Ecobonus al 110% con sconto in fattura o possibilità di cessione del credito fino al 2021. Il Decreto Rilancio, ha concesso la possibilità di cedere il credito di imposta a istituti bancari per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia. Ma come scegliere al meglio l’opzione tra fruizione del bonus in dichiarazione, sconto in fattura o cessione del credito? Scopriamolo insieme.

L’Ecobonus 2020 al 110% è fruibile per gli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica degli edifici. La detrazione fiscale, valida ai fini Irpef, riguarda gli interventi di riqualificazione energeticariduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il bonus riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. I soggetti beneficiari, persone fisiche fisiche, condomini ed enti del terzo settore hanno la possibilità di:

  • Sfruttare direttamente l’agevolazione in dichiarazione dei redditi, ripartendo il bonus in 5 rate annuali di pari importo;
  • Ottenere uno sconto dall’impresa che effettua i lavori di importo massimo del 100% dei lavori;
  • Cedere il credito di imposta ad istituti bancari o finanziari o ai fornitori.

Si tratta, essenzialmente, di tre possibilità che hanno effetti diversi per il contribuente. Si tratta di tre possibilità valide ma che comportano conseguenze finanziarie differenti. Per questo motivo la scelta dell’opzione migliore deve essere valutata con attenzione. In questo contributo mi voglio concentrare sulle variabili che portano ed effettuare una valutazione di convenienza per la scelta delle opzioni disponibili.

Ecobonus come fare scelta migliore

Cosa prevede e come funziona l’ecobonus al 110%?

Ci siamo già occupati su questo portale di approfondire l’agevolazione dedicata all’ecobonus e sismabonus, e per questo ti rimando all’articolo dedicato: “Ecobonus e sismabonu al 110%: guida“.

Sostanzialmente, possiamo dire che le disposizioni relative all’ecobonus 110% danno la possibilità di fruire di una detrazione Irpef del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi riguardanti la riqualificazione energetica di edifici o il loro adeguamento antisismico.

Ordinariamente la detrazione fiscale deve essere ripartita in quote costanti nell’arco di 5 anni. La detrazione parte dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa e a seguire negli anni successivi. Tuttavia, il contribuente, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi ha la possibilità di scegliere un’opzione diversa tra le seguenti:

  • Ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto da parte dell’impresa che esegue i lavori. In questo caso il beneficiario del bonus rinuncia alla detrazione in dichiarazione per ottenere uno sconto in fattura sul valore dell’intervento. Lo sconto massimo, scelto a discrezione dell’impresa non può superare il 100% dell’importo dei lavori. Il fornitore recupera l’importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione spettante, ossia il 110%. Questi ha la possibilità, poi, di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • Cedere il credito di imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Si tratta di cedere il credito ad istituti bancari, che a quel punto utilizzano il credito come una sorta di “titolo di credito” che può essere nuovamente ceduto da loro ad altri soggetti. In queste settimane molti istituti bancari stanno stanno mettendo a punto delle offerte e nei giorni scorsi è stata già presentata quella di Unicredit. La banca mette a disposizione due soluzioni: l’acquisto di crediti fiscali e l’apertura di credito a scadenza per anticipo contratti/fatture.

Prima di vedere come valutare l’opzione migliore tra quelle possibili, facciamo un breve riepilogo sotto forma di tabella delle tipologie di intervento agevolate con l’ecobonus al 110%.

Tutti gli interventi dell’ecobonus al 110%

InterventiLimite di spesaDetrazione
Isolamento termico– Edifici unifamiliari o unità indipendenti € 50.000
– Condomini fino a 8 unità € 40.000 * n° unità
– Condomini con più di 8 unità € 30.000 * n° unità
110%
Impianti di riscaldamento centralizzati– Condomini fino a 8 unità € 20.000 * n° unità
– Condomini con più di 8 unità € 15.000 * n° unità
110%
Impianti di riscaldamento centralizzati su edifici unifamiliari€ 30.000110%
Interventi di efficentamento energetico art. 14 D.L. n. 63/13Tetto massimo per singoli interventi110%
Impianti solari fotovoltaici€ 48.000110%
Sistemi di accumulo integrati su impianti fotovoltaici€ 48.000110%
Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici€ 3.000110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1 2 3€ 96.000 * n° unità dell’edificio110%
Misure anti sismiche su singole unità immobiliari con riduzione di classe di rischio€ 96.000110%
Misure anti sismiche su parti comuni di edifici condominiali con riduzione di classe di rischio€ 96.000 * n° unità dell’edificio110%
Demolizione e ricostruzione di intero edificio€ 96.000110%

Quali interventi possono essere oggetto di sconto o cessione del credito di imposta?

