Compatibilità del Congedo parentale Covid-19: l’INPS con il Messaggio n. 1621 del 2020 ha chiarito quali sono le situazioni di compatibilità con il congedo Covid-19. Il Congedo parentale Covid-19 è compatibile con il Bonus 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia. Lo ha chiarito l’INPS, sostenendo che il congedo parentale straordinario Covid-19 è compatibile con il Bonus 600 euro, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.
Il Decreto Cura Italia n. 18/2020, ha introdotto, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, misure straordinarie a sostegno delle famiglie con figli costretti a stare a casa a causa delle chiusure delle scuole, tra cui il congedo straordinario Covid-19.
L’INPS, con il Messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, sulle modalità di fruizione del congedo parentale Covid-19, ha fornito alcuni chiarimenti sulla compatibilità del congedo COVID-19 ed il Bonus 600 euro.
In particolare, l’INPS, ha messo in evidenza, alcune incompatibilità sull’utilizzo del congedo parentale Covid-19.
Vediamo quali sono i chiarimenti forniti dall’INPS.
Indice degli Argomenti
Congedo parentale Covid-19
Il Congedo parentale Covid-19 è disciplinato dall’art. 23 del Decreto Cura Italia n. 18/2020.
La misura può essere richiesta da uno o da entrambi i genitori, anche affidatari, alternativamente, con figli fino a 12 anni, per un massimo di 15 giorni. Per i genitori di figli disabili non ci sono limiti di età.
L’indennità del Congedo parentale Covid-19 ammonta al 50% della retribuzione. Possono fare domanda anche i genitori con figli dai 12 ai 16 anni, ma senza indennità.
Il Congedo parentale Covid-9 è una misura retroattiva, pertanto, può coprire i periodi decorrenti dal 5 marzo 2020.
Il congedo Covid-19 è pari a 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio) e può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, per coppia, di 15 giorni.
Inoltre, il periodo di congedo COVID-19 può essere richiesto anche per singole giornate, non ad ore, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, giorni di permesso 104, ecc.).
Incompatibilità con il Congedo Covid-19
La fruizione del Congedo Covid-19 è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare il genitore non richiedente, iscritto nello stesso stato di famiglia, non sia:
- Beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- Disoccupato o non lavoratore.
- Non sia stato richiesto il bonus baby sitter;
Sono in uno “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- Non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- Sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/198.
Qualora il genitore sia separato o divorziato, con affido esclusivo del figlio e non residente nella stessa abitazione dell’altro genitore, potrà fruire del congedo parentale COVID-19 a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.
Chi può beneficiare del congedo parentale covid-19?
Il congedo parentale Covid-19 spetta alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari, per un totale di 15 giorni.
Possono beneficiare di questa misura straordinaria:
- Dipendenti del settore privato e pubblico;
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata;
- Le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite previsto dalla normativa sul congedo parentale (3 mesi per minori di 1 anno di età);
- Lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.
Possono aderire al congedo parentale i genitori, anche affidatari, per i figli fino ai 12 anni oppure con figli fra i 12 e i 16 anni, in questo caso senza indennità.
A quanto ammonta il congedo parentale covid-19?
L’importo dell’indennità del Congedo parentale Covid-19, ammonta al 50% della retribuzione per i figli fino a 12 anni o di qualsiasi età per i figli disabili in situazione di gravità accertata. L’indennità del 50% è calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001.
La base per il calcolo è la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Nel caso dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, invece, l’importo è pari a 1/365 del reddito.
Congedo non retribuito
I genitori, anche affidatari, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono richiedere un congedo parentale straordinario, non retribuito.
Chiarimenti INPS sulla compatibilità del congedo parentale Covid-19
L’INPS ha fornito chiarimenti, innanzitutto per quei genitori che non hanno fruito del congedo COVID dal 5 marzo ma che hanno utilizzato altre forme di astensione dal lavoro (ad esempio, ferie, permessi, etc..).
L’INPS invita i lavoratori a presentare la domanda di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel suddetto periodo (massimo 15 giorni).
In sostanza, permette di poter rivedere quanto l’azienda ed il lavoratore, avevano previsto e cristallizzato in un periodo di paga anteriore rispetto a quello attuale.
Infatti, dando la possibilità al lavoratore di intervenire sul mese di marzo, recuperando giorni di ferie e permessi in luogo di giorni di congedo COVID-19, impone al datore di lavoro di rivedere quanto specificato nel LUL relativamente ai giustificativi presenti nei giorni del mese.
Compatibilità con il Congedo Covid-19
Nel Messaggio n. 1621, l’INPS, chiarisce quali sono le compatibilità del congedo parentale Covid-19, rispetto a istituti contrattuali specifici.
In particolare, il congedo COVID-19 è compatibile nei seguenti casi:
Compatibilità | |
Malattia | In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19. |
Maternità/paternità | In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Nel caso in cui ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli. |
Lavoro agile | Qualora l’altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working. In quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli |
Ferie | Qualora l’altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie. |
Aspettativa non retribuita | Il soggetto che beneficia dell’aspettativa non retribuita, non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. |
Part-time e lavoro intermittente | Qualora l’altro genitore abbia attivo un rapporto di lavoro a part-time,orizzontale, verticale o misto, o un contratto intermittente. |
Indennità una tantum (Bous 600 euro) | La percezione di una delle indennità, previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, del Decreto Cura Italia n. 18/2020, non preclude al lavoratore e al coniuge, la possibilità di fruire dei giorni di congedo COVID-19. |
Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19 | La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19. |
Permessi legge n. 104/1992 (articolo 33, commi 3 e 6) | È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l‘altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi cd. legge 104. |
Prolungamento del congedo parentale | È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del prolungamento del congedo parentale. |
Congedo straordinario | È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del congedo straordinario, previsto dall’art. 42, co. 5, del Decreto legislativo n. 151/2001. |
Permessi Legge n. 104/1992
L’art. 24 del Decreto Cura Italia n. 18/2020 dispone l’estensione di 12 giorni dei permessi 104 per lavoratori disabili (art. 33, co. 6, della L. n. 104/1992) e per l’assistenza a figli disabili.
L’INPS, evidenzia la possibilità di cumulare, nello stesso mese, il congedo parentale COVID-19 con i permessi della Legge n. 104, aumentati dall’art. 24 del Decreto Cura Italia, (12 giorni da consumarsi nei mesi di marzo e aprile 2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.
L’INPS permette il cumulo nello dello stesso mese del congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale previsto per chi ha figli disabili fino ai 12 anni di età (art. 33 D.Lgs. n. 151/2001) e con il congedo straordinario (art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001), anche fruito per lo stesso figlio.
Inoltre, nel caso in cui il genitore, lavoratore si trova in CIG/FIS con sospensione a zero ore, le 12 giornate di permesso della Legge 104 non vengono riconosciute.
Qualora la CIG/FIS sia con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.