Molti bonus edilizi vengono ancora richiesti dai cittadini italiani, come ad esempio il Superbonus 110% oppure il Bonus Facciate. Si tratta di bonus per i lavori di ristrutturazione o rifacimento delle abitazioni, che verranno riproposti, anche se con qualche variazione, a partire da gennaio 2022.

Per poter ottenere le agevolazioni è possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito, e queste possibilità verranno estese per tutto il 2022, su tutti i bonus per l’edilizia che torneranno. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di FAQ per rispondere alle domande che molti cittadini richiedono in merito all’accesso alle agevolazioni, in particolare relativamente alle novità che sono state introdotte nell’ultimo periodo.

I bonus per l’edilizia infatti hanno subito alcuni importanti cambiamenti dovuti principalmente alla necessità di garantire maggiori controlli sugli accessi alle agevolazioni, che verranno riproposte per il prossimo anno. L’Agenzia delle Entrate propone ai cittadini maggiori chiarimenti attraverso il portale ufficiale, in particolare sulle nuove disposizioni. Vediamo in questo articolo quali sono le principali risposte fornite dalle FAQ a proposito dei bonus per la casa e dei recenti cambiamenti in atto.

Decreto Antifrode: di cosa si tratta

Prima di analizzare le FAQ dell’Agenzia delle Entrate, bisogna ricordare che da poco tempo è stato emanato il Decreto Antifrode, con l’obiettivo di limitare gli accessi illeciti a misure come la cessione del credito o lo sconto in fattura. Nel 2021 infatti si sono registrati moltissimi casi di ricezione indebita dei bonus per l’edilizia, per cui il governo è intervenuto limitando l’eventualità, istituendo l’obbligo del visto di conformità per tutti i bonus edili.

Con il Decreto Antifrode è stato istituito quest’obbligo per consentire un maggiore controllo sugli accessi alle misure di agevolazione, che torneranno nel 2022 e saranno nuovamente disponibili per gli italiani. Con queste disposizioni, il visto di conformità sarà obbligatorio non solamente per chi richiede l’accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura, ma anche per chi riceverà il credito dell’agevolazione nel modo tradizionale, ovvero tramite dichiarazione dei redditi per il periodo stabilito dai bonus.

Visto di conformità: fatture entro l’11 novembre

Una questione che viene chiarita dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate riguarda il visto di conformità per chi ha effettuato il pagamento delle spese per i lavori entro il giorno 11 novembre, ma non ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per lo sconto in fattura al 12 novembre (data da cui è attivo il decreto). Come deve comportarsi il contribuente in questo caso?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che in questa particolare situazione non è necessario procedere con l’invio di ulteriore documentazione, e neanche dover procedere con il visto di conformità:

“Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021.”

In questo caso quindi è possibile procedere senza il visto di conformità, in quanto comunque la fattura è stata pagata nel periodo precedente all’entrata in vigore del Decreto Antifrode.

Bonus edili e listino prezzi

Un’altra novità introdotta con il Decreto Antifrode riguarda da vicino i prezzi che le aziende edili che svolgono i lavori propongono ai cittadini in concomitanza alle agevolazioni fiscali. Un altro problema riscontrato recentemente ha riguardato infatti la questione dei prezzi: molte aziende hanno aumentato esponenzialmente i prezzi da quando sono disponibili le agevolazioni fiscali, fattore che ha determinato non pochi problemi.

Tuttavia, recentemente è stato deciso di istituire un prezziario unificato per i lavori che dovrà essere rispettato in tutta Italia, per evitare problematiche come l’aumento dei prezzi. In una FAQ l’Agenzia delle Entrate spiega come per l’indicazione dei prezzi, fino ad ulteriore comunicazione, è possibile fare riferimento al decreto ministeriale del 6 agosto 2020:

“Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica.”

Un’altra risposta riguarda il visto di conformità, poiché sarà necessario per ogni lavoro svolto con agevolazione, presentare documentazione specifica come ad esempio l’asseverazione, per tutti i bonus. Viene ribadito dall’Agenzia delle Entrate che anche per i bonus diversi dal Superbonus 110% sarà necessario produrre attestazione della congruità delle spese sostenute, fermo restando i requisiti per l’accesso ai singoli bonus.

Visto di conformità e detrazione

Il visto di conformità viene esteso in modo obbligatorio per tutti i bonus edili, incluso il Superbonus 110%. La presentazione del visto sarà obbligatoria quindi in tutti i casi, sia quando il cittadino chiede la cessione del credito o lo sconto in fattura, sia quando il cittadino si appresta a ricevere l’agevolazione in compensazione in fase di dichiarazione dei redditi, come spiega la FAQ ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

“Introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.”

Le uniche eccezioni quindi riguardano la presentazione delle precompilate all’Agenzia delle Entrate, oppure la presentazione con sostituto di imposta. In tutti gli altri casi è necessario il visto di conformità insieme ai documenti che attestano le spese per accedere alla detrazione. Il soggetto deve provvedere a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione dove è previsto.

Infine l’Agenzia delle Entrate chiarisce tramite le FAQ ufficiali che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni possono rilasciare anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute:

“Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021.”

Si può dire che le FAQ dell’Agenzia delle Entrate abbiano trattato tutti i temi più rilevanti per quanto riguarda le ultime modifiche al funzionamento dei bonus per l’edilizia, con il Decreto Antifrode. Va ricordato, che oltre a queste particolari modifiche al funzionamento dei bonus, cambiano anche alcune caratteristiche degli stessi.

Il Bonus Facciate ad esempio scende dal 90% di agevolazione al 60%, per tutto il 2022. Risulta importante quindi informarsi nel dettaglio di tutti i cambiamenti previsti con la Legge di Bilancio 2022, prima di poter procedere a chiedere le agevolazioni.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

1 COMMENTO

  1. In riferimento all’articolo sopra menzionato io ho pagato le fatture ante 11 novembre ma sul sito dell’ADE nell’esercitare l’opzione di cessione indicando la data di stipula della cessione 09/12 mi richiede che necessito dell’asseverazione.

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