Devi sapere che non tutti gli interventi sopra indicati possono essere oggetto di operazioni di sconto o di cessione del credito di imposta. L’opzione per queste due modalità alternative di fruizione del bonus può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

  • Recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli
    interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e
    di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari. Nonché dei
    precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti
    comuni degli edifici;
  • Riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus. Per esempio, gli
    interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre
    comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici,
    nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  • Adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere
    esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case
    antisismiche
    ”;
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
    pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla
    legge di bilancio 2020;
  • Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al superbonus;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al superbonus.

Come scegliere la migliore soluzione tra detrazione in dichiarazione, sconto in fattura e cessione del credito di imposta?

In queste ultime settimane in merito all’ecobonus del 110% la domanda principale che ci viene posta dai lettori riguarda la scelta della soluzione migliore per sfruttare a pieno il bonus del 110%.

Quello che possiamo dire è che non esiste una scelta che in assoluto è migliore delle altre. Ogni scelta, infatti, deve essere valutata in relazione alle specifiche caratteristiche personali del soggetto beneficiario. Le tre opzioni di utilizzo del bonus, infatti, sono state pensate proprio per venire incontro alle diverse esigenze dei soggetti che decidono di effettuare interventi sui propri immobili.

Tuttavia, proviamo comunque ad effettuare qualche considerazione di ordine pratico sulle tre opzioni a disposizione cercando di valutarne gli effetti, ovvero:

  • L’utilizzo della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi in quote costanti in 5 anni;
  • L’ottenimento dello sconto in fattura da parte del fornitore che esegue i lavori;
  • La cessione del credito agli istituti bancari.

Vediamo ogni scelta con dettaglio.

Utilizzo in dichiarazione della detrazione del 110%

Questa possibilità per sfruttare l’ecobonus al 110% è sicuramente da prendere in considerazione prima. Ipotizziamo un costo dei lavori pari a € 10.000. In questo caso il contribuente può sfruttare l’interno bonus, che è pari a € 11.000 in dichiarazione dei redditi.

Sostanzialmente, il contribuente ha diritto di portarsi a riduzione delle proprie imposte (Irpef) una quota pari a € 2.200 per cinque anni. Il vantaggio di questa opzione è che non devono intervenire soggetti terzi (fornitori o istituti bancari) per sfruttare la detrazione. Questo aspetto è fondamentale e determina, infatti, la fruizione massima del bonus (si sfrutta per tutto il suo ammontare, ovvero il 110%).

Tuttavia, per poter usufruire a pieno di questa opzione è necessario verificare di poter essere fiscalmente “capienti”. Questo significa, guardando al nostro esempio, di avere imposte Irpef da versare in dichiarazione almeno pari (o superiori) al bonus annuale (es. € 2.200). Solo in questo caso, infatti, la detrazione viene sfruttata in pieno. Qualora, invece, l’importo delle imposte risulti essere inferiore alla quota annuale del bonus, il contribuente si trova in una situazione di “incapienza” fiscale.

E’ proprio in situazione di incapienza che il contribuente deve pensare di usufruire di una delle altre opzioni disponibili tra lo sconto in fattura la possibilità di cedere il credito di imposta.

Lo sconto in fattura

La possibilità di fruire del bonus fiscale attraverso lo sconto in fattura, sostanzialmente, deve essere presa in considerazione solo in un secondo momento. Prima di tutto occorre verificare che il soggetto che sostiene la spesa risulti incapiente fiscalmente, e quindi non sia in grado di sfruttare pienamente la detrazione fiscale in dichiarazione.

A questo punto può essere vantaggioso concordare con il fornitore che eseguirà i lavori lo sconto in fattura che può ottenere. Lo sconto deve essere di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Questa opzione, quindi, facendo intervenire un ulteriore soggetto determina un minor impatto da un punto di vista del bonus, ma in compenso finanziariamente si ha diritto ad una riduzione dell’importo da corrispondere al fornitore.

Cedere il credito di imposta agli istituti bancari o finanziari

La terza opzione a disposizione del soggetto che effettua interventi agevolati per cui è possibile optare per una delle ipotesi alternative alla fruizione in dichiarazione dei redditi è la cessione del credito.

