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Chiarimenti sul Decreto Agosto

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L’INPS con il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020, ha fornito i primi chiarimenti sul Decreto Agosto, in particolare sulle miusre volte a sostenere le categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza COVID-19.

Il Decreto Agosto ha introdotto alcune misure volte a sostenere alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19.

L’INPS con il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020 ha fornito i primi chiarimenti, vediamo quali sono.

Chiarimenti sul Decreto Agosto

Chiarimenti sul Decreto Agosto: Indennità NASpI e DIS-COLL

Il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020 ha ribadito che, con il Decreto Agosto, le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi e alle medesime condizioni previste dall’art.92 del Decreto Rilancio.

La proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo articolo 92.

Per quanto riguarda l’importo concernente ciascuna mensilità di proroga, esso sarà pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Chiarimenti sul Decreto Agosto: Indennità di 1.000 euro

L’articolo 9 del Decreto Agosto prevede una indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di autonomi e subordinati, già destinatari del bonus di marzo, aprile e maggio 2020. 

Sono esclusi i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo.

Gli aventi diritto alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, o titolari di pensioni.

Beneficiari

Sono beneficiari dell’indennità di 1.000 euro:

  • Dipendenti stagionali che non appartengano ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, i quali hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • Lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • I lavoratori occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, codice civile, e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020;
  • Gli incaricati alle vendite a domicilio a condizione che possiedano un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, in possesso di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata;
  • Gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Il beneficio spetta anche ai lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

L’indennità spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Sono compresi i lavoratori in somministrazione.

Coloro che, hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono inoltrare altra istanza.

Scadenza domande bonus Decreto Rilancio

Il giorno 31 agosto 2020 scade il termine per richiedere le indennità previste dall’articolo 84 del Decreto Rilancio, ovvero riguarda le seguenti categorie di soggetti:

  • Liberi professionisti titolari di partita IVA;
  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori intermittenti;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Incaricati alle vendite a domicilio;
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

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