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Comunicazioni di irregolarità: come difendersi?

L'Agenzia delle Entrate effettua i controlli sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Ogni anno l'esito dei controlli viene comunicato al contribuente mediante una comunicazione di irregolarità o regolarità. In questo contributo scopriremo i controlli da effettuare per verificare la bontà della comunicazione di irregolarità ricevuta. 

L’Agenzia delle Entrate ogni anno effettua i propri controlli sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, che sono chiamati ad autoliquidare le imposte dovute sui redditi percepiti in ciascun anno dichiarativo. Sostanzialmente, al fine di verificare la congruenza dei dati dichiarativi con quelli a disposizione nelle sue banche dati e la corretta effettuazione dei versamenti delle imposte l’Agenzia delle Entrate utilizza due tipi di controlli:

  • I controlli automatici e
  • I controlli documentali.

Entrambe queste tipologie di controllo (disciplinate dal DPR n. 600/73), permettono di effettuare riscontri da cui possono emergere eventuali elementi di anomalia. Queste anomalie culminano con l’emissione di una comunicazione di irregolarità. Si tratta di una particolare comunicazione, conosciuta anche come “avviso bonario“, con cui l’Amministrazione finanziaria avverte il contribuente di una anomalia nella sua posizione. All’interno di questa comunicazione viene indicata l’incongruenza al contribuente e viene messo nelle condizioni di effettuare il versamento dell’eventuale imposta dovuta e non versata, maggiorata di sanzioni (ridotte) e interessi.

Andiamo ad analizzare adesso, cosa devi fare ti viene notificata una comunicazione di irregolarità scaturita dal controllo sulla tua dichiarazione dei redditi. L’obiettivo è quello di verificare la bontà di quanto comunicato prima di, eventualmente, provvedere ad effettuare il pagamento degli importi richiesti. Sono soventi, infatti, i casi in cui queste comunicazioni, che partono in automatico, siano dovute ad errori, e quindi portino con se, richieste indebite.

Cos’è la comunicazione di irregolarità?

L’attività di accertamento e di controllo delle dichiarazioni dei redditi viene svolta dall’Amministrazione Finanziaria che effettua vari tipi di controlli che si caratterizzano per un grado di accuratezza sempre maggiore. A seguito di questi controlli viene emessa una comunicazione di irregolarità che viene spedita direttamente al domicilio fiscale del contribuente attraverso:

  • Una raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di contribuente “privato“, o
  • Una P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), in caso di contribuente titolare di partita Iva.
Da un punto di vista operativo, occorre affermare, che la maggior parte di questi avvisi viene tutt’oggi inviato mediante posta ordinaria o P.E.C.

Prima di analizzare in dettaglio i vari tipi di comunicazione è importante sottolineare, da subito, che per l’Amministrazione finanziaria queste comunicazioni di irregolarità non rappresentano dei veri e propri atti impositivi, e quindi, ne deriva che non possono essere impugnati davanti alle Corti di Giustizia tributaria. Le comunicazioni di irregolarità non sono altro che un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione. L’atto che invece è impugnabile è il ruolo, ovvero la cartella di pagamento che ci arriverà dall’Agente della riscossione se dopo la scadenza dei termini non abbiamo provveduto ad effettuare il pagamento o a contestare la comunicazione.

Quante tipologie di comunicazioni di irregolarità esistono?

Ma andiamo con ordine, e vediamo quali sono le varie tipologie di comunicazione di irregolarità che possono essere emesse dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, si tratta di tre tipologie diverse di comunicazione di irregolarità, ovvero:

  • La comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo automatico della dichiarazione, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73;
  • La comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo documentale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR n. 600/73;
  • Infine, la comunicazione di irregolarità emessa a seguito di verifiche sui redditi soggetti a tassazione separata.

Vediamo, con maggiore dettaglio, queste comunicazioni.

Comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo automatico della dichiarazione

Le comunicazioni emesse in seguito del controllo automatico della dichiarazione, di cui agli articoli:

  • 36-bis del DPR n. 600/1973, per i redditi;
  • 54-bis del DPR n. 633/1972, per l’Iva.

evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità).

