Il canone Rai è un’imposta sul possesso di apparecchi di atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

L’imposta in questione, che ha sempre fatto discutere gli italiani, è stata introdotta al fine di sostenere l’attività di produzione audiovisiva della società RAI. Suddetta tassazione è stata introdotta dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 relativo alla “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”.

Il canone Rai, invero, non è commisurato all’effettivo utilizzo del servizio. Proprio per questo è stata spesso mal volentieri pagata dagli utenti. Proprio per tale ragione che è stata introdotta la previsione che impone il pagamento direttamente sulla bolletta per le spese energetiche.

Al fine di evitare l’evasione di tale imposta, dal 2016 i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno e viene addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica.

Tuttavia, non tutti i contribuenti sono tenuti al versamento.

Vediamo cosa c’è da sapere.

Cos’è il Canone Rai?

Il canone Rai è un’imposta sul possesso di apparecchi di atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive.

L’imposta in questione, che ha sempre fatto discutere gli italiani, è stata introdotta al fine di sostenere l’attività di produzione audiovisiva della società RAI. Suddetta tassazione è stata introdotta dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 relativo alla “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”.

Il canone Rai, invero, non è commisurato all’effettivo utilizzo del servizio. Proprio per questo è stata spesso mal volentieri pagata dagli utenti. Proprio per tale ragione che è stata introdotta la previsione che impone il pagamento direttamente sulla bolletta per le spese energetiche.

Il canone si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Alcune importanti novità sono state introdotte nel 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica
  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone Rai se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno.

Chi è tenuto al pagamento del canone Rai?

Il canone Rai va pagato da tutti i possessori di apparecchi che possono essere adattati alla ricezione di radioaudizioni televisive.

Ecco quindi quali sono gli apparecchi la cui detenzione comporta l’obbligo di pagare il canone annuale di 90 euro e quelli per i quali non è dovuto:

Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della RadiodiffusioneTipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della RadiodiffusioneTipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione
– Ricevitori TV fissi;
– Ricevitori TV portatili;
– Ricevitori TV per mezzi mobili;
– Ricevitori radio fissi;
– Ricevitori radio portatili;
– Ricevitori radio per mezzi
mobili;
– Terminale d’utente per telefonia
mobile dotato di ricevitoreradio/TV (esempio cellulare
DVB-H);
– Riproduttore multimediale
dotato di ricevitore radio/TV (per
esempio, lettore mp3 con radio
FM integrata)
– Videoregistratore dotato di
sintonizzatore TV;
– Chiavetta USB dotata di
sintonizzatore radio/TV;
– Scheda per computer dotata di
sintonizzatore radio/TV;
– Decoder per la TV digitale
terrestre;
– Ricevitore radio/TV satellitare;
– Riproduttore multimediale,
dotato di ricevitore radio/TV,
senza trasduttori (per esempio,
Media Center dotato di
sintonizzatore radio/TV)
– PC senza sintonizzatore
TV,
– monitor per computer,
– casse acustiche,
– videocitofoni.

E per gli smartphone?

Nel precedente paragrafo abbiamo indicato schematicamente tutti gli apparecchi, il cui possesso, comporta il pagamento del Canone Rai.

Tuttavia, tra questi strumenti non rientrano anche gli smartphone, nonostante siano ormai apparecchi frequentemente utilizzati per la ricezione, grazie all’applicazione RaiPlay, che si può scaricare gratuitamente.

Il rischio paventato, dunque, è che chiunque potrebbe dichiarare di non avere il televisore in casa per non pagare il canone e guardarsi le trasmissioni al pc, sul tablet o sul telefonino. E’ stato allora suggerito dai vertici della Rai che chiunque abbia uno smartphone deve pagare il canone Rai.

Vedremo, allora, come andrà a finire anche questa questione.

Chi è esonerato dal pagamento del Canone Rai?

Il canone Rai non è dovuto da tutti i cittadini. Il legislatore, infatti, ha previsto una serie i esenzioni:

  • Anziani Over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;
  • Militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate;
  • Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
  • Agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui il beneficio è previsto in modo speculare per gli agenti italiani;
  • Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.

Non paga il canone anche chi dichiara di non possedere alcuna televisione in casa.

Si specifica che in tal caso è necessario che il contribuente titolare di utenza elettrica ad uso domestico residenziale non sia in possesso di TV in nessuna delle abitazioni in cui è attiva un’utenza elettrica a proprio nome.

Come si chiede l’esonero?