In questo caso si opta per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Anche in questo caso, la convenienza di questa opzione è legata all’incapienza fiscale del soggetto che ha diritto al bonus. Infatti, cedendo il credito il contribuente ha diritto ad ottenere la cessione del proprio credito, a fronte di un corrispettivo che comunque deve tenere conto del margine che vuole tenersi l’istituto bancario che effettua l’operazione.

Anche in questo caso il costo di questa operazione supera la possibilità diretta di fruire del bonus in dichiarazione. Per questo motivo la scelta di questa opzione deve essere valutata solo come ipotesi residuale rispetto all’utilizzo diretto del bonus in dichiarazione dei redditi.

Disposizioni utili per cedere correttamente il credito di imposta

L’opzione per la cessione de credito di imposta può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi all’ecobonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.

Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni
successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e
contributi pari a € 700.000 (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il
limite di € 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi.

Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di
debiti iscritti a ruolo per importi superiori a € 1.500.

La cessione può essere disposta in favore:

  • Dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
  • d’impresa, società ed enti);
  • Di istituti di credito e intermediari finanziari.

Cedere il credito di imposta agli istituti bancari e finanziari

Ipotizziamo, come nell’esempio precedente un importo dei lavori per cui è ammessa la cessione del credito di imposta pari a € 10.000. In questo caso l’importo del bonus fruibile è di € 11.000. Vediamo di seguito le fasi del processo di cessione del credito.

Cedere il credito di imposta alle banche: la tempistica

Come abbiamo visto, la cessione all’istituto di credito può avvenire per stati di avanzamento lavori (SAL). In questo caso proviamo ad ipotizzare una tempistica per capire i passaggi con cui viene effettuata la cessione del credito di imposta.

Per questo ipotizziamo due stati d’avanzamento dei lavori ed uno stato finale con la seguente cronologia:

  • Fase 1: sottoscrizione dell’impegno vincolante a cedere i futuri crediti fiscali all’istituto bancario, che si impegna ad acquistarli;
  • Fase 2: arriviamo al momento della maturazione e cessione dei crediti fiscali sorti a seguito di asseverazione che certifica il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori. A questo punto l’istituto bancario acquista la quota di credito e versa il relativo controvalore sul conto corrente dedicato del cliente aperto presso l’istituto;
  • Fase 3: arriviamo al momento della maturazione e cessione dei crediti fiscali derivanti dal raggiungimento del 60% di lavori. A questo punto l’istituto bancario acquista la quota di credito e versa il relativo controvalore sul conto corrente dedicato del cliente aperto presso l’istituto;
  • Fase 4: arriviamo alla maturazione e cessione dei crediti fiscali residui a fine lavori, a seguito di avvenuta validazione del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa. A questo punto l’istituto bancario acquista la quota di credito e versa il relativo controvalore sul conto corrente dedicato del cliente aperto presso l’istituto.

Apertura del conto per anticipo contratti

L’istituto bancario che effettua questa operazione può chiedere all’impresa, al condominio o alle persone fisiche di operare con una apertura di credito per anticipo contratti – fatture della durata massima di 18 mesi – mediante accensione di un conto corrente a termine dedicato alla cessione del credito di imposta.

La linea di credito deve essere utilizzata per pagare gli interventi che danno diritto ai benefici fiscali e nel limite massimo dell’importo del credito fiscale ceduto. Le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale devono essere utilizzate per rimborsare la linea di credito concessa.

Per poter utilizzare la linea di credito i persone fisiche e i condomini devono presentare alla banca la fattura da pagare, con le modalità previste dalla normativa per ottenere i benefici fiscali.

I costi professionali da sostenere per la fruizione dell’Ecobonus

Indipendentemente dalla scelta che tu decida di fare per fruire dell’Ecobonus devi tenere in considerazione anche i costi professionali legati alle operazioni sugli immobili da effettuare.

Infatti, dal punto di vista professionale i lavori per richiedere il credito d’imposta devono essere progettati da un tecnico e nello specifica oltre alla progettazione e direzione dei lavori è necessario che il tecnico incaricato della progettazione proceda:

  • Al rilascio dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, che deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
  • All’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell’art. 14 del D.L.  n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Occorre, poi, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta che deve essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro). L’obiettivo del visto di conformità è verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Si tratta di spese che, in base al comma 15 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, sono detraibili. Tra le spese sulle quali si può calcolare la detrazione dell’imposta, rientrano:

  • Le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • Le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • Il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • Le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi.