In caso di comunicazione di regolarità, l’invio della stessa consente al contribuente di poter confermare situazioni di maggior credito rispetto a quello da lui indicato in dichiarazione. In questo modo il contribuente, una volta verificata la spettanza del maggior credito, ha la possibilità di scegliere se riportarlo a nuovo nella dichiarazione successiva o se chiederlo a rimborso.

In caso di comunicazione di irregolarità, l’invio della stessa consente al contribuente di venire a conoscenza di un errore o una omissione, presente nella sua dichiarazione, che determina l’insorgere di un debito fiscale. Il classico caso di comunicazione di irregolarità riguarda la mancata effettuazione dei versamenti delle imposte rispetto al risultato della dichiarazione. In questi casi al contribuente viene concessa la possibilità di pagare le somme indicate beneficiando di una riduzione delle sanzioni (ad 1/3 di quelle minime previste). In alternativa, il contribuente ha la possibilità (nei 30 giorni dalla notifica) di segnalare all’Amministrazione finanziaria le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto. In questo caso è necessario procedere con un’istanza in autotutela.

Comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo documentale della dichiarazione

Le comunicazioni emesse in seguito del controllo documentale della dichiarazione, di cui agli articoli:

  • 36-ter del DPR n. 600/1973, per i redditi;
  • 54-ter del DPR n. 633/1972, per l’Iva.

Questo tipo di comunicazione deriva dal controllo documentale dato dalla corrispondenza dei dati presenti in dichiarazione con:

  • La documentazione conservata dal contribuente, relativa alla propria dichiarazione dei redditi o dichiarazione Iva;
  • I dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta (Certificazione Unica e modello 770), enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).

Nel caso, quindi, emergano delle differenze tra i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria la propria documentazione. Ed anche a fornire chiarimenti. Solitamente, viene concesso un termine per l’invio della documentazione all’ufficio, a cui è opportuno allegare anche delle note esplicative. A quel punto il funzionario effettua i suoi controlli e qualora dalla documentazione presentata non vi sia prova della correttezza dei dati dichiarati, o se il contribuente non risponde all’invito, riceverà una comunicazione con gli esiti del controllo formale. In questi casi al contribuente viene concessa la possibilità di pagare le somme indicate beneficiando di una riduzione delle sanzioni (a 2/3 di quelle minime previste).

Dichiarazione dei redditi precompilata

Un aspetto utile da sottolineare riguarda l’integrazione del controllo documentale sulla dichiarazione con i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria utili per la dichiarazione precompilata. Infatti, è necessario affermare che un contribuente che decide di confermare i dati presenti nella sua dichiarazione dei redditi precompilata, non può essere assoggettato a questo tipo di controllo documentale. Questo in quanto si presume che il dato in possesso dell’Amministrazione, ed inserito nella dichiarazione precompilata sia già stato verificato (e quindi corretto). Per questo motivo, se vi sono dati corretti nella dichiarazione precompilata è opportuno confermarli. In caso contrario, invece, qualora l’importo presente in precompilata sia errato, e quindi modificato dal contribuente, è possibile che questi possa essere chiamato a giustificare non solo lo scostamento, ma l’intero valore indicato. La giustificazione avviene con la documentazione inerente all’importo modificato nella precompilata.

Comunicazione di irregolarità emessa a seguito di redditi soggetti a tassazione separata

La liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Amministrazione finanziaria determina l’imposta dovuta su determinati redditi per i quali sono state già versate delle somme a titolo di acconto. Si tratta, ad esempio, della tassazione che viene applicata al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Attraverso questa tipologia di tassazione del reddito, che non passa da dichiarazione dei redditi, ma avviene con una particolare metodologia di calcolo, l’Agenzia delle Entrate determina la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante al contribuente. Qualora dal controllo, emergano importi da versare, l’Amministrazione finanziaria invia al contribuente una comunicazione che contiene la richiesta di pagamento (senza applicazione di sanzioni e interessi). Come detto, classico caso di ricezione di comunicazione di irregolarità relativa ai redditi soggetti è tassazione separata è quella che riguarda l’erogazione del trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. In questi casi, il contribuente riceve, a distanza di tempo, rispetto all’erogazione del trattamento di fine rapporto, la comunicazione contenente l’imposta definitiva liquidata dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare quando si riceve la comunicazione di irregolarità?

