Cartella di pagamento nulla se non è preceduta dalla notificata al socio dell’accertamento. A sostenerlo è stata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15378 del 20 luglio 2020. 

Nella sentenza n. 15378 del 20 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito la nullità della cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione finanziaria ha richiesto, all’ex socio unico e legale rappresentante di una s.r.l., in liquidazione, le maggiori imposte accertate in capo alla società.

Cartella di pagamento

Cartella di pagamento nulla se non preceduta dall’accertamento

I giudici della Suprema Corte, sostengono, che, l’obbligazione tributaria accertata in capo alla società non può essere rivolta alla persona fisica, ex socio unico e rappresentante lgale della società, senza un previo accertamento, che provi, in concreto, la sussistenza della responsabilità.

I liquidatori, gli amministratori in carico al momento dello scioglimento della società, hanno l’onere di provare di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci o associati, pena la responsabilità per una somma pari alle imposte da versare.

La stessa regola troverebbe applicazione per i soci o associati che abbiano ricevuto, negli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali dagli amministratori o dai liquidatori nei limiti delle imposte dovute dai liquidatori.

Responsabilità dei liquidatori

Tra la società e liquidatore non sussiste nessuna responsabilità solidale, per tale motivo, non è possibile sostenere, che una volta estinta la società, il processo tributario possa proseguire nei confronti dell’liquidatore.

Tale situazione, potrebbe sussistere nel momento in cui, i ruoli in cui sono stati iscritti i tributi dovuti della società possano essere posti in riscossione e vi sia la certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari.

È onere dell’Amministrazione provare l’iscrizione dei relativi crediti in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore.

Alla luce di queste considerazioni, l’Ufficio deve procedere nei confronti di liquidatori, amministratori e soci mediante un atto autonomo, motivato, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Nella sentenza in esame, non si era proceduto mediante un atto autonomo, motivato che accertasse nel concreto le ragioni della responsabilità di cui all’art. 36 del DPR 602/1973, ma era stata notificata la cartella di pagamento contenente un riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

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