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Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

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Cessione della detrazione e sconto del corrispettivo. La possibilità di applicare sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione riguarda i lavori sostenuti nel 2020 e nel 2021.

L’art. 121 del Decreto Rilancio prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono scegliere, (anziché utilizzare direttamente la detrazione), per:

  • Sconto sul corrispettivo, ovvero un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con la facoltà di poter effettuare la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • Cessione della detrazione. L’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta per il cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Cessione della detrazione

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • Recupero del patrimonio edilizio. Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. E’ possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione della relativa detrazione se sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sia sulle singole unità immobiliari residenziali che sulle parti comuni, e per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni di edifici residenziali;
  • Efficienza energetica, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • Adozione di misure antisismiche, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate);
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Per le modalità attuative delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sarà emanato un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 18 giugno 2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Cessione di detrazioni derivanti da una serie di interventi senza limitazioni

Le disposizioni dell’art. 121 co. 2 del Decreto Rilancio, non contengono limitazioni alla possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dai sopraelencati interventi.

L’opzione per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo dovrebbe riguardare, quindi, tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali contemplate dal citato comma 2.

Nel caso in cui, siano stati effettuati gli interventi previsti che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini della scelta per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

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