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Compatibilità del Congedo parentale Covid-19

Il Messaggio INPS n. 1621 del 2020 sulle situazioni di compatibilità del congedo COVID-19.

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Compatibilità del Congedo parentale Covid-19: l’INPS con il Messaggio n. 1621 del 2020 ha chiarito quali sono le situazioni di compatibilità con il congedo Covid-19. Il Congedo parentale Covid-19 è compatibile con il Bonus 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia. Lo ha chiarito l’INPS, sostenendo che il congedo parentale straordinario Covid-19 è compatibile con il Bonus 600 euro, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.

Il Decreto Cura Italia n. 18/2020, ha introdotto, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, misure straordinarie a sostegno delle famiglie con figli costretti a stare a casa a causa delle chiusure delle scuole, tra cui il congedo straordinario Covid-19.

L’INPS, con il Messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, sulle modalità di fruizione del congedo parentale Covid-19, ha fornito alcuni chiarimenti sulla compatibilità del congedo COVID-19 ed il Bonus 600 euro.

Compatibilità del congedo parentale

In particolare, l’INPS, ha messo in evidenza, alcune incompatibilità sull’utilizzo del congedo parentale Covid-19.

Vediamo quali sono i chiarimenti forniti dall’INPS.

Congedo parentale Covid-19

Il Congedo parentale Covid-19 è disciplinato dall’art. 23 del Decreto Cura Italia n. 18/2020.

La misura può essere richiesta da uno o da entrambi i genitori, anche affidatari, alternativamente, con figli fino a 12 anni, per un massimo di 15 giorni. Per i genitori di figli disabili non ci sono limiti di età.

L’indennità del Congedo parentale Covid-19 ammonta al 50% della retribuzione. Possono fare domanda anche i genitori con figli dai 12 ai 16 anni, ma senza indennità.

Il Congedo parentale Covid-9 è una misura retroattiva, pertanto, può coprire i periodi decorrenti dal 5 marzo 2020

Il congedo Covid-19 è pari a 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio) e può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, per coppia, di 15 giorni.

Inoltre, il periodo di congedo COVID-19 può essere richiesto anche per singole giornate, non ad ore, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, giorni di permesso 104, ecc.).

Incompatibilità con il Congedo Covid-19

La fruizione del Congedo Covid-19 è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare il genitore non richiedente, iscritto nello stesso stato di famiglia, non sia:

  • Beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • Disoccupato o non lavoratore.
  • Non sia stato richiesto il bonus baby sitter;

Sono in uno “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • Non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • Sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/198.

Qualora il genitore sia separato o divorziato, con affido esclusivo del figlio e non residente nella stessa abitazione dell’altro genitore, potrà fruire del congedo parentale COVID-19 a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

Chi può beneficiare del congedo parentale covid-19?

Il congedo parentale Covid-19 spetta alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari, per un totale di 15 giorni.

Possono beneficiare di questa misura straordinaria:

  • Dipendenti del settore privato e pubblico;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • Le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite previsto dalla normativa sul congedo parentale (3 mesi per minori di 1 anno di età);
  • Lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.

Possono aderire al congedo parentale i genitori, anche affidatari, per i figli fino ai 12 anni oppure con figli fra i 12 e i 16 anni, in questo caso senza indennità.

A quanto ammonta il congedo parentale covid-19?

L’importo dell’indennità del Congedo parentale Covid-19, ammonta al 50% della retribuzione per i figli fino a 12 anni o di qualsiasi età per i figli disabili in situazione di gravità accertata. L’indennità del 50% è calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001.

La base per il calcolo è la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Nel caso dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, invece, l’importo è pari a 1/365 del reddito.

Congedo non retribuito

I genitori, anche affidatari, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono richiedere un congedo parentale straordinario, non retribuito.

Chiarimenti INPS sulla compatibilità del congedo parentale Covid-19

L’INPS ha fornito chiarimenti, innanzitutto per quei genitori che non hanno fruito del congedo COVID dal 5 marzo ma che hanno utilizzato altre forme di astensione dal lavoro (ad esempio, ferie, permessi, etc..).

L’INPS invita i lavoratori a presentare la domanda di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel suddetto periodo (massimo 15 giorni).

In sostanza, permette di poter rivedere quanto l’azienda ed il lavoratore, avevano previsto e cristallizzato in un periodo di paga anteriore rispetto a quello attuale.

Infatti, dando la possibilità al lavoratore di intervenire sul mese di marzo, recuperando giorni di ferie e permessi in luogo di giorni di congedo COVID-19, impone al datore di lavoro di rivedere quanto specificato nel LUL relativamente ai giustificativi presenti nei giorni del mese.

Compatibilità con il Congedo Covid-19

Nel Messaggio n. 1621, l’INPS, chiarisce quali sono le compatibilità del congedo parentale Covid-19, rispetto a istituti contrattuali specifici.

In particolare, il congedo COVID-19 è compatibile nei seguenti casi:

Compatibilità
MalattiaIn caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19.
Maternità/paternitàIn caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio.
Nel caso in cui ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.
Lavoro agileQualora l’altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working. In quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli
FerieQualora l’altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie.
Aspettativa non retribuitaIl soggetto che beneficia dell’aspettativa non retribuita, non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso.
Compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Part-time e lavoro intermittenteQualora l’altro genitore abbia attivo un rapporto di lavoro a part-time,orizzontale, verticale o misto, o un contratto intermittente.
Indennità una tantum (Bous 600 euro)La percezione di una delle indennità, previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, del Decreto Cura Italia n. 18/2020, non preclude al lavoratore e al coniuge, la possibilità di fruire dei giorni di congedo COVID-19.
Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19.
Permessi legge n. 104/1992 (articolo 33, commi 3 e 6)È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l‘altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi cd. legge 104.
Prolungamento del congedo parentaleÈ possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del prolungamento del congedo parentale.
Congedo straordinarioÈ possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del congedo straordinario, previsto dall’art. 42, co. 5, del Decreto legislativo n. 151/2001.

Permessi Legge n. 104/1992

L’art. 24 del Decreto Cura Italia n. 18/2020 dispone l’estensione di 12 giorni dei permessi 104 per lavoratori disabili (art. 33, co. 6, della L. n. 104/1992) e per l’assistenza a figli disabili.

L’INPS, evidenzia la possibilità di cumulare, nello stesso mese, il congedo parentale COVID-19 con i permessi della Legge n. 104, aumentati dall’art. 24 del Decreto Cura Italia, (12 giorni da consumarsi nei mesi di marzo e aprile 2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

L’INPS permette il cumulo nello dello stesso mese del congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale previsto per chi ha figli disabili fino ai 12 anni di età (art. 33 D.Lgs. n. 151/2001) e con il congedo straordinario (art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001), anche fruito per lo stesso figlio.

Inoltre, nel caso in cui il genitore, lavoratore si trova in CIG/FIS con sospensione a zero ore, le 12 giornate di permesso della Legge 104 non vengono riconosciute.

Qualora la CIG/FIS sia con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

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