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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate al Decreto Liquidità ed al Decreto Cura Italia

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E/2020 su quesiti riguardanti il Decreto Cura Italia ed il Decreto Liquidità.

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L’Agenzia delle Entrate, ha fornito molteplici chiarimenti nella Circolare numero 11 del 6 maggio 2020 su alcuni quesiti riguardanti il Decreto Cura Italia ed il Decreto Liquidità. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate spaziano dalle proroghe ai versamenti fiscali, il bonus 100 euro per i lavoratori.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito molteplici chiarimenti su alcuni quesiti riguardanti le principali misure fiscali ed economiche previste dal Decreto Cura Italia ed il Decreto Liquidità.

Chiarimenti dell'Agenzia

I principali chiarimenti riguardano le proroghe fiscali, ma anche il bonus 100 euro per i lavoratori, e le detrazioni per l’acquisto di mascherine.

Vediamo quali sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La circolare numero 11/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito molti quesiti riguardanti:

  • La sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, sospensione dei termini di presentazione dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della LIPE e dell’esterometro del primo trimestre 2020 alla liquidazione IVA di gruppo;
  • Credito di imposta per botteghe e negozi, con focus su spese condominiali e pertinenze;
  • La sospensione di versamenti tributari, chiarimenti sul bonus 100 euro per i dipendenti previsto dal Decreto Cura Italia, sui criteri di determinazione della soglia di euro 40.000 nel caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale prevista per dei cervelli, sulle modalità di verifica del rispetto del limite reddituale di euro e dei requisiti per l’accesso;
  • Premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il Covid-19 e Trattamento Iva degli acquisti extra-UE connessi all’emergenza Covid-19.

Detrazione acquisto mascherine e DPI

Al quesito se i singoli cittadini possono detrarre le spese sostenute per acquistare le mascherine, il riferimento deve essere rinvenuto nell’art. 15 del TUIR che stabilisce la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede la franchigia di 129,11.

Per poter beneficiare della detrazione, è necessario verificare che la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici inseriti nell’elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per beneficiare della detrazione mascherine è necessario che, dalla certificazione fiscale, che sia scontrino o fattura, risultino chiaramente due elementi:

  • La descrizione del prodotto acquistato;
  • Il soggetto che sostiene la spesa.

Non si ritengono validi i documenti fiscali che riportano semplicemente
l’indicazione “dispositivo medico”.

Sono ammesse le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, nello specifico l’indicazione del codice “AD” (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)».

Con il codice AD sul documento di spesa, per la detrazione non è necessaria anche la marcatura CE o l’indicazione di conformità alle direttive europee.

Nel caso in cui non ci fosse il codice AD occorre:

  • Per i dispositivi medici compresi nell’elenco menzionato in precedenza, conservarela documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;
  • In caso in cui non siano compresi nell’elenco, il prodotto deve riportare, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: sospensioni per adempimenti e procedimenti fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come agiscono le sospensioni previste dal Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità su alcuni obblighi fiscali.

Per esempio, la Circolare chiarisce che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’esterometro del primo trimestre 2020.

E’ prorogato dal 31 maggio al 30 giugno 2020 anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.

Al 30 giugno è la scadenza anche per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia.

Resta sospeso l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: Gli accordi di conciliazione a distanza 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo di emergenza, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini.

Possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, della circolare n. 6/E del 23 marzo 2020.

Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: la sospensione dei termini nei procedimenti di adesione 

In caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento trova applicazione la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista, estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che a tale data deve essere aggiunta la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto.

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