Il Decreto Cura Italia n. 18/2020, ha previsto varie misure in tema di ammortizzatori speciali, tra cui la Cassa integrazione in deroga, in favore di imprese e lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica Covid-19, su tutto il territorio nazionale.  

L’Inps, con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, ha chiarito quali sono le modalità di richiesta degli ammortizzatori sociali per chi non può beneficiare della Cig ordinaria.

La Cassa Integrazione in deroga è uno strumento importante del nuovo sistema di tutele, potranno, infatti, beneficiarne tutte le aziende che non hanno accesso alla Cassa integrazione ordinaria, attivabile, quindi, anche dalle aziende con meno di 6 dipendenti.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa del 28 marzo 2020, ha chiarito che la misura potrebbe essere attivata entro il 15 aprile o prima.

Le Regioni e le Provincie autonome sono chiamate a riconoscere i trattamenti di cassa integrazione in deroga per le sospensioni o le riduzioni di orario in conseguenza dell’emergenza COVID-19 in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle altre disposizioni.

Cassa integrazione in deroga

Cassa Integrazione in deroga

La Cassa Integrazione in deroga è concessa in favore dei dipendenti di datori di lavoro del settore privato in forza al 23 febbraio 2020 ed è fruibile per un massimo di 9 settimane.

Essa è riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

La Cassa integrazione in deroga è concessa in via alternativa alla Cassa integrazione ordinaria, tuttavia l’INPS ha precisato che possono ottenere la Cassa integrazione in deroga anche quelle aziende che hanno diritto solo alla Cig straordinaria e che non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale COVID-19 nazionale.

Il trattamento è riconosciuto per un periodo massimo di 9 settimane e fino ad un importo massimo pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.

Per le aziende con dipendenti appartenenti alle zone rosse (Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) è ammesso il cumulo con altro periodo di Cassa integrazione ordinaria già autorizzato fino ad 1 mese, mentre per quelle appartenenti agli 11 Comuni zona rossa di cui al DL n. 9 del 2020 è ammesso il cumulo fino a 3 mesi.

Le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere questa la misura ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trova applicazione la cassa integrazione ordinaria, come le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti.

Requisiti

Le imprese con meno di 5 dipendenti possono presentare la domanda tramite la Regione da parte dell’azienda.

Per i datori che invece hanno più di 5 dipendenti è necessario un accordo sindacale, anche online, relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro e propedeutico alla richiesta di Cassa integrazione in deroga.

Non trovano applicazione, i requisiti minimi di anzianità, ovvero i 90 giorni di lavoro, il versamento contributivo addizionale né la riduzione in percentuale in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga (10 per cento nel caso di prima proroga, 30 per cento nel caso di seconda proroga e 40 per cento nel caso di proroghe successive).

Come per la Cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario, la presenza di ferie pregresse non pregiudica l’accoglimento della domanda. (Messaggio INPS n. 3777/2019).

La disposizione riconosce ai lavoratori beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) 

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico.

Chi può beneficiare della Cassa integrazione in deroga?

Possono beneficiare della Cassa Integrazione in deroga i lavoratori impossibilitati, a causa dell’emergenza COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, compresi i lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

La prestazione viene concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti e raccolgono le domande.

La retribuzione

L’indennità spettante ai lavoratori in Cassa Integrazione in deroga ammonta all’80% della retribuzione, comprensiva di ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, nel limite delle 40 ore settimanali.

Il lavoratore in Cassa integrazione in deroga può svolgere prestazioni di lavoro accessorio, senza perdita dell’indennità, nel limite di 3.000 euro annui.

Come fare domanda per la Cassa integrazione in deroga?

La domanda di Cassa integrazione in deroga deve essere presentata alle:

  • Regioni;
  • Province autonome;

che verificheranno anche i requisiti dei beneficiari.

La domanda deve essere effettuata dall’impresa, entro 20 giorni, dal momento in cui ha avuto inizio, la riduzione o la sospensione dell’orario di lavoro.

Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (Modello SR 100).

La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto Flusso B.

L’INPS erogherà gli assegni senza ulteriori controlli e nel solo rispetto del budget di spesa concesso dal Decreto Cura Italia che ammonta a circa 3,3 miliardi di euro.

Il datore di lavoro dovrà inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (Modello SR 41), entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della Cassa integrazione in deroga. 

Trascorso tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro.

Le risorse complessivamente disponibili

Queste le risorse complessivamente disponibili e i periodi massimi di erogazione  della cassa in deroga:

Ambito territorialeDurata della prestazioneStima costo prestazione (cont. Figurativa e ANF)Risorse finanziarie
11 Comuni                   (all.1 al DPCM 1 marzo 2020)Tre mesiEuro 8,507,3 milioni di euro
Regione Lombardia, Veneto,  Emilia Romagna.Un meseEuro 8,40 135 milioni di euro Lombardia, 40 milioni di euro Veneto, 25 milioni di euro  Emilia Romagna
Territorio Italiano 9 settimane Euro 8,10 3.293,2 milioni di euro

Cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate

Per quanto riguarda la disciplina della Cassa integrazione delle imprese plurilocalizzate, occorre distinguere tra le imprese plurilocalizzate, con:

  • Unità produttive situate in 5 o in più Regioni o Provincie autonome;
  • Unità produttive situate in meno di 5 Regioni o Provincie autonome.

Nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione con unità produttive situate in 5 o più Regioni o Province autonome, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettuerà l’istruttoria e, emanerà il provvedimento di concessione con apposito decreto.

Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive situate in meno di 5 Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

Cassa Integrazione: guida e FAQ

Per approfondire la disciplina riguardante la Cassa Integrazione ti lascio a questo articolo dedicato:

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