Quante volte capita di sentir parlare amici, parenti o conoscenti di questo argomento? Il termine “riscossione esattoriale” è più familiare? La cartella di pagamento è al centro dei discorsi di migliaia di italiani, a seguito dell’incremento delle misure di contrasto dell’evasione fiscale.

Per fare chiarezza bisogna distinguere l’illecito tributario (gestito dall’Agenzia delle Entrate) dall’attività volta a recuperare gli importi sottratti all’Erario (gestita dagli Agenti di riscossione).

In entrambe le situazioni, la riscossione avviene, nella maggior parte dei casi, tramite la cartella di pagamento, detta anche cartella esattoriale. Per avere un’idea concreta di che cosa sia, a che cosa serva, come funziona e come contestare questa notifica, è necessario conoscere determinate informazione.

Un esempio? Il fatto che è possibile contestarla entro un determinato termine, per evitare che essa diventi incontestabile. Se ciò dovesse avvenire, le conseguenze sarebbero poco piacevoli e potrebbero essere il fermo di un veicolo o la sottrazione di beni di proprietà da parte delle autorità competenti.

cartella di pagamento
Cartella di pagamento: guida completa

La natura delle cartelle di pagamento

Per i non addetti ai lavori potrebbe sembrare un atto che sollecita il versamento di un importo dovuto e non saldato. Tuttavia, è necessario è precisare che la cartella di pagamento è un titolo esecutivo, nel momento in cui il contribuente non la contesta entro 60 giorni dalla ricezione.

Una volta ricevuta la notifica, è necessario attivarsi tempestivamente o comunque entro tale termine per evitare di andare incontro a conseguente come il pignoramento. La cartella di pagamento, quindi, per la sua natura è da intendersi come una sorta di “ultimatum” nel sollecito di pagamento. In parole proprie del linguaggio giuridico, tale atto presenta le caratteristiche dell’atto di precetto e al tempo stesso quelle del titolo esecutivo.

Com’è strutturata una cartella di pagamento?

Nel dettaglio, è un atto che il contribuente riceve da parte dell’Agente della riscossione. Il suo contenuto comunica al destinatario la volontà da parte della pubblica amministrazione di recuperare la somma che il contribuente avrebbe dovuto versare all’Erario. Per tale motivo, l’atto deve essere chiaro, leggibile e indicare dettagliatamente una serie di informazioni. Quali? Vediamole nel dettaglio:

  • L’imposta non corrisposta come Imu, bollo auto, ecc.
  • L’anno di riferimento in cui non è avvenuto il versamento.
  • L’ente creditore come l’Agenzia dell’Entrate del caso dell’Irpef.
  • L’importo da corrispondere, comprensivo di eventuali oneri di riscossione e degli interessi.
  • L’indicazione del nominativo del destinatario e dei soggetti obbligati in solido
  • gli estremi per effettuare contestare la cartella di pagamento.

Uno degli elementi fondamentali della cartella di pagamento è la motivazione. La sua mancanza provoca la nullità dell’atto. Inoltre, essa consente al contribuente di individuare facilmente il motivo della notificazione di mancato pagamento, pur non essendo a conoscenza o in possesso dei testi normativi.

Come avviene la notifica della cartella di pagamento?

La ricezione della cartella di pagamento, da parte del destinatario, di solito avviene tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica però può avvenire anche da parte di un messo notificatore comunale. Questo per quanto riguarda il cittadino privato. Nel caso dei professionisti, dei negozianti e delle società, la notifica viene trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC). Per questo, è sempre necessario tenere d’occhio la posta in arrivo della PEC ed evitare che, per negligenza, possano trascorrere i 60 giorni necessari per effettuare l’opposizione davanti alla Commissione tributaria.

Modello della cartella di pagamento

Il contenuto minimo della cartella di pagamento è stabilito dall’art. 6 del DM 3.9.99 n. 321. Secondo la norma, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi che, in base a quanto previsto dall’art. 1 co. 1 e 2 dello stesso decreto, devono essere elencati nel ruolo. I commi 1 e 2 dell’art. 1 del DM n. 321 del 1999 specificano che il ruolo e la cartella stessa devono riportare i seguenti dati:

  • ente creditore
    • specie del ruolo
    • codice fiscale e dati anagrafici del debitore
    • anno e periodo di riferimento del credito
    • importo di ogni componente del credito
    • somma degli importi
    • indicazione sintetica degli elementi su cui è stata effettuata l’iscrizione a ruolo.

Scadenza delle cartelle di pagamento

La sua validità è di un anno. Decorso tale termine, la cartella di pagamento perde la caratteristica di titolo esecutivo. In casi del genere, l’amministrazione può notificare al contribuente un’intimazione di pagamento, che egli è tenuto a versare nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione.

In assenza di solleciti, invece, la cartella di pagamento va in prescrizione. A seconda del tipo di tributo, può variare il termine di prescrizioni. Nel caso delle imposte locali, ad esempio, esso è di 5 anni.

Il ricorso contro la cartella di pagamento

Il contribuente ha la possibilità di contestare la notifica ricevuta entro determinati termini, che è bene tenere sempre presenti: 

Il termine di 60 giorni riguarda tutte le imposte. Per importi fino a 50.000 euro è necessario prima notificare il ricorso all’Ente titolare del credito effettuando la richiesta di mediazione tributaria.

Il termine di 30 giorni, invece, riguarda le cartelle di pagamento delle multe stradali. In questo caso, per la contestazione è necessario ricorrere al giudice di pace.

Infine, un’altra scadenza da tener presente ai fini della presentazione di un ricorso è quella di 40 giorni. Essa riguarda le cartelle esattoriali dei contributi previdenziali, da versare all’Inail oppure all’Inps. Il contribuente che vuole fare ricorso, in tale situazione, deve rivolgersi al tribunale ordinario.

Cartelle di pagamento: versamento e interessi

Una delle cose fondamentali riguarda il pagamento delle caselle esattoriali. Nel momento in cui viene a conoscenza di un versamento non effettuato, il contribuente deve saldare il conto. Come? Facendo attenzione alle modalità di pagamento, che di solito sono riportate nella sezione “Avvertenze” della cartella.
In determinate condizioni è possibile pagare anche con una compensazione volontaria mediante crediti di imposta oppure attraverso la cessione di beni culturali.

Quando il contribuente viene portato a conoscenza della cartella di pagamento, egli deve versare anche gli interessi indicati dalla legge d’imposta, in base ai tassi indicati nel DM 21.5.2009.

Nel caso di imposte come l’IVA, gli interessi previsti sono parti al 4% all’anno. Se la somma non viene saldata entro 60 giorni dalla notifica, allora sulla cifra a ruolo vengono applicata una mora. Per tale motivo è importante rispettare l’arco temporale previsto evitando ulteriori esborsi.

Il ruolo

Quando si parla di cartelle di pagamento, al centro del discorso vi è spesso il ruolo. Di che cosa si tratta? In parole povere è il documento prodotto dall’amministrazione finanziaria, che va a supportare la domanda di riscossione. La sua funzione è molto importante soprattutto in materia di contenzioso. Il ruolo, inoltre, è il mezzo per eccellenza della riscossione coattiva delle entrate pubbliche.

In base a quanto previsto dall’art. 10 DPR 602/73, per ruolo si intende l’elenco in cui sono riportati i nomi dei debitori e gli importi che essi devono versate. Questi ultimi devono essere riscossi da un apposito concessionario, che è Equitalia Spa. Alla luce di ciò, iscrivere un ruolo vuol dire indicare il nome del soggetto debitore e la relativa quota che questi deve all’Erario.  

Conservazione e onere della prova

Per quanto tempo va conservata la cartella di pagamento? Il contribuente è tenuto a conservarla per 10 anni. Questo è il termine di prescrizione dei crediti riguardanti le imposte. In caso di notifica, da parte dell’amministrazione, di pagamenti non effettuati nel modo giusto, il contribuente può sempre presentare la ricevuta.

Nel caso in cui non la possegga più, infatti, egli potrebbe essere costretto a dover pagare nuovamente l’importo della cartella di pagamento.

L’onere della prova è molto importante e nella maggior parte dei casi grava sul contribuente che effettua il ricorso. L’amministrazione, invece, non deve fare ricorso per la riscossione del credito né ha l’obbligo di dimostrare di essere in regola con i pagamenti. Essa non è tenuta a ricorrere al giudice ordinario o altra magistratura. Ciò può avvenire solo dopo la riscossione coatta del credito. Se il contribuente non propone il ricorso, l’amministrazione può ottenere la firma “a vista” di un decreto ingiuntivo e degli atti obbligatori per attuarla.

La riscossione coatta del credito fra privati e pubblica amministrazione è completamente differente dalla disciplina dei rapporti tra due soggetti privati. Un giudice, prima di sottoscrivere un provvedimento finalizzato alla riscossione coattiva, deve verificare l’esistenza del credito. Quindi, egli procede alla convocazione e assicura il diritto di replica alla controparte.

Cosa difendersi da una cartella di pagamento?

Le strade da percorrere sono diverse. Ci sono varie alternative al giudizio in tribunale. In ognuna di esse però è necessaria la collaborazione dell’Agente della riscossione. Soltanto nel caso in cui questi rimane indifferente alle istanze del contribuente, non vi è altra scelta che ricorrere al giudice per tutelarsi.  

Il contribuente che vuole evitare gli oneri legali può percorrere la strada dell’autotutela oppure quella dell’istanza di sospensione o ancora quella della mediazione-reclamo.

Una delle soluzioni possibili per contestare l’addebito è la compensazione. Tra il debito, indicato nella cartella di pagamento, e i crediti del contribuente verso l’erario. La compensazione può avvenire soltanto se sussistono determinate condizioni e prima di ricorrere ad essa bisogna conoscere quanto previsto dalla legge.

Su tale tematica, il legislatore ha previsto la possibilità, da parte del contribuente, di estinguere le cartelle di pagamento delle imposte dell’Erario e i costi accessori tramite la compensazione con i crediti delle stesse imposte. Per usufruire di tale soluzione, si deve utilizzare entro 60 giorni dalla notifica il modello F24 Accise.

Se il pagamento riguarda solo una parte dell’importo da versare, a quel punto il contribuente ha la possibilità di fornire all’Agenzia Entrate Riscossione un determinato modulo. Quest’ultimo è disponibile sul sito internet dell’Agenzia e permette al contribuente di dichiarare l’avvenuto pagamento in compensazione e indicare la quota dell’importo complessivo a cui il pagamento si riferisce.

In tale caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata: entro 3 giorni dalla delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite la banca oppure contestualmente, se il contribuente presenta il modello presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione.

La rateizzazione delle cartelle esattoriali

Un’altra strada da poter percorrere consiste nel sottoporre all’Agenzia Entrate Riscossione la richiesta di rateizzare l’importo. In questo modo è possibile evitare una serie di conseguenze, che vanno dalle ipoteche ai pignoramenti. Ecco i vari casi:

  • debiti fino a 60.000 euro. In questo caso il contribuente può chiedere di pagare l’importo fino a 72 rate, nell’arco di sei anni, senza dover documentare la propria difficoltà nel versare l’importo dovuto. Tale domanda può essere effettuata anche in forma telematica ed è possibile optare fra rate costanti o crescenti.
  • debiti superiori a 60.000 euro. A differenza del caso precedente, il contribuente deve dimostrare le ragioni che lo costringono a rateizzare l’importo. La richiesta va presentata mediante una domanda e allegando la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Ciò consente di attestare l’obiettività della temporanea difficoltà economica.
  • piano straordinario: è quello previsto quando il contribuente non è in grado di saldare il debito in 72 rate mensili. Quindi, egli può ottenere la possibilità di rateizzarlo fino a 120 rate, comprovando la grave situazione economica non dovuta alla propria responsabilità.

Il contribuente perde la possibilità di rateizzare l’importo dovuto quando non paga cinque rate, anche non consecutive. A quel punto, egli può riottenere la rateizzazione soltanto se paga tutte le rate non versate mediante un solo versamento. In casi eccezionali, se il debitore non riesce a pagare le rate, ha la possibilità di chiedere una proroga straordinaria (soltanto una volta). Se la richiesta di prorogare la rata viene respinta, il richiedente può fare richiesta di quella ordinaria.

Cartelle di pagamento e pignoramento

Infine, prendiamo in considerazione il caso del pignoramento. Argomento spinoso per tanti debitori. Nel caso in cui l’Agenzia Entrate Riscossione abbia già avviato il pignoramento, prima che avvenga la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, il debitore può proporre la sostituzione del bene da pignorare con una somma di pari, oltre alle spese di esecuzione. Adottando tale soluzione, il debitore ritorna in possesso dei beni pignorati.

Un caso molto frequente riguarda la riduzione del pignoramento, che può essere richiesta dal debitore tramite un’istanza nei confronti del giudice dell’esecuzione. Tale situazione avviene quando il valore del bene pignorato è maggiore rispetto all’importo dei crediti da versare e delle spese di esecuzione.

L’istanza può essere presentata fino a quando non si procede alla vendita dei beni e il giudice, una volta ascoltato il creditore, procedere con un’ordinanza inoppugnabile. Per tale motivo, il contribuente deve valutare con la massima attenzione i pro e i contro, prima di presentare l’apposita istanza.

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Raffaele Zanfardino
Giornalista pubblicista e laureato in Scienze della Comunicazione nel 2011, ho avuto la fortuna (e la caparbietà) di fare il lavoro che mi piace. Curioso di ciò che mi circonda. 'Dubito ergo sum', parafrasando Cartesio. Faccio parte, forse, dell'ultima generazione analogica essendo del 1988. Senza dati, non riesco a dare opinioni. Non a caso, odio la fuffa e contesto ciò che non è dimostrabile. L'ho scritto anche sul mio profilo LinkedIn: "Un'opinione senza fatti, resta un'opinione".

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