Home News Cartelle esattoriali: proroga al 31 gennaio 2021

Cartelle esattoriali: proroga al 31 gennaio 2021

0

Sono stati prorogati di un mese i termini per le notifiche ed i pagamenti delle cartelle esattoriali, a prevederlo è il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2021.

Il Decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2021 ha rinviato dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, per le notifiche ed i pagamenti delle cartelle esattoriali e degli atti di accertamento.

E’ stato prorogato al 31 gennaio 2021 anche il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dal decreto legge dello scorso marzo.

Cartelle esattoriali

Proroga al 31 gennaio 2021 cartelle esattoriali e atti di accertamento

Il Decreto legge approvato il 14 gennaio 2021 ha previsto il rinvio proroga, dal 31 dicembre al 31 gennaio 2021, dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni e di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione e degli altri atti tributari.

La proroga al 31 gennaio 2021 è stata, inoltre, disposta per la scadenza dei versamenti sospesi relativi a cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi.

E’ stato chiarito da Palazzo Chigi:

“Fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal primo gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato, la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021”

La proroga è stata disposta anche per la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e da altri soggetti titolati, relativi a somme dovute a titolo di stipendio, pensione, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

“Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo”.

Avviso importante:
Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute in questo sito. Il materiale offerto è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Quanto letto non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che rimane indispensabile. Si prega di leggere i nostri Termini e condizioni e l’informativa sulla privacy prima di utilizzare il sito. Tutto il materiale è soggetto alle leggi sul copyright. Fiscomania.com non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version