Come fruire al meglio dell’ecobonus al 110%: considerazioni finali

Come ho cercato di indicarti in questo articolo non esiste una scelta migliore in assoluto per fruire del bonus del 110% per gli interventi volti al miglioramento energetico degli edifici e del loro adeguamento antisismico.

Ogni soggetto, infatti, può essere portatore di esigenze diverse. Può esserci chi decide di fruire del complessivo 110% in dichiarazione dei redditi per non perdere nemmeno un euro del credito. Ci può essere, invece, chi decide di non voler finanziariamente sostenere in modo completo la spesa per gli interventi ed ottenere uno sconto in fattura, perdendo parte del bonus. Oppure ancora può esserci chi decide di cedere il credito agli istituti bancari e finanziari per farsi finanziare completamente l’operazione. In questi ultimi due casi, tuttavia, per poter ottenere sconto o cessione del credito è necessario che l’intervento rientri tra quelli per cui queste opzioni sono possibili (come abbiamo visto).

Inoltre, può capire anche l’ipotesi di incapienza fiscale per l’utilizzo del bonus in dichiarazione dei redditi, ed in questo caso occorre verificare se la tipologia di operazione può permettere sconto o cessione del credito. Altrimenti il soggetto che vuole fruire del bonus potrebbe restare inderogabilmente in situazione di “incapienza” e perdere parte o tutto il bonus spettante.

Sicuramente, se stai pensando di usufruire del bonus il consiglio che posso darti è quello di valutare tutte le opzioni possibili. Se non sei in grado di valutare la convenienza fiscale in autonomia il consiglio è quello di affidarti a dottori commercialisti esperti.

18 COMMENTI

  1. Buongiorno. Parlando di sconto in fattura, leggo che lo sconto deve essere di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Se, tuttavia, lo sconto praticato dal fornitore fosse inferiore all’importo in fattura, la differenza può essere portata dal contribuente a riduzione delle proprie imposte (Irpef)? Grazie

  2. buongiorno
    evidenzio due punti che traggo dal vostro interessante articolo:
    1) “Anche in questo caso, la convenienza di questa opzione è legata all’incapienza fiscale del soggetto che ha diritto al bonus. Infatti, cedendo il credito il contribuente ha diritto ad ottenere la cessione del proprio credito, a fronte di un corrispettivo che comunque deve tenere conto del margine che vuole tenersi l’istituto bancario che effettua l’operazione.”
    2)” Inoltre, può capire anche l’ipotesi di incapienza fiscale per l’utilizzo del bonus in dichiarazione dei redditi, ed in questo caso occorre verificare se la tipologia di operazione può permettere sconto o cessione del credito. Altrimenti il soggetto che vuole fruire del bonus potrebbe restare inderogabilmente in situazione di “incapienza” e perdere parte o tutto il bonus spettante.”

    Per quanto riguarda il punto 1) in caso di “incapienza” mi sembra necessariamente conseguente l’utilizzo della cessione del credito agli istituti bancari e/o simili; quindi, deduco che, in caso di incapienza, il cittadino possa comunque usufruire del superbonus, o del bonus, tramite banche; nel conteggio totale si dovrà tener conto anche delle “spese” bancarie, per cui si dovrà redigere un “quadro economico” che comprenderà le seguenti voci: LAVORI (ed IVA, 10 %), Spese Tecniche (progettaz. DL. Sicurezza, certificazioni ed asseverazioni varie ed IVA), Spese bancarie; il totale non potrà superare quanto previsto dal decreto. Nel punto 2), però, mi sembra che venga messa in dubbio tale possibilità, legandola ad una eventuale “perdita” parziale e/o totale del bonus spettante.
    Che vuol dire?
    Optando per la cessione alle banche, in sostanza, il cittadino incapiente potrà fare comunque lavori “gratuitamente”, tenendo ovviamente in conto quanto specificato concernente il “Quadro Economico”?
    grazie
    Leonello

  3. Leonello la cessione del credito alle banche deve tener conto dei costi legati all’intermediazione bancaria, quindi, sostanzialmente si deve andare a cercare sul mercato l’offerta bancaria migliore, che certamente non restituirà il 110% del credito che, invece, è fruibile attraverso l’applicazione del credito in dichiarazione dei redditi. Il fatto è che ogni soggetto, in relazione alle sue caratteristiche personali (fiscali) deve valutare l’opzione migliore per lui tra quelle a disposizione in relazione alla tipologia di intervento e alla sua “capienza” fiscale.

