HomeFisco NazionaleDiritto societarioCessione di quote societarie a soci fittizi: conseguenze

Cessione di quote societarie a soci fittizi: conseguenze

La cessione di quote societarie a soci fittizi rappresenta una fattispecie di abuso del diritto. Esempio pratico di come la realizzazione di operazioni prive di valide ragioni economiche possa essere contestata dall'Amministrazione Finanziaria. La conseguenza è il disconoscimento dell'operazione e la maggiore tassazione per i soci effettivi della società. 

La possibilità di cedere quote societarie a soci apparenti, soprattutto nelle società di persone a conduzione familiare ha portato, in passato a varie situazioni di contestazione. Non sono rari i casi dove, nella mia attività di Commercialista e consulente aziendale mi sono imbattuto in imprenditori che hanno adottato scelte imprenditoriali sbagliate. Con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale sono finiti per vedersi notificare un’avviso di accertamento.

In questo articolo voglio provare a fare un esempio molto banale. Si tratta di una fattispecie molto comune di abuso del diritto, contestato dall’Amministrazione Finanziaria. Mi riferisco alla fattispecie di cessione di quote societarie a soci fittizi. È una fattispecie ancora molto comune nella quotidianità di molte PMI e per questo voglio parlartene. Sono sicuro che ci troverai degli spunti interessanti.

Vediamo, quindi, le conseguenze a cui può portare una operazione societaria apparentemente banale come la cessione di quote societarie a soci fittizi.

Cessione di quote societarie a soci fittizi: la fattispecie

Come detto, per analizzare questa fattispecie partiamo da un esempio. Ipotizziamo due imprenditori, che chiameremo Andrea e Michele. Questi, qualche anno fa hanno aperto una SNC per la gestione della loro attività artigianale.

Dopo cinque anni di attività i nostri imprenditori hanno pensato di modificare la propria struttura societaria attraverso l’ingresso in società di altre due persone. Mi riferisco ai loro padri, che al momento erano pensionati. In pratica, una SNC con due soci è divenuta una società con quattro soci. L’aspetto che voglio sottolineare adesso, e che riprenderò più avanti, è che questa operazione non è legata ad alcuna valida ragione economica.

I padri di Andrea e Michele sono pensionati e sicuramente disinteressati dall’effettuare o fornire un concreto apporto nell’attività imprenditoriale dei figli. Tutto è andato bene, e di seguito ti mostrerò concretamente il vantaggio fiscale che si può ottenere con questa operazione. Tuttavia, occorre tenere presente che l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla SNC l’abuso del diritto per l’operazione di cessione di quote societarie a soci fittizi. Di seguito andiamo a vederne i motivi.

Cessione di quote societaria a soggetti fittizi: il risparmio fiscale ottenibile

Un’operazione come la cessione di quote societarie in una società di persone ha delle conseguenze fiscali importanti. L’ingresso di due nuovi soci in una SNC, infatti, consente un importante risparmio fiscale. Nelle società di persone l’intero reddito viene imputato come distribuito ai soci in relazione alle loro quote di partecipazione. In questo contesto, Andrea e Michele con un reddito annuo ipotizziamo pari a 100.000 euro tassano ad IRPEF il 50% di questo reddito ciascuno.

L’inserimento di due ulteriori soci porta alla riduzione dell’imponibile su cui calcolare il reddito e su cui calcolare anche i contributi previdenziali (gestione Ivs artigiani dell’INPS). In questa fattispecie vi è un frazionamento del reddito tra più soggetti con conseguente abbassamento delle aliquote IRPEF marginali. Prendendo in considerazione la tassazione IRPEF dei soci, vediamo numericamente il vantaggio che si può ottenere.

Risparmio fiscale per la SNC aumentando la compagine sociale

Come detto, l’IRPEF viene calcolata in base all’intero reddito della società suddiviso tra i soci in base alle loro quote di partecipazione agli utili. La situazione iniziale di Andrea e Michele è la seguente:

  • Socio Andrea – Reddito imponibile 50.000 euro;
  • Socio Michele – Reddito imponibile 50.000 euro.

