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Cartelle di pagamento: le novità del Decreto Cura Italia

I termini di pagamento, derivanti dalle Cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in scadenza dall' 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, sono stati posticipati al 30 giugno 2020.

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I termini di pagamento, derivanti dalle Cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, in scadenza dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, sono stati posticipati al 30 giugno 2020.

Sono state messe in atto, dal Decreto Cura Italia, emanato per fronteggiare l’emergenza Covid- 19, una serie di misure volte a bloccare i versamenti e atti ispettivi. Vediamo quali sono le tempistiche e modalità.

In particolare, l’art. 68 del Decreto Cura Italia n. 18/2020, prevede che la sospensione opera anche in caso di entrate non tributarie.

Tale previsione comporta che, la sospensione opera a prescindere dall’Ente che ha formato il ruolo, ossia Agenzia delle Entrate, Cassa di Previdenza professionale etc.. ed anche dalla natura giuridica del ruolo.

La sospensione del pagamento trova applicazione anche nel caso in cui le cartelle di pagamento sono state emesse a seguito di sentenza del Giudice Tributario, o di un’altra giurisdizione.

Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Non è prevista nessuna rimessione in termini per i pagamenti, qualora il termine sia scaduto il 6 marzo, siamo in un ipotesi di inadempimento con tutti gli effetti che ne derivano.

Cartelle di pagamento

Il termine per eseguire i versamenti delle cartelle di pagamento

Come è stato detto in precedenza, sono stati sospesi i versamenti in scadenza dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, tuttavia, le somme rimaste “sospese” non dovranno essere versate tutte il 1 giugno 2020.

Come è stabilito dall’art. 68 del Decreto Cura Italia, il versamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020.

Terminata la sospensione del pagamento, non esiste possibilità di dilazionare il pagamento della somma da versare, pensiamo al caso dei versamenti dell’autoliquidazione IVA.

Nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2020, essa ha ribadito che resta ferma la possibilità di dilazionare i ruoli di cui all’art. 19 del DPR. n. 602/73 e, la domanda, per evitare azioni esecutive o cautelative, deve essere presentata entro il 30 giugno 2020.

Quali pagamenti sono stati posticipati al 30 giugno 2020?

L’art. 68 del Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento.

Nello specifico, sono stati posticipati al 30 giugno 2020 i pagamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, derivanti da:

  • Cartelle di pagamento emesse dagli Agenti di Riscossione;
  • Avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate relativi alle Imposte sui Redditi e all’IVA.

Sono, invece, state posticipate al 31 maggio 2020:

  • Le rate scadute il 28 febbraio relative alla “Rottamazione-ter”;
  • Le rate in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

Il versamento delle somme

La proroga dei versamenti delle cartelle di pagamento al 30 giugno 2020, non coincide con la sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, previsto dall’art. 83 del Decreto Cura Italia.

Quindi se una cartella è stata notificata il 10 febbraio 2020, il termine per presentare il ricorso e per il versamento (se non ci fosse la proroga) sarebbe il 10 aprile 2020.

La proroga dei termini per effettuare il versamento, ha fatto sì che il termine per effettuare il pagamento sia il 30 giugno 2020, ed il ricorso andrebbe notificato entro il 18 maggio 2020.

Nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo, essa ha sostenuto che la proroga al 30 giugno trova applicazione per i versamenti in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020. Resta, quindi, una discrasia tra il termine per il versamento e quello per la presentazione del ricorso.

Effetti della sospensione dei versamenti delle cartelle di pagamento

La sospensione dei versamenti delle cartelle di pagamento, comporta un congelamento degli “effetti” dell’atto, fino al 30 giugno 2020.

Fino al 30 giugno, il contribuente non è in mora, non decorrono gli interessi di mora e non potrà essere esercitato nessun atto esecutivo come i pignoramenti, o atto cautelativo come i pegni e le ipoteche.

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