  4. A seguito dei provvedimenti attuativi degli articoli 119 e 121 decreto-legge 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), n. 34 e della circolare 24/E firmati l’8 agosto 2020 dal Direttore dell’Agenzia, in merito al c.d. “Super-bonus 110 %” – a mio avviso – non risulta normata la casistica della ristrutturazione ed efficientamento energetico di un immobile (con la realizzazione di interventi c.d. “trainanti”) e la contestuale realizzazione di un ampliamento volumetrico dell’immobile.
    In precedenza l’Agenzia per le detrazioni previste per l’Eco-bonus (aliquota detrazione al 50% – 65%) aveva illustrato come agire in tale tipologie di interventi (riferimento: Circolare del 01/07/2010 n. 39). Come si può trattare tale casistica ai fini del nuovo bonus 110%?
    Grazie.

  5. Una domanda: ma se io devo effettuare lavori che rientrano nel superbonus per un totale di 100.000€, e voglio cederlo alla banca, posso cederli tutti e 100.000 mila, o cedo solo quanto posso in base al mio IRPEF (ipotizziamo 5000 €). Grazie

  6. Forse non mi sono spiegato molto bene: facciamo un esempio: io sono un dipendente che avrò un’ IRPEF annua ipotizziamo di 5.000€…Voglio ristrutturare casa e so già che eseguirò lavori da 100.000€, tutti approfittando del superbonus al 110% (considerando di rispettare tutta la normativa, asseverazione, ecc ecc). A questo punto ho 3 strade:
    1) recuperare il 110% delle spese (110.000€) nel 730 dei prossimi 5 anni ma in questo caso, avendo UN’IRPEF di soli 5000€/anno, è come se recuperassi solo 25.000€ (5000 € x5 anni)…contro i possibili 110.000, buttando alle ortiche 85.000€.
    2) Cedere credito imposta alla banca o 3) chiedere sconto in fattura all’impresa, pagando 0 € i lavori.
    In questi ultimi 2 casi, il credito che cederei alla banca o all’impresa, è il totale dei lavori (100.000€, e loro possono sfruttarlo al 110%), o il credito che posso cedere a loro è solo quello in base alla mia capienza IRPEF (in pratica 5.000€ x 5 anni = 25.000€)? Grazie

  7. La possibilità di cedere il credito è prevista solo alle condizioni previste dalla norma e nel caso si cede tutto il credito, non la sola parte non sfruttabile in dichiarazione.

  8. Buongiorno, sono un libero professionista e sto seguendo un progetto di restauro di una villetta unifamiliare (impermeabilizzazione box, demolizione e rifacimento solette..) e contestualmente la mia committente vorrebbe anche aggiungere un cappotto per isolamento termico.
    E’ possibile che entrambi gli interventi rientrino nel Superbonus 110% (riqualificazione energetica e interventi trainati) oppure la ristrutturazione edilizia strutturale non rientra e deve essere considerata a parte (mi sembra con detrazione del 50%)?
    C’è grande confusione su come gestire più interventi diversi, la ringrazio se mi riesce a dare un qualche chiarimento

  9. Buon giorno dott. Migliorini.
    Le pongo il seguente quesito:
    per i lavori progettati e volendo usare la detrazione IRPEF sarei singolarmente incapiente; con la dichiarazione congiunta (che compilo da sempre) invece passerei da incapienza a capienza: è prevista una tale possibilità?
    La ringrazio anticipatamente

  10. Salve le banche sono obbligate ad aderire al bonus o sono facoltative, devo per forza aprire un conto corrente intestato.

  11. Gli istituti bancari offrono il loro servizio ognuno con caratteristiche, costi ed adempimenti richiesti diversi. Occorre analizzare e scegliere la proposta migliore per ognuno.

  12. Buongiorno.
    Io mi trovo in questa casistica:
    Dovrei fare dei lavori di isolamento termico, sostituzione caldaia e installazione fotovoltaico . Tra lavori trainanti e lavori trainati ho diritto di accedere all’ecobonus 110%. Il totale preventivato dei lavori è di 90.000. La mia capienza annua IRPEF è di 7.200 euro, e ho 35.000 da poter anticipare. Abito in una località in cui nessuna impresa edile si è resa disponibile allo sconto in fattura

    Qual’è è a suo parere la via che mi conviene intraprendere per la cessione del cresito agli istituti?

    Grazie e saluti

  13. Buongiorno mi interessa la risposta al quesito fatto dal Sig. Gianpaolo in data 1 settembre 2020 ore 9:35 in quanto mi trovo nella stessa situazione.

    Grazie

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