Pertanto, l’IRPEF calcolata sui 50.000 euro è pari a 14.140 euro. Questo significa che i due soci sono tenuti a pagare entrambi questa cifra di IRPEF nella propria dichiarazione dei redditi, per una tassazione complessiva pari a 28.280 euro.

Aggiungendo alla attuale compagine sociale i padri dei due imprenditori (soci fittizi in quanto non operanti), ogni socio avrà il 25% della società. Quindi, con i 4 soci, il reddito imponibile IRPEF di ognuno risulta pari a 25.000 euro. Calcoliamo ora quanto ognuno dei soci dovrà pagare di IRPEF. Il risultato è che ogni socio paga 5.750 euro di IRPEF. Il tutto per una tassazione complessiva pari a 23.000 euro.

Il risparmio per la SNC è sicuro, ed è stato sufficiente soltanto aumentare la compagine societaria. Tra IRPEF ed INPS la situazione porta ad un risparmio di oltre 15.000 euro. Quello che si può dire è che senza dubbio l’inserimento, seppur fittizio, di due soci nella SNC comporta dei risparmi fiscali ingenti facendo un’operazione di per se lecita.

La fattispecie di abuso del diritto

L’operazione sopra descritta è da un punto di vista civilistico perfettamente lecita. Accanto a questo aspetto, tuttavia, occorre considerare anche l’aspetto fiscale. Questo tipo di operazione sotto un profilo tributario configura una chiara ipotesi di abuso del diritto. In buona sostanza, possiamo dire che siamo di fronte ad una ipotesi di abuso del diritto in tutti quei casi che portano a formare elusione fiscale.

Concretamente siamo di fronte all’elusione fiscale quando attraverso atti, fatti e negozi si riesce a produrre un vantaggio fiscale indebito per il contribuente. In pratica, non si viola direttamente alcuna disposizione di legge (la cessione di quote non è vietata), ma in pratica si sfrutta una norma a proprio vantaggio solo per ottenere un risparmio fiscale (la suddivisione del reddito tra più soggetti). Il tutto aggirando obblighi e divieti previsti dal nostro ordinamento.

L’abuso del diritto è una pratica non consentita e totalmente vietata. Per questo l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza ogni giorno contrastano con ogni mezzo questo tipo di operazioni. Si tratta di fattispecie che, a parte l’esempio molto semplice, sono molto difficili da individuare.

È all’interno di questo contesto che deve essere letta la fattispecie ipotizzata ovvero la cessione di quote a soci fittizi. Naturalmente l’esempio è totalmente semplificato, ma ti assicuro che ho ricevuto una richiesta di consulenza da parte di un imprenditore che realmente si è trovato in questa fattispecie. Nel concreto, uscire da questa situazione è purtroppo molto difficoltoso. Alcune volte, come nel caso di questo imprenditore, può rivelarsi impossibile. Questo, in quanto si è visto recapitare un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Definizione di abuso del diritto

L’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente definisce il concetto di abuso del diritto.

Rientrano in tale definizione una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.

Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Tali operazioni non sono opponibili al fisco: quando l’Agenzia delle entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.

La norma afferma anche che non ricorre l’abuso di diritto quando l’operazione è qualificabile come legittima ricerca di un risparmio fiscale. Oppure quando si tratta di operazioni che costituiscono “violazione di specifiche disposizioni tributarie“, in quest’ultimo caso infatti si parlerà di evasione fiscale e non di elusione. Il discrimine tra operazioni legittime e abuso di diritto è la valutazione di  quando un’operazione sia da considerarsi “ricerca di un legittimo risparmio fiscale” e quando un “abuso di diritto“.

Quando non si verifica l’abuso del diritto?

Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente. Viene esplicitata la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Tornando al nostro esempio di partenza, se fossero entrati in società due soci intenti ad apportare la propria attività lavorativa nella società, ad esempio, due fratelli dei due imprenditori, non si sarebbe stati di fronte ad ipotesi di abuso.

