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Cassa Integrazione Covid-19: le istruzioni contributive e UNIEMENS

Il Messaggio INPS del 27 aprile 2020, n. 1775-19 sulle istruzioni contributive e UNIEMENS, Cassa integrazione Covid-19.

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Cassa integrazione Covid-19: l’INPS, ha fornito nel Messaggio 27 aprile 2020, n. 1775, le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio e le modalità da adottare in caso di pagamento diretto da parte dell’azienda.

L’INPS ha fornito le indicazioni sulla compilazione dei flussi Uniemens, in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio della cassa integrazione.

Il messaggio dell’INPS è suddiviso in tre parti e riporta una lunga lista di codici da utilizzare:

  • Gli spetti contributivi non è dovuto alcun contributo addizionale né per la cassa integrazione ordinaria né per quella in deroga;
  • Le modalità operative nei due casi di
    • Prestazioni a conguaglio;
    • Pagamenti diretti;
  • Le istruzioni contabili nei due casi di:
    • Prestazioni a conguaglio;
    • Pagamenti diretti.
Cassa integrazione Covid-19

Cassa Integrazione Covid-19: pagamento a conguaglio

L’INPS ha quindi fornito, le istruzioni per compilare il flusso Uniemens partendo dalle indicazioni per riguardano il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.

Le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale, nel Cassetto previdenziale aziende, con il rilascio dell’autorizzazione a beneficiare della cassa integrazione.

In caso di Cassa Integrazione Covid-19 sono stati istituiti nuovi codici di conguaglio a cui l’azienda deve far riferimento per le seguenti prestazioni di integrazione salariale:

  • Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 9/2020 e ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge n. 18/2020:
    • CIGO;
    • Assegno Ordinario;
  • Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 9/2020 e ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020;
  • Assegno ordinario ai sensi dell’art. 21 del D.L. n.18/2020.

Gli oneri per le prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio dei contributi vengono rilevati ai conti di nuova istituzione.

Caso per caso, il documento riporta GAU, Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, e codice elemento da abbinare.

Cassa integrazione Covid-19: pagamento diretto

Con la finalità di individuare le prestazioni da erogare ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.L. n. 9/2020, nonché degli art. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, sono elencati i nuovi codici evento che sono stati creati all’interno del codice intervento 100.

Nuovi codici evento

Codice eventoRiferimento
56Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art 13) – Fondo ordinario
57Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art. 13) – Fondo Deroga d.lgs. n. 148/15
58Emergenza COVID-19 Interruzione CIGS (DL 9/2020 Art.14) – Fondo
59COVID 19 Nazionale (DL n. 18/20, art.19,) Fondo ordinario
60COVID-19 Nazionale (DL 18/2020 Art. 19) – Fondo Deroga d.lgs n. 148/15
61COVID-19 nazionale Sospensione CIGS (DL 18 /2020 Art.20) – Fondo speciale
26Emergenza COVID-19 DL 9/2020 – Fondo ordinario
27Emergenza COVID-19 DL 9/2020 – Fondo Art. 13 comma 1
28Emergenza COVID-19 DL 9/2020 – Fondo Art. 13 comma 4
29Emergenza COVID-19 DL 18/2020 – Fondo ordinario
30Emergenza COVID-19 DL 18/2020 – Fondo Art. 19

Le domande di CIG in deroga Regionali sono individuate dai numeri decreto convenzionali 33191, 33192, 33193: il codice intervento è “699“.

Per le aziende plurilocalizzate e che quindi richiedono la cassa integrazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i riferimenti sono i seguenti:

  • Codice intervento numero 667;
  • Codice evento 672 – CIG in deroga COVID-19 Aziende plurilocalizzate.

Anche per il pagamento diretto della cassa integrazione per coronavirus, gli oneri relativi alle prestazioni a carico dello Stato saranno rilevati nella Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Il documento specifica:

“Per le prestazioni di cassa integrazione ordinaria e relativi assegni al nucleo familiare, individuate dai codici evento “56” e “59”, la rilevazione in contabilità dei relativi oneri avverrà ai conti già in uso, così come previsti dal messaggio n. 3209/2017”.

Le nuove istruzioni contabili del messaggio numero 1775 del 27 aprile 2020, si riferiscono alle prestazioni che saranno poste in pagamento tramite la procedura “pagamenti accentrati”.

Tutti i dettagli, i codici e i riferimenti nel testo integrale della comunicazione INPS.

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