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Cassa Integrazione Covid: istruzioni INPS

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Cassa Integrazione Covid-19. L’INPS con il Messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020, ha fornito le istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione del periodo effettivamente fruito.

Con il messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020, sono state fornite le istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.

Al fine di compilare in maniera adeguata la domanda per completare la fruizione delle settimane di cassa integrazione occorre allegare un file excel come da Allegato n.1 del citato messaggio, compilato sulla base delle modalità indicate nell’Allegato n. 2.

Cassa integrazione covid

Il file deve essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G – Ulteriori allegati – Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale COVID-19, mentre per le istanze già inviate, può essere fornito dall’azienda tramite il servizio Comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale aziende.

Cassa Integrazione Covid: istruzioni INPS

Il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario deve presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel.

Il quale dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G – Ulteriori allegati – Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”.

In caso di mancata trasmissione del file excel, l’INPS considera il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Nel Messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020, sono stati messi a disposizione:

  • File excel da compilare, allegato 1;.
  • Le istruzioni sulla compilazione, allegato 2.

Il documento deve essere compilato per ogni unità produttiva e convertito nel formato pdf e inserito nel Quadro G – Ulteriori allegati – Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale COVID-19.

Le aziende che hanno già inviato le domande di assegno ordinario possono trasmetterlo tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.

Calcolo del periodo effettivamente fruito

La durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale Covid 19 è:

  • 9 settimane, dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • 5 settimane aggiuntive per coloro che hanno beneficiato delle prime nove, dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • 4 settimane, dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, fruibili anche prima di settembre in linea con le regole stabilite dal DL numero 52 del 2020.

Per ogni unità produttiva, devono essere calcolate il numero di giornate di trattamento che non sono state effettivamente fruite.

Dalla somma del numero dei giorni è possibile risalire al numero di settimane che si potranno richiedere.

Deve essere considerata fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, indipendentemente dal numero di dipendenti, anche per un’ora, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario. E poi è possibile effettuare il calcolo secondo le indicazioni INPS:

“Per ottenere le settimane non fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata”.

Le aziende che hanno una settimana lavorativa di 7 giorni devono considerare al massimo 6 giornate. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita al giorno di riposo effettivo.

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