E’ possibile comunicare la cessione del credito di imposta dell’Ecobonus 110%, ma anche per gli interventi rientranti all’interno del Bonus facciate, tramite il cassetto fiscale, la funzione è già disponibile.

L’Agenzia delle Entrate ha implementato una nuova funzione all’interno del cassetto fiscale dei contribuenti in relazione ai nuovi bonus legati all’efficientamento energetico degli edifici ed all’adeguamento antisismico degli stessi (sismabonus). Questa funzione consente la comunicazione all’Amministrazione finanziaria della scelta del contribuente in ordine alla cessione del credito di imposta legato ai lavori ad altri soggetti.

Cessione credito di imposta

Ecobonus e sismabonus al 110%

A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 partirà il bonus del 110% per i lavori in casa finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori.

Per gli Istituti autonomi case popolari (IACP), e per gli enti aventi le stesse finalità, sono
agevolabili le spese sostenute anche dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

La detrazione prevista ha l’obiettivo di coprire l’intero importo della spesa sostenuta, con una “percentuale di ritorno” per il contribuente.

Oltre all’aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello sconto in fattura, accanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta alla banca.

L’obiettivo è consentire alle famiglie di fare lavori in casa a costo zero, seguendo due diverse vie:

  • Anticipando il costo dei lavori, con una successiva cessione del credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari, in modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;
  • Cedendo il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori che, a sua volta, potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti, e anche alle banche.

Rimane, comunque, la possibilità di usufruire dell’ecobonus e del sismabonus in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi, per 5 anni.

Ecobonus 110%

Il Decreto Rilancio, ha previsto la detrazione fiscale del 110% per gli interventi di:

Quanto all’Ecobonus, spetterebbe la detrazione IRPEF al 110% per i seguenti interventi:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • Interventi su parti comuni di edifici condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • Operazioni su edifici monofamiliari o plurifamiliari.

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali

Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa:

  • Fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. “villette a schiera“);
  • Fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;
  • Infine, fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari.

Interventi su parti comuni di edifici condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microco-generazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa di:

  • Non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari;
  • Non superiore a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Operazioni su edifici monofamiliari o plurifamiliari

Interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari per:

  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a impianti a collettori solari;
  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria;

La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a
30.000 euro.

L’aliquota del 110%, inoltre, spetterebbe per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli o schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

In caso di interventi da Ecobonus sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei requisiti minimi e del miglioramento delle due classi energetiche e purché si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione.

Tabella: tutti gli interventi dell’ecobonus al 110%

InterventiLimite di spesaDetrazione
Isolamento termico– Edifici unifamiliari o unità indipendenti € 50.000
– Condomini fino a 8 unità € 40.000 * n° unità
– Condomini con più di 8 unità € 30.000 * n° unità
110%
Impianti di riscaldamento centralizzati– Condomini fino a 8 unità € 20.000 * n° unità
– Condomini con più di 8 unità € 15.000 * n° unità
110%
Impianti di riscaldamento centralizzati su edifici unifamiliari€ 30.000110%
Interventi di efficentamento energetico art. 14 D.L. n. 63/13Tetto massimo per singoli interventi110%
Impianti solari fotovoltaici€ 48.000110%
Sistemi di accumulo integrati su impianti fotovoltaici€ 48.000110%
Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici€ 3.000110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1 2 3€ 96.000 * n° unità dell’edificio110%
Misure anti sismiche su singole unità immobiliari con riduzione di classe di rischio€ 96.000110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali con riduzione di classe di rischio€ 96.000 * n° unità dell’edificio110%
Demolizione e ricostruzione di intero edificio€ 96.000110%

Condizioni per beneficiare ecobonus e sismabonus al 110%

Per poter beneficiare della detrazione fiscale al 110% è necessario:

  • Rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici;
  • Assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata;
  • Essere effettuati con materiali isolanti rispondenti specifici requisiti tecnici ed ambientali.

Cessione credito di imposta o sconto in fattura

In alternativa alla detrazione di imposta del 110%, è possibile optare:

  • Sconto sul corrispettivo, anticipato dal fornitore dei lavori e recuperato da quest’ultimo sotto forma di credito di imposta;
  • Cessione credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, comprese le banche, con facoltà di successive cessioni.

Non sussiste alcun obbligo per il venditore di praticare lo sconto.

La documentazione necessaria per la cessione credito di imposta o sconto in fattura

Ai fini dello sconto in fattura o della cessione credito di imposta, il contribuente deve acquisire:

  • Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta;
  • Asseverazione tecnica, da parte dei tecnici abilitati.

Il visto di conformità è rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).

L’asseverazione è rilasciata anche dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, essa certifica:

  • Rispetto dei requisiti tecnici necessari;
  • Congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Comunicazione cessione credito di imposta e sconto in fattura

E’ possibile comunicare la cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura, dell’Ecobonus 110%, ma anche per gli interventi rientranti all’interno del Bonus facciate, tramite il cassetto fiscale, la funzione è già disponibile.

E’ stata implementata la funzione “Comunicazione opzione crediti e detrazione” presente nei servizi “per comunicare”.

Occorre indicare, poi, la detrazione:

  • Detrazioni al 110% (art 119 D.L. 34/2020);
  • Detrazioni ordinarie ( art.122 D.l. 34/2020).

Non è ammessa una cessione parziale delle detrazione.

Lascia una Risposta