La comunicazione di irregolarità viene notificata al domicilio fiscale del contribuente per lettera raccomandata, per posta ordinaria, oppure tramite P.E.C. L’effetto di questo tipo di comunicazione, pur non rappresentando un atto impositivo, impone il pagamento di una somma a seguito degli errori emersi dai controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria. Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità la prima cosa che devi sapere è che nei 30 giorni successivi alla notifica devi intraprendere una di queste due possibilità, ovvero:

  • Concordare con il contenuto della comunicazione ed effettuare il pagamento (in unica soluzione oppure della prima rata del rateizzo);
  • Ritenere che la comunicazione sbagliata ed inviare un’istanza con cui chiedere lo sgravio parziale o totale della comunicazione.

Devi sapere che questa scelta è molto importante perché scegliere una strada piuttosto che l’altra ha delle conseguenze diverse. Per questo è necessario, almeno nella maggioranza dei casi, farsi assistere da un dottore Commercialista esperto per prendere la migliore decisione possibile. Infatti, non è sempre semplice individuare la scelta migliore da prendere anche perché occorre sempre un’occhio esperto per verificare se la contestazione mossa sia corretta o meno. Vediamo adesso come si sviluppano questi due possibili scenari connessi alla notifica di una comunicazione di irregolarità.

Riconoscere la validità della comunicazione ed effettuare il pagamento

Qualora dall’analisi della comunicazione di irregolarità emerga la correttezza delle indicazioni ivi presenti non resta che adempiere all’obbligazione tributaria. In questo caso è possibile regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta contestata e agli interessi. In particolare, è previsto che:

  • Per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito. La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%).
    In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso;
  • Per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%)
  • Per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio.
Il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (D.L. n. 193/16 – art. 7-quater).

Tabella riepilogativa: termini e sanzioni relative alle comunicazioni di irregolarità

TIPOLOGIA DI AVVISO DI IRREGOLARITA’TERMINE PER ADEMPIERESANZIONE
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioniEntro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione10% della maggiore imposta
Comunicazione relativa agli esiti del controllo documentale delle dichiarazioniEntro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione20% della maggiore imposta
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separataEntro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione
Termini e sanzioni relative alle comunicazioni di irregolarità

Come effettuare il pagamento della comunicazione di irregolarità?

I pagamenti relativi ad imposta, sanzioni ed interessi derivanti dalla comunicazione di irregolarità devono essere effettuati presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione con il modello “F24 precompilato” allegato alla comunicazione. In alternativa, è comunque possibile utilizzare un “normalemodello F24.

I codici tributo da utilizzare per il pagamento della comunicazione di irregolarità sono i seguenti:

  • Codice tributo “9001”. Trattasi di codice da utilizzare per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo automatico;
  • Codice tributo “9006”. Codice da utilizzare per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale;
  • Codice tributo “9526”. Trattasi di codice per le somme da versare riguardanti le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche;
  • Codice tributo “9527”. Codice per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio, gli arretrati da lavoro dipendente).

Inoltre, è fondamentale indicare nel modello F24 il numero di codice dell’atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento, indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.

Il contribuente può, inoltre, chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità.

La rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità:

  1. fino a €. 5.000, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali;
  2. oltre €. 5.000, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

Per approfondire: “Ravvedimento su rate omesse di avviso bonario“.

Contestare la comunicazione di irregolarità con l’autotutela

Il contribuente che non riconosce la validità della comunicazione di irregolarità, ha a disposizione soluzioni diverse, a seconda del tipo di comunicazione ricevuta. Vediamo di seguito le casistiche possibili nella pratica.

Comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo automatico

È possibile:

  • Accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel);
  • Utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec).
  • Telefonare al Centro di assistenza multicanale. La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax
  • Rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Amministrazione finanziaria, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati.

Comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo formale

Il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. Se l’ufficio rettifica la comunicazione, il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell’importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve compilarne un altro, con i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto indicati nella comunicazione. Anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti.

