Cessione crediti di imposta istituiti per fronteggiare Covid-19. Il ricorso all’istituto della cessione a terzi, a titolo oneroso, del credito di imposta costituisce una soluzione che permette di monetizzare i crediti erariali risultanti dai modelli dichiarativi.

L’emergenza economica causata dal Covid-19 ha comportato, per imprese e professionisti, il sostenimento di costi ulteriori volti alla tutela della salute dei propri dipendenti o alla messa in sicurezza degli ambienti e strumenti di lavoro, oltre ai costi ordinari legati all’esercizio dell’attività economica.

Per attenuare questi oneri, sono state introdotte, alcune agevolazioni fiscali.

Cessione crediti di imposta

Cessione crediti di imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Il Decreto Rilancio, ha introdotto la possibilità di cedere alcuni crediti di imposta riconosciuti, per fronteggiare l’emergenza da Covid-19:

  • Credito d’imposta per botteghe e negozi riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
  • Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in caso di contratti di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • Il credito d’imposta per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spettante nella misura del 30% dei relativi canoni;
  • Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro;
  • Credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Cessione del credito

decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito d’imposta, possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

E’ possibile richiedere a rimborso la quota di credito non utilizzata?

La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applicano inoltre i limiti di 700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili e di 250.000 euro per i crediti da quadro RU.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in argomento, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

Cessione crediti di imposta e compensazione con Modello F24

Segnaliamo, infine, le seguenti novità con riferimento alla compensazione con Modello F24:

  • Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo;
  • Il limite previsto di 700.000 euro per le compensazioni orizzontali viene elevato a 1 milione di euro.

Responsabilità del cessionario

Qual è la responsabilità in capo al cessionario, in caso di acquisizione di crediti d’imposta ceduti da terzi?

In merito alla responsabilità in capo al cessionario dell’esistenza del credito ricevuto, è stabilità per questi, invece, una responsabilità non solidale con il cedente.

Infatti, la norma prevede che, fermo restando i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari, il soggetto cessionario risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Non è, quindi, responsabile ad esempio della non spettanza a monte del credito in capo al cedente. Il cedente dovrà rispondere, ad eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza del credito oggetto della cessione.

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