (ma i controlli del 2020 ancora devono iniziare).

    Di più non si sá.

  69. Ma la sanzione può essere versata con F24 o deve essere accertata dall’agenzia delle entrate?

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