La Circolare INPS n. 115 fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di concessione dei trattamenti di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per un periodo aggiuntivo di durata pari 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sul calcolo delle 18 settimane e sulle modalità di domanda per beneficiare della Cassa Integrazione con causale Covid 19.

E’ stata, inoltre, prevista la proroga fino al 31 ottobre per la scadenza della domanda per le prime 9 settimane di trattamento previste dal Decreto Agosto.

Cassa integrazione

Le nuove domande devono essere presentate con l’autocertificazione attestante l’eventuale riduzione di fatturato subita dal datore di lavoro.

Cassa integrazione: chiarimenti Circolare INPS

Il Decreto Agosto ha previsto, la proroga della Cassa integrazione di 18 settimane (9 più ulteriori 9 settimane) per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, intercorrenti, nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Il Decreto Agosto ha stabilito che, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ma collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020 vengono inglobati al primo periodo di 9 settimane.

Dal 13 luglio il periodo massimo non può in ogni caso superare le 18 settimane.

Le ulteriori 9 settimane possono essere richieste senza oneri dai datori di lavoro che abbiano una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Di seguito un riepilogo della distruzione delle 36 settimane totali.

Qualora un’azienda, abbia già richiesto 4 settimane continuative di Cassa integrazione ordinaria o Assegno ordinario dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020, autorizzate, l’azienda può comunque avere accesso solo a 6 più 9 settimane aggiuntive.

“se un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di cassa integrazione dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 che sono state autorizzate dall’Istituto ai sensi della precedente disciplina (Cura Italia, Rilancio), la medesima azienda, in relazione alla nuovo decreto Agosto, potrà beneficiare al massimo di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti (cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane della seconda tranche). Questo perché le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto Agosto n. 104/2020, incidono (riducendolo) sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.”

La riduzione del fatturato

La Circolare chiarisce, anche, come presentare la domanda per le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione delle 18 previste dal Decreto Agosto.

Il datore di lavoro che abbia avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% può richiederle senza oneri, ugualmente, chi abbia avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019, in questo caso si tiene conto della data d’inizio dell’attività d’impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio.

Viceversa, coloro che hanno riscontrato una riduzione minore del fatturato è previsto un contributo addizionale.

La misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari:

  • 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Per richiedere le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione, i datori di lavoro, dovranno utilizzare la causale “COVID-19 con fatturato.

Lo scostamento del fatturato deve essere determinato confrontando il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

La domanda dovrà contenere, anche, una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, per autocertificare:

  • L’eventuale riduzione del fatturato;
  • Eventuale diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale.

Presentazione domanda

La nuova domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga deve essere inviata esclusivamente all’INPS in seguito alla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica.

Restano esonerati da tale obbligo i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Termini di trasmissione delle domande

L’INPS fa presente che sarà previsto lo slittamento del termine al 31 ottobre 2020.

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