La mancanza di una valida ragione economica a base della contestazione fiscale

Voglio farti capire adesso perché l’operazione societaria sintetizzata nell’esempio, può essere contestata attraverso un avviso di accertamento. In linea generale, l’operazione di cessione di quote di SNC è totalmente regolare. Si tratta di un atto lecito e regolare sotto il profilo civilistico. Tuttavia la Guardia di Finanza potrebbe arrivare a contestare che questa operazione sia totalmente priva di alcuna ragione economica. L’unica ragione che ha spinto alla realizzazione di questa operazione è esclusivamente di natura fiscale e contributiva.

Conseguenze di un abuso del diritto

Quando viene contestato un abuso del diritto l’operazione non può essere invalidata, infatti, non vi è stata una violazione di una norma di legge. In situazioni come questa l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza partono sempre dai dati documentali. Quindi dall’atto di cessione di quote societarie. L’atto non può essere invalidato, e nemmeno può essere contestata la composizione della compagine societaria.

L’Amministrazione Finanziaria, tuttavia, ha la possibilità di disconoscere gli effetti dell’operazione. È possibile fare questo riuscendo molto semplicemente a dimostrare che i due nuovi soci (i padri di Andrea e Michele) hanno poco a che fare con la società.

Data l’età non è difficile per l’Amministrazione Finanziaria trovare prove che i due nuovi soci sono fittizi. Si tratta di due persone estranee alla società immesse al solo fine di consentire ai veri e propri soci lavoratori di dimezzare il peso dei contributi previdenziali e della tassazione IRPEF. La conseguenza materiale di tutto questo è l’emissione di un avviso di accertamento a carico della società. Avviso che poi va a ricadere sui soci, chiamati a dover versare imposte (IRPEF e addizionali) e contributi INPS ricalcolati come se la società fosse costituita da soli due soci.

Elementi che qualificano l’abuso del diritto

Nell’esempio proposto l’attività economica artigiana è esercitata totalmente dai due soci principali Andrea e Michele. Sono loro che operano quotidianamente nella società. I due padri pensionati, invece, non hanno alcuna rilevanza imprenditoriale. È relativamente palese come queste due persone siano state inserite nella compagine societaria e che vi restino in modo fittizio.

Una motivazione banale può essere contestata dall’Amministrazione finanziaria che potrebbe non considerare, a livello tributario, gli effetti di tale cessione. L’unico modo per uscire indenni da una situazione come questa è arrivare a dimostrare una valida ragione economica che abbia portato all’inserimento dei due padri nella compagine sociale. Motivazione che è realmente difficile da individuare. Per questo motivo, non vi sono possibilità di scelta, l’operazione rappresenta una fattispecie di abuso del diritto.

In generale quello che devi ricordarti è che una cessione di quote societarie a soci fittizi senza una valida ragione economica è senza dubbio abuso del diritto.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Come avrai capito una operazione societaria può comportare delle conseguenze a livello fiscale. Commettere una fattispecie di abuso del diritto può avere conseguenze gravi per qualsiasi imprenditore.

L’abitudine che devi avere e che deve avere soprattutto il tuo consulente fiscale è quella di ragionare sempre a due vie. La prima deve essere sempre la ragione economica fondamentale che giustifica l’operazione. Non è possibile, infatti, pensare infatti ad una operazione societaria guardano soltanto al suo lato fiscale. Solo in un secondo momento devi guardare al vantaggio fiscale.

Operando in questo modo i rischi sono molti. Oltre all’abuso del diritto ci sono tantissime altre fattispecie sanzionatorie.

Prima di compiere qualsiasi operazione societaria rilevante è opportuno analizzare bene il tutto sotto diversi punti di vista. Questo fino a quando l’operazione non sarà inattaccabile sotto il profilo economico. Se hai bisogno di un professionista che possa aiutarti ad evitare problematiche, contattami!

Analizzerò la tua situazione e ti permetterò di avere un grado di compliance maggiore alla normativa.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

Lascia una Risposta