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Compensare IVA nel periodo di sospensione con modello “tardivo”

Chiarimenti con la Circolare. n. 11/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate che conferma il rinvio della dichiarazione IVA e del modello TR.

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La presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR nel corso del periodo di sospensione degli adempimenti non preclude la possibilità di compensare orizzontalmente il credito IVA, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello da cui il credito emerge. 

A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E/2020, fornendo molti chiarimenti su alcuni punti del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità.

I soggetti passivi IVA che sono tenuti a versare imposte o contributi entro il termine del 18 maggio 2020, possono ancora presentare la dichiarazione annuale per il 2019 o l’istanza di rimborso relativa al primo trimestre 2020, entro l’8 maggio 2020, potendo compensare l’eventuale credito IVA, qualora l’importo sia superiore a 5.000 euro, a partire dal decimo giorno successivo.

Laddove, invece, non sia tempestivamente presentata la dichiarazione annuale o il modello TR, viceversa, è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA superiore a 5.000 euro e, nel caso di istanza di rimborso, gli Uffici non potranno procedere all’esecuzione del rimborso stesso.

Compensare IVA

Compensare IVA nel periodo di sospensione con modello tardivo

Con la circolare n. 11/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la sospensione e la possibilità di presentare entro il 30 giugno 2020:

  • La dichiarazione IVA riferita al 2019;
  • Il modello TR riferito al primo trimestre 2020;
  • La comunicazione della liquidazione periodica (LIPE) riferita al primo trimestre 2020;
  • Il c.d. esterometro riferito al primo trimestre 2020.

Con i chiarimenti della Circolare, l’Agenzia ha, quindi, precisato che si intende differita al 30 giugno anche la presentazione del modello INTRA 12, i cui termini siano in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

È differita dal 31 maggio al 30 giugno 2020, anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.

La sospensione vale anche per altri adempimenti tributari non espressamente richiamati nella Circolare n. 11/E/2020, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, come la comunicazione dovuta dalle piattaforme digitali per le vendite a distanza del primo trimestre 2020 o la comunicazione delle operazioni in contanti degli operatori turistici.

Dispositivi di protezione individuale e non applicazione dell’IVA all’importazione

La Circolare n. 11/2020, per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, ha riconosciuto la non applicazione dell’IVA all’importazione, qualora, il materiale sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall’importatore ai soggetti individuati dal provvedimento.

Viene, quindi, attribuito il beneficio anche alle importazioni effettuate da soggetti diversi da quelli richiamati dalla decisione Commissione Ue n. 491/2020, includendo le operazioni effettuate per conto dei soggetti indicati.

Modello IVA al 30 giugno anche per i non residenti

I soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano nominato un rappresentante fiscale o che si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia, possono presentare, senza sanzioni, la dichiarazione IVA per l’anno 2019 entro il più ampio termine del 30 giugno 2020.

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