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Le informazioni di dettaglio di questo articolo fanno riferimento a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel suo sito istituzionale.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

40 COMMENTI

  1. Mi è arrivato, dall’Agenzia delle Entrate quello che mi sembra un avviso bonario “del terzo tipo”, dovuto cioè a redditi del 2010 soggetti a tassazione separata.
    Lasciando da parte la verifica di quanto dovuto (nel prospetto allegato alla lettera, da quanto capisco, tengono in conto i redditi del 2008 e del 2009 per farne una media e stabilire l’aliquota da applicare), il problema è che ho lasciato decorrere i termini per il pagamento (la raccomandata mi è stata recapitata il 15.11.2013).
    La lettera prevede la possibilità di ravvedimento operoso (c’è un riferimento al D.Lgs. 462/1997, art. 3-bis).
    Il codice tributo indicato nell’ “F24 predeterminato” allegato alla notifica è il 9527.
    Dovendo aggiungere sanzioni e interessi, le domande sono:

    La sanzione è del 3,75%? O è cambiato qualcosa, dal 2014 (1%)? O è addirittura quella piena, del 30%?
    E il relativo codice da indicare nell’F24 è 8929?

    Gli interessi, su base annua, a quanto ammontano? Il codice tributo, in questo caso, è 1980?

    Grazie

  2. Salve,
    sugli “avvisi bonari” dell’Agenzia non è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso consente di corregge autonomamente errori commessi in sede di versamento dei tributi, applicando una sanzione ridotta (fino al 3.,75% se il ravvedimento viene fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza). Il ravvedimento può essere effettuato entro 1 anno per i tributi per i quali non esiste una dichiarazione annuale, oppure entro i termini di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo al mancato versamento del tributo, per i tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione annuale. Tuttavia, il ravvedimento non può essere utilizzato se il mancato versamento è stato già notificato dall’Agenzia.
    Nel suo caso, essendo già stato notificatole dall’Agenzia l’importo dovuto, non può utilizzare il ravvedimento. Quello che trova scritto nel comunicato è che è prevista una riduzione delle sanzioni al 10% (rispetto al 30%) se lei effettua il versamento del dovuto entro 30 giorni dalla notifica del avviso. Se lei non ha rispettato i termini per il pagamento dell’Avviso bonario non può più fare niente, dovrà aspettare la notificazione del ruolo attraverso la cartella di pagamento di Equitalia, dove le verranno ricalcolate le nuove sanzioni e gli interessi.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

  3. In effetti, nella lettera si parla di ravvedimento operoso ma con riferimento al pagamento rateale. il paragrafo è:

    MANCATO O PARZIALE VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
    “In caso di mancato pagamento nei termini previsti, le somme dovute sono iscritte a ruolo, con sanzioni calcolate in misura piena.
    Se si è optato per il pagamento rateale, il versamento tardivo di una rata diversa dalla prima, purché effettuato entro la scadenza della rata successiva, comporta l’iscrizione a ruolo della sanzione prevista per il ritardato pagamento di imposte (art. 13 del DLgs. n. 471 del 1997), commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se si provvede al pagamento spontaneo della sanzione e degli interessi avvalendosi del ravvedimento operoso.”

    Cosa potrebbe accadere se invece di attendere l’arrivo della cartella esattoriale, intanto effettuo il versamento pagando:
    – quanto dovuto, con codice 9527
    – la sanzione del 3,75% con codice 8929 (questo è quello che ho trovato sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
    – gli interessi del xxx% annuo, per i giorni di ritardo (con codice che potrebbe essere 1980)?

    Grazie

  4. Anche se lei effettua dei pagamenti riceverà comunque la cartella esattoriale per l’intero importo richiestole. Successivamente dovrà poi recarsi all’Agenzia delle Entrate per chiedere lo sgravio degli importi da lei già pagati.

  5. Buonasera,

    ho ricevuto una cartella esattoriale dell’agenzia dell’entrate, viene richiesto un pagamento a seguito della mancata dichiarazione dei redditi del 2011, so che prima avrei dovuto ricevere l’avviso bonario che però non mi è mai arrivato.

    Posso fare qualcosa?

