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Cassa integrazione Coronavirus: possibile la proroga o il rinnovo del contratto

L'art. 19-bis introdotto in sede di conversione del Decreto Cura Italia, ha permesso di preservare dal rischio disoccupazione i lavoratori con contratto a termine.

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Cassa Integrazione Coronavirus: la Cassa Integrazione Covid-19 non è un ostacolo al rinnovo o alla proroga del contratto a termine. A stabilirlo è l’articolo 19 bis del Decreto Cura Italia introdotto nell’iter di conversione in Legge.

L’emergenza Covid-19 ha comportato molteplici novità sul fronte della cassa integrazione, con una norma di interpretazione autentica, sono stati rimossi tutti gli ostacoli alla proroga o al rinnovo del contratto a termine, anche a scopo di somministrazione.

L’art. 19 bis introdotto nel testo durante l’iter di conversione in legge del Decreto Cura Italia, ha autorizzato i datori di lavoro che hanno richiesto e ottenuto l’accesso agli ammortizzatori sociali a rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro in corso derogando alle disposizioni in vigore.

Cassa integrazione Coronavirus

Lo scopo del legislatore è stato quello di eliminare il rischio della disoccupazione per quei lavoratori con contratto a termine che, messi in integrazione salariale dal proprio datore di lavoro a seguito della crisi epidemiologica, al termine del contratto sono stati licenziati, in quanto lo stesso non è stato prorogato o rinnovato.

Cassa integrazione Coronavirus, non è più un ostacolo la proroga o il rinnovo dei contratti a termine

Fino a questo momento, le aziende in cassa integrazione non potevano allungare il periodo del contratto a tempo determinato o proseguire stipulandone uno nuovo, in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali i rapporti a termine si sarebbero dovuti concludere.

Visto il periodo di emergenza determinato dal coronavirus e l’ampio utilizzo della CIG da parte dei datori di lavoro, è stato necessario rimuovere gli ostacoli.

Durante la conversione in legge del testo del Decreto numero 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, è stato inserito l’articolo 19 bis“Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”.

Le aziende che beneficiano della Cassa Integrazione con causale Covid-19, introdotta dagli art. dal 19 al 22 dello stesso testo, possono derogare alle regole ordinarie sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali e il rinnovo o la proroga del contratto a termine.

Ambito di applicazione

La norma di interpretazione autentica ha un effetto retroattivo. E quindi mette in regola tutti i datori di lavoro che hanno prorogato o rinnovato contratti a termine dal 23 febbraio al 30 aprile, data di entrata in vigore delle legge di conversione del DL Cura Italia.

La norma trova applicazione, soltanto, in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali per tale specifica causale, la cui durata è limitata al periodo 23 febbraio al 31 agosto per un massimo di 9 settimane.

Cassa integrazione Coronavirus: art. 19-bis Decreto Cura Italia

L’art. 19 bis sancisce che:

“Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) , 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti”

Per i datori di lavoro sono stati rimossi alcuni ostacoli che impedivano l’accesso agli ammortizzatori sociali a causa del Coronavirus:

  • Articolo 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c), che non consente di indicare un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive con una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori che svolgono mansioni cui si riferisce il contratto;
  • Articolo 21, comma 2, che prevede nel caso in cui il lavoratore venga riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto a termine fino a sei mesi, o entro 20 giorni se superiore, la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

E’ quindi, venuto meno il divieto di rinnovare o prorogare il contratto a termine, anche a scopo di somministrazione, durante il periodo di cassa integrazione per coronavirus e non è necessario attendere 10 o 20 giorni prima della sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro.

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