Home News Chiarimenti sul Decreto Rilancio dall’Agenzia delle Entrate

Chiarimenti sul Decreto Rilancio dall’Agenzia delle Entrate

0

Chiarimenti sul Decreto Rilancio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, sciogliendo alcuni dubbi da parte di associazioni, operatori e cittadini.

Nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni   riguardanti le associazioni di categoria, gli operatori ed i cittadini, sulle norme contenute nel Decreto Rilancio.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare, si muovono dalle disposizioni in materia di IRAP, al contributo a fondo perduto, dalle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, alla cumulabilità della sospensione dei termini processuali.

Chiarimenti sul Decreto Rilancio

Chiarimenti sul Decreto Rilancio

Sostegno alle imprese e all’economia

Tra i chiarimenti, ci sono quelli riguardanti i soggetti che esercitano attività di Bed and breakfast.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, essendo imprenditori con regolare partita IVA possono fruire del credito d’imposta per locazione dell’immobile anche qualora fosse classificato ad uso residenziale e non ad uso commerciale.

Misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Per quanto riguarda le misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali, sono state forniti chiarimenti circa le indennità in favore dei professionisti e sulla determinazione della variazione del reddito nel secondo bimestre 2020, in caso di Regime Forfettario.

Sono stati forniti chiarimenti ai contribuenti Forfettari come determinare la variazione del reddito nel secondo bimestre 2020, ai fini del contributo.

Misure fiscali

Il Decreto Rilancio ha introdotto una serie di misure di natura fiscale, per alcune delle quali sono stati forniti chiarimenti interpretativi

Per quanto riguarda, la compensazione tra il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e il debito sottoscritto in estinzione rateale, a titolo di rottamazione ter, non è possibile compensare il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e il debito derivante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter, non essendo previsto dalla legge.

Inoltre, per quanto riguarda i termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applica sia la sospensione dei termini processuali, sia la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Deve essere, considerata, anche, la sospensione feriale di 31 giorni.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version