    Grazie

  6. Deve verificare se quello che dicono corrisponde al vero, cioè che doveva presentare la dichiarazione. Se è così, può eventualmente soltanto chiedere una rateazione.

  7. buonasera
    mi è stata notificata dall’agenzia delle entrate una comunicazione di irregolarità con testuale motivazione “non ci risultano correttamente pagate le rate dovute a seguito della rettifica della detrazione iva per il passaggio al regime fiscale dei contribuenti minimi. somme indicate nel quadro VA rigo 14 della sua dichiarazione iva 2011 (ANNO DI IMPOSTA 2010)”
    Ora, non volendo indagare se tali somme sono dovute o meno, Mi chiedo se si è verificata decadenza del potere dell’agenzia delle entrate visto che l’anno di imposta è il 2010 e la notifica è del luglio 2017.
    Cosa posso fare? l’avviso bonario è impugnabile?
    Grazie mille in anticipo.

  8. L’annualità in questione è caduta in prescrizione. Tuttavia, da quello che mi dice l’Agenzia non le contesta qualcosa dell’annualità in oggetto, ma il mancato pagamento di alcune rate di un rateizzo. Rateizzo che magari è proseguito dal 2010 per i cinque anni successivi, quindi quello che le contestano non è caduto in prescrizione. Quello che si deve fare è verificare che quello che richiedono sia dovuto e verificare tutti i pagamenti fatti. Solo a quel punto si potrebbe capire come intervenire. Se vuole siamo a disposizione per assisterla.

  9. Mia moglie riceve oggi una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con la quale si evidenzia che “per l’anno 2013 (dichiarazione 2014), non risulterebbero dichiarati redditi per un importo pari a euro 4.000”-
    Ho contattato il numero tel. indicato per informazioni e mi hanno detto che trattasi di somma corrisposta da una cantina sociale a mia moglie. Cosa completamente fuori dalla realtà. mia moglie è insegnante in pensione e non ha mai avuto rapporti con cantine sociali.
    Che dobbiamo fare?
    Grazie mille.

  10. Probabilmente trattasi di una certificazione unica errata. La cantina deve aver sbagliato il codice fiscale del percipiente inserendo quello errato di sua moglie. Se le cose stanno così deve contattare la cantina e fare modificare quella certificazione.

  11. Salve. Allora oggi novembre 2017 mi è arrivata a casa una raccomandata con 1000 euro da pagare per il anno 2013/2014. Sarebbe la controllo formale, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973 consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione etc. Quindi dovrei pagare 1000 euro perché? Non riesco a capire il motivo per cui pagare quei soldi. Sono andato a cercare un po in internet e sul vostro sito qua vedo che ci sono dei problemi con dei dati forniti alle banche etc da quanto ho letto. Saprebbe spiegarmi il motivo per cui bisogna pagare tutti quei soldi? Perché non capisco cosa ce di sbagliato

  12. Salve Manuel, se la comunicazione è ex art. 36-ter significa che le hanno chiesto di produrre documentazione sulla sua dichiarazione dei redditi per verificarla, ma che probabilmente lei non ha risposto. Per questo motivo le mandano la sanzione da pagare. Tuttavia, per capire meglio il tutto sarebbe necessario poter visionare il documento.

  13. salve, spero almeno qui di ricevere un’esauriente risposta.
    recentemente l’agenzia delle entrate mi invia una sanzione per ommessa dichiarazione dei redditi mod.730, ed il mancato pagamento dell’irpef. tenuto conto che sono un lavoratore dipendente, l’irpef non lo sta gia versando il mio datore di lavoro decurtandomelo anticipatamente dalla busta paga? inoltre, se non posseggo altre fonti di reddito ne, tantomeno, immobili di mia proprieta, perche secondo l’agenzia delle entrate sarei tenuto ad effettuare comunque il modello 730? perche, secondo loro, non risulterebbe versato l’irpef? grazie in anticipo

  14. E’ impossibile risponderle senza analizzare la documentazione. Sia il documento dell’Agenzia sia la sua documentazione relativa a quell’anno. Se vuole siamo disponibili tramite consulenza. In questo modo si possono solo fare delle ipotesi.

  15. Buongiorno, lavoro col contratto sportivo, e a luglio 2017 nella dichiarazioni dei redditi presentando il modello unico, ho chiesto un rimborso di un eccedenza a credito. Un paio di mesi fa a seguito di controlli dell’agenzia delle entrate mi è arrivata la comunicazione di un errore riscontrato nell’importo dichiarato. Ho compensato pagando immediatamente con relativo F24 la somma mancante come da loro disposizioni, ora mi chiedevo, quanto tempo ci vorrà ancora prima che mi rimborsino? Parliamo di una cifra inferiore ai 1000€ grazie.

  16. In quella comunicazione avrebbe dovuto vedere l’importo del rimborso che le accordavano. Chieda comunque all’ufficio rimborsi dell’Agenzia delle Entrate di competenza.

  17. Buongiorno, per mero errore materiale il mio ufficio ha liquidato una somma a tassazione separata l’aliquota massima e così, invece del 25.50% , ha applicato il 38%. I dati errati sono stati segnalati anche ne CU 2018, iscritti nel campo della tassazione separata. La domanda è: sarà possibile recuperare la differenza irpef in più trattenuta? magari aspettando l’esito dei controlli automatici sulla tassazione separata, sperando che l’Agenzia tenga in conto i controlli a credito del contribuente e non solo quelli a debito?
    Grazie della disponibilità e del servizio che offrite.

  18. Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate farà il controllo vedrà che il contribuente è a credito e non a debito. Quindi effettuerà il rimborso.

  19. In data 18/04/2018, L’AE mi notifica un avviso di controllo formale della dichiarazione dei redditi 730/2015, riscontrando una irregolarità ovvero alla voce RITENUTE PL 58 anzichè € 4.779 dichiarato VARIATO € 4.179. La prevista sanzione di € 777,48 da pagarsi entro 30 giorni dall’avviso di ricevimento. Ho prodotto tramite CIVIS tutta la documentazione occorrente a contestare la pretesa sanzione ma ad oggi, sono trascorsi più di 30 giorni dalla notifica e non mi è stato comunicato l’esito del controllo dopo l’invio della documentazione richiesta. Domando, devo attendere la risposta dell’AE? o non avendomi risposto hanno iscritto a ruolo la sanzione?
    Certo di un riscontro in merito, porgo distinti saluti.

  20. Deve contattare l’AdE per sapere gli esiti del controllo. Altrimenti, in caso di controllo con esito negativo le arriverà l’avviso di accertamento.

  21. Salve mi è arrivato un accertamento.non capisco nulla di ciò.
    Dice che nell’ anno 2014 non risulterebbero redditi per un importo di 3.200€ redditi da lavoro o pensione..io sono pensionati e non ho lavorato .ho solo fatto un tirocinio retribuito dalla Regione pari a 2400€ per 6 mesi .

  22. Se vuole possiamo analizzare noi l’avviso che le è arrivato per indicarle cosa fare. Se mi contatta in privato le faremo un preventivo.

  23. Buonasera, ho appena ricevuto raccomandata agenzia entrate con liquidazione somme a titolo di Tfr soggette a tassazione separata percepite nell’anno 2014.
    Volevo sapere sè il codice tributo 9526 indicato nel modello F24 predeterminato é compensabile con il credito irpef 4001 periodo di riferimento 2017 (Unico 2018 già inviato)?
    Ringrazio anticipatamente
    Elisa

  24. Buongiorno, mi è arrivata una raccomandata dall’Agenzia delle Entrate che a seguito di accertamenti sulla dichiarazione dei redditi 730/17 – redditi 2016 dovrei pagare una somma euro 172 io e euro 254 mio marito per acconti non versati.
    Mi sono recata all’Agenzia con la busta paga mia e di mio marito dimostrando che l’acconto era stato detratto dallo stipendio di entrambi a novembre 2017. Il funzionario mi rilasciò un attestazione “non sono presenti importi a debito” dichiarazione regolare. Dopo piu’ di una settimana ricevo altre due raccomandate con di nuovo una richiesta di pagare quelle somme.
    Ho controllato il 730/17 e in effetti ho sbagliato a inserire nel punto F1 acconti IRPEF l’importo, che ho diviso in due rate (importo che non ho e non dovevo versare perché l’anno prima ero a credito).HO COMPILATO un campo sbagliato pensando di poter versare in due rate la somma di 172 (e 254 mio marito) .
    Cosa posso fare ? Devo ripagare anche se le somme sono state correttamente trattenute nello stipendio ?
    Grazie

  25. Se le somme sono state trattenute, potrà chiedere uno sgravio. Può farlo da sola oppure tramite un professionista. Se vuole siamo a disposizione, mi contatti in privato.

  26. Salve, quest’anno attraverso la precompilata nel mio 730 emerge un credito Irpef. Mi è comparso però un avviso e cioè che tale credito deve ancora essere sottoposto a verifica 36 bis (o qualcosa del genere). Quand è che potrò ritenere acquisito quel credito, o meglio legittimato dall’ADE? Un’altra curiosità che ho è la seguente: come può un controllo automatico attestare la veridicità di un credito? Quello che conta dovrebbe essere il controllo formale ossia il 36 ter o sbaglio

  27. Salve Elisa, il credito del suo 730 deve essere sottoposto a verifica, quindi potrà goderne intorno alla fine del 2019 inizio del 2020. Il controllo del credito non fa riferimento ne ai controlli 36-bi e nemmeno ai 36-ter, è una procedura di verifica preventiva.

  28. Grazie della risposta, dunque se ho capito bene il contribuente non correrà mai il rischio di vedersi accreditare una cifra e poi doverla restituire in quanto le verifiche vengono fatte a monte prima di elargire il credito

  29. Salve, ho prestato attività lavorativa all’interno di un’impresa familiare (marito e moglie). Quest’anno avendo versato una discreta cifra a titolo di ritenute d’acconto (quadro RH19 – totale ritenute) sono finita a credito Irpef. Volevo capire, nel mio caso, come funziona per i controlli e il riconoscimento del suddetto credito, se non sbaglio le ritenute vanno inviate ogni anno attraverso un modello (770?) per cui l’ADE dovrebbe già avere tutti i dati per le opportune verifiche? Grazie

  30. Salve Marcella, il suo credito può essere chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione. Non vi sono controlli preventivi, ma il controllo è quello che riguarda qualsiasi dichiarazione dei redditi, nelle modalità indicate nell’articolo.

  31. Salve, in merito ai blocchi e ai controlli che effettua l’AdE, ho sempre avuto una curiosità. Io so, anche per esperienza diretta, che i controlli non sono allineati all’anno corrente ma che c’è uno sfasamento di circa due/tre anni. Ad esempio ad oggi nel 2019 potrebbe arrivarmi un avviso di irregolarità relativo alla dichiarazione del 2016 o max 2017. Questa come regola diciamo generale. Ma nel momento in cui finisco a rimborso, l’ADE si va a controllare tutte le dichiarazioni comprese le più recenti? Per il contribuente a rimborso cioè si fa un eccezione e si va a guardare tutto?

  32. Salve, ma nel controllo automatizzato (art.36 bis) rientrano pure le ritenute d’acconto (quelle esposte nel quadro RH) oppure la verifica di tali ritenute può avvenire solo attraverso il controllo documentale (36 ter)? Io per logica direi che le ritenute possano essere verificate anche senza interpellare il contribuente dal momento che ogni anno va inviato alla stessa Agenzia il modello 770 che attesta tali ritenute. O mi sbaglio?

  33. Salve Luisa, le ritenute del quadro RH vengono verificate tramite 36-ter. Nel 36-bis questo tipo di incrocio di dati attualmente non viene effettuato, anche se teoricamente è possibile.

  34. Salve, se le ritenute del quadro RH vengono verificate tramite 36-ter significa che sarò obbligatoriamente soggetta al controllo 36ter oppure vale sempre il discorso dei criteri selettivi per il quale non tutti vengono sottoposti a verifica?

  35. in merito a questi criteri selettivi, una richiesta di rimborso Irpef potrebbe innescare di per sè un controllo 36-ter? Non ho mai trovato nessuna fonte che scendesse nel dettaglio di quali fossero questi criteri

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