Codice tributo restituzione contributi a fondo perduto. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020, ha reso noti i codici tributo da inserire nel Modello F24 Versamenti con elementi identificativi.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020 ha reso noto il codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello F24, del contributo a fondo perduto non spettante.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto in favore di imprese, artigiani e commercianti che hanno registrato un calo del fatturato nel mese di aprile 2020 a seguito della diffusione del rischio Covid-19. E’ possibile presentare la domanda dal 15 giugno fino al 13 agosto 2020.

Codice tributo

Colui che ha percepito il contributo a fondo perduto, in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni.

Chi può beneficiare del contributo a fondo perduto?

Il contributo può essere erogato a soggetti (individuali e collettivi) titolari di partita IVA che:

  • Esercitino attività di impresa con ricavi tipici (art. 85, c. 1, lett. a-b, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019 (compresi gli enti non commerciali in relazione alle attività commerciali svolte);
  • Esercitino attività di lavoro autonomo con compensi (art. 54, c. 1, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019;
  • Titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR).

Chi non può beneficiare del contributo a fondo perduto?

Il contributo non può essere erogato a:

  • Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo;
  • Enti pubblici;
  • Intermediari finanziari; 
  • Società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
  • Contribuenti che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito in L. 27 del 24.04.2020 e precisamente:
    • Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
    • Lavoratori dello spettacolo.
       
  • Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Non vengono menzionate le indennità di cui all’art. 28 del D.L. 18/2020, pertanto coloro che sono soggetti alla Assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) potranno ricevere, sia l’indennità del mese di aprile sia il contributo a fondo perduto.

Requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che:

  • Il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 di quello di aprile 2019 considerando la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.

E’ necessario considerare anche le fatture differite emesse nel mese successivo (maggio) riferite al mese di aprile e sottrarre quelle differite emesse nel mese stesso, aprile, ma riferite a marzo.

Il momento impositivo per la cessione di beni corrisponde a quello di consegna dei beni stessi e per le prestazioni di servizi corrisponde, al momento del pagamento del corrispettivo.

Eccezioni soggettive

Il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza dei requisiti di cui al punto precedente, in caso di:

  • Soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019;
  • Soggetti domiciliati o con sede operativa in comuni colpiti da calamità fin dal suo insorgere, se lo stato di emergenza per la suddetta calamità era ancora in atto al 31.01.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19)

Come ottenere il contributo a fondo perduto

Il provvedimento dovrà anche fissare la data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell’istanza.

L’istanza dovrà essere presentata, in via telematica e potrà essere presentata, oltre che dai diretti interessati, anche per loro conto dagli intermediari fiscali autorizzati che siano delegati al servizio del cassetto fiscale o ai servizi della fatturazione elettronica sul portale dell’Agenzia delle entrate.

I termini di presentazione sono di 60 giorni dall’avvio della procedura telematica stabilita dal provvedimento.

Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Sanzioni penali per i contributi a fondo perduto non spettanti

Nel caso dei contributi a fondo perduto si trova un preciso riferimento ad un illecito penale, dal momento che il penultimo comma del citato art. 25 precisa che “nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale”.

La condotta consiste nell’utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell’omissione di informazioni dovute, a cui consegue la percezione indebita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici.

La pena principale è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro; sanzione che non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Codice tributo restituzione spontanea contributi a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020 ha reso noto il codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello F24, del contributo a fondo perduto non spettante.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni.

Con la finalità di consentire il versamento spontaneo delle somme tramite il Modello F24 Versamenti con elementi identificativi (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i codici tributo:

  • 8077 denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • 8078 denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • 8079 denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

3 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    sono un lavoratore autonomo con P.IVA aperta il 03/02/2020, non sono iscritto ad alcun ordine professionale.
    Ho percepito il Bonus di 600€ di Marzo e Aprile. Non ho potuto percepire il Bonus di 1000€ di Maggio perchè non avevo un confronto con il 2019. Ho richiesto e ottenuto il Fondo Perduto da 1000€ a Maggio.
    ADE scrive che sono esclusi soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) ma al telefono non mi sanno dire se devo restituirlo perchè rientro in una casistica particolare.
    Come mi consigliate di procedere? Nel dubbio restituisco per evitare problemi sanzionatori o altro?
    Grazie

  2. Qualche giorno fa ho ricevuto inaspettatamente, e in maniera automatica, il contributo a fondo perduto ma ho appurato che non mi spetta. Dopo 5 giorni dalla ricezione, vorrei restituirlo. Domanda: perchè devo pagare sanzioni ed interessi? E’ una follia! Io non l’ho richiesto! Se lo restituisco senza sanzioni ed interessi, cosa rischio?

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