L’esonero deve essere espressamente richiesto dal contribuente. Ma come fare?

A tal proposito in base a quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: “per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio – dicembre del medesimo anno“.

L’esonero può essere richiesto presentando direttamente istanza attraverso il servizio web accessibile direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, potrai chiedere l’esonero dal Canone Rai anche rivolgendoti a degli intermediari abilitati oppure inviare una raccomandata senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. Altrimenti è possibile inviare apposta richiesta attraverso posta elettronica certificata (PEC), a patto che la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale. In quest’ultimo caso, quindi, la dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata attraverso PEC all’indirizzo [email protected].

Esenzione canone Rai anziani over 75 anni

L’esenzione dal canone RAI trova applicazione in favore di coloro che hanno:

  • età pari o superiore a 75 anni;
  • reddito non superiore ad 8.000 euro.

Il limite di reddito è considerato complessivamente, calcolando sia le somme percepite dal soggetto richiedente che dal coniuge.

L’esenzione trova applicazione soltanto se la persona, oltre che con il coniuge, non conviva con altri soggetti titolari di reddito proprio. Restano esclusi dal requisito della non convivenza con altri soggetti gli anziani che hanno assunto collaboratori domestici, colf o badanti.

L’esonero non si applica in via automatica ma occorre presentare domanda entro:

  • 30 aprile per essere esonerati tutto l’anno (slitta al 2 maggio 2022, cadendo di sabato);
  • 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre. La scadenza, cadendo di domenica e considerando la proroga feriale prevista dal 1° al 20 agosto, dovrebbe slittare automaticamente a lunedì 22 agosto.

Ai fini del diritto all’esenzione dalla tassa TV, è necessario che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 gennaio 2022.

Se invece il requisito di età dovesse essere raggiunto entro il 31 luglio 2022, l’esonero spetterà solo per il secondo semestre.

Chi ha già presentato domanda lo scorso anno non dovrà inviarla di nuovo.

Chi non ha la tv in casa paga il canone RAI?

Qualora non tu abbia una tv in casa è possibile presentare domanda di disdetta dal pagamento del canone Rai. Pertanto, potrai disdire il pagamento del Canone Rai se nonostante tu sia titolare di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, non tu abbia una tv in casa.

Occorre presentare domanda all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo di dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo e compilando il quadro A.

La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.

Disdetta canone Rai 2022: le scadenze

Solitamente la domanda per disdire il Canone Rai deve essere presentato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, in questo caso l’esonero si applica per tutto l’anno.

Tuttavia, è possibile presentare la domanda anche entro il 30 giugno. In questo caso l’esonero sarà riconosciuto per il secondo semestre 2022.

Esenzione canone Rai seconda casa

Sulla seconda casa il canone Rai non si paga. La legge prevede il pagamento del canone TV sia effettuato una sola volta per ciascun nucleo familiare in cui è presente una fornitura elettrica.

L’esenzione trova applicazione anche nel caso in cui nella stessa famiglia due soggetti fossero titolari di due bollette. Occorre comunque effettuare domanda per disdire l’addebito diretto in bolletta.

FAQ canone rai 2022

Chi è tenuto al pagamento del canone TV?

E’ tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.

Ritengo che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto. Cosa devo fare?

Se si ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.

L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

Sì, dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente – pdf e il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Nel concetto di “famiglia anagrafica”, sono incluse le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione?

In relazione alla definizione di famiglia anagrafica recata dall’art. 4 del DPR n. 223/1989 rileva la certificazione del Comune competente. A titolo informativo, si segnala che sul sito www.lineaamica.gov.it è presente la risposta di seguito riportata. “Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) prevede, all’articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita “modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche” predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ed adottata da ogni Comune. L’articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli. Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell’Interno, si precisa che la prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.” Attenzione: si avvisa che l’articolo 4 citato dal sito www.lineaamica.gov.it è stato modificato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs 5/2017 che ha ampliato la definizione di famiglia anagrafica includendo le unioni civili.

Ho ricevuto la fattura elettrica senza l’addebito del canone TV. Cosa devo fare?

Dal 2016 il canone è addebitato sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In caso di mancato addebito, occorre verificare con la propria impresa elettrica il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l’importo dovuto deve essere versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello sono: “TVRI” (per rinnovo abbonamento); “TVNA” (per nuovo abbonamento).

Ho attivato una nuova utenza elettrica, ma non detengo tv: cosa debbo fare per evitare l’addebito del canone?

Deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